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        <title>Partito Democratico </title>
    	<link>http://www.partitodemocratico.it</link>
		<description></description>
		<copyright>(c) http://www.partitodemocratico.it</copyright>
		<language>it</language>
		<!--<managingEditor>storye 2.0</managingEditor>-->
    	<lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2012 11:09:00 +0000</lastBuildDate>
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        <item>
            <link>http://www.partitodemocratico.it/doc/244901/come-sostenerci-raccolta-fondi.htm</link>
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            <title><![CDATA[Come sostenerci]]></title>
            <description><![CDATA[<br><div><b>Per effettuare una donazione tramite bonifico bancario bisogna &nbsp;utilizzare i seguenti dati:&nbsp;</b><br></div><div><br></div><div>C/C intestato a: PARTITO DEMOCRATICO BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO GRUPPO INTESA S. PAOLO IBAN: IT45Y033 0903200 6803000 93335&nbsp;</div><div><br></div><div>In caso si effettui l'ordine dall'Estero, invece del codice IBAN utilizzare il seguente codice BIC: BCITIT44XXXX</div><div><br></div><div><b>Per effettuare una donazione tramite conto corrente postale bisogna utilizzare i seguenti dati:</b></div><div>C/C Postale n. 87349882&nbsp;</div><div>intestato a:</div><div>Partito Democratico&nbsp;</div><div>Via Sant Andrea delle Fratte 16, 00186 Roma</div><div><br></div><div>I contributi ai partiti politici, erogati tramite bonifico bancario o versamento postale, di ammontare minimo di 51,65 euro sino a 103.291,38 euro sono detraibili dall'imposta lorda, dovuta dalle persone fisiche e dalle Società, nella misura del 19%. Il risparmio fiscale è pari quindi a 19,00 euro per ogni 100,00 euro sottoscritti. Ai fini della deducibilità fiscale è sufficiente conservare copia della disposizione bancaria di bonifico, copia del bollettino di conto corrente postale o dell'estratto conto della carta di credito per le donazioni on line.</div><div><br></div><div><b>Per effettuare una donazione on-line con carta di credito&nbsp;</b><a href="http://sostieni.partitodemocratico.it/servizi/ec/contributi.aspx">http://sostieni.partitodemocratico.it/servizi/ec/contributi.aspx</a><br></div><div>----------------------------------------------------------------------------------<br></div><div><br></div><div><b>E' possibile detrarre il 19% delle erogazioni liberali in favore del Partito Democratico</b></div>]]></description>
            
            <author></author>
            <category><![CDATA[0]]></category>
            <pubDate>Tue, 16 Oct 2012 11:09:00 +0000</pubDate>
        </item>
    
        <item>
            <link>http://www.partitodemocratico.it/doc/236541/emergenza-terremoto-emilia-romagna.htm</link>
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            <title><![CDATA[Emergenza Terremoto Emilia-Romagna]]></title>
            <description><![CDATA[<br>Un colpo tremendo alla comunità dell'Emilia-Romagna, di Modena e Ferrara in particolare: migliaia di persone sfollate, la perdita di sette vite e tanti feriti; una parte preziosa del patrimonio storico e architettonico distrutta, un'altra gravemente lesionata; danni ingenti agli edifici pubblici e privati, alle case e alle fabbriche del territorio.  È questo il primo bilancio dopo il sisma. La reazione immediata delle istituzioni e della protezione civile, insieme alla fortissima solidarietà della cittadinanza, sono la positiva risposta che è venuta a questa sciagura.<br>
 La struttura organizzativa del PD dell’Emilia Romagna si è messa a completa disposizione delle istituzioni e degli amministratori. La parola d'ordine in questo momento è massima solidarietà e disponibilità, in un quadro di forte coordinamento. Allo scopo di organizzare una solidarietà efficace e capillare il PD dell'Emilia-Romagna, d'intesa con il partito nazionale e con le Unioni provinciali di Modena e Ferrara, ha aperto il conto corrente su cui è possibile da subito fare versamenti. <br><br>

<b>IT02 N031 2702 4100 0000 000 1 494, presso UNIPOL BANCA</b><br>
<i>Intestato “EMERGENZA TERREMOTO EMILIA-ROMAGNA -Partito Democratico Emilia-Romagna”</i><br>
Causale “Emergenza terremoto” <br>
I fondi raccolti saranno messi integralmente a disposizione delle istituzioni locali maggiormente colpite dal sisma.<br>

Il Pd <b>chiede al governo una precisa road map che porti dall'attuale situazione di emergenza a quella della ricostruzione</b>. <br>

Vi ringraziamo per la vostra partecipazione e il vostro sostegno<br>
]]></description>
            
            <author></author>
            <category><![CDATA[0]]></category>
            <pubDate>Tue, 22 May 2012 15:22:00 +0000</pubDate>
        </item>
    
        <item>
            <link>http://www.partitodemocratico.it/doc/210922/rendiconto-di-esercizio-2010.htm</link>
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            <title><![CDATA[Rendiconto di esercizio 2010]]></title>
            <description><![CDATA[Il documento e la lettera di certificazione<br><center><img src="http://www.pd.dol.it/imagesfe/bilancio3333_img.jpg" alt="" align="left" border="10"></center><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Pubblichiamo il rendiconto dell'esercizio 2010 del Partito Democratico e la lettera di certificazione della PricewaterhouseCoopers.]]></description>
            
            <author></author>
            <category><![CDATA[0]]></category>
            <pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
        </item>
    
        <item>
            <link>http://www.partitodemocratico.it/doc/210536/legge-18-novembre-1981-n-659.htm</link>
            <guid isPermaLink="true">http://www.partitodemocratico.it/doc/210536/legge-18-novembre-1981-n-659.htm</guid>
            <title><![CDATA[Legge 18 novembre 1981, n. 659]]></title>
            <description><![CDATA[Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.<br><div style="text-align: center;">La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">PROMULGA</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">la seguente legge:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Art. 1.</div><div style="text-align: center;"><br></div>

A  titolo  di  concorso  nelle  spese  elettorali  sostenute per le elezioni  dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i
partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.<br>Nell'ambito  di  un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo  per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra  la  popolazione  del  territorio  regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.<br>Hanno  diritto  al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.<br><br><div align="center">Art. 2.<br></div><br>Ad   integrazione  della  legge  8  agosto  1980,  n.  422,  ed  in
riferimento  alle  ultime  elezioni che in ciascuna regione a statuto
speciale  hanno  avuto  luogo  prima  dell'entrata  in  vigore  della
predetta  legge,  i  partiti  politici hanno diritto ad un contributo
finanziario  a  carico  dello  Stato  nella  misura globale di cinque
miliardi di lire.
  Hanno  diritto  al contributo i partiti che, almeno in una regione,
abbiano avuto un proprio candidato eletto.
  Nell'ambito  della  misura  globale  il  contributo  per le singole
regioni  viene  determinato  proporzionalmente  in base al numero dei
votanti.<br><br><div align="center">Art. 3.<br></div><br>

  Per  l'anno  1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui
al  primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e'
fissata  in  lire  72.630  milioni. Con effetto dal 1 gennaio 1981 la
stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui.<br>
  A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti
italiani  al  Parlamento  europeo  e' stabilito un contributo di lire
quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto
almeno un rappresentante.<br>
  I  contributi  per  concorso  nelle spese elettorali previsti nella
presente  legge  e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195,
sono  erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che
ne  abbiano  diritto  ed  i  cui  legali  rappresentanti  ne facciano
richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalita':<br>
    a)  il  venti  per  cento  della  somma stanziata e' ripartita in
misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;<br>
    b)  la somma residua e' ripartita fra i partiti in proporzione ai
voti ottenuti.<br>
  Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica
soluzione  entro  trenta  giorni dalla proclamazione dei risultati e,
per  quanto  riguarda  le  integrazioni  previste  dal  primo comma e
dall'articolo  2,  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.<br>
  Hanno  altresi'  diritto  al contributo di cui all'articolo 1 della
legge  2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che
abbiano  partecipato  con  proprio  contrassegno  alle elezioni della
Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto
almeno  un  quoziente  in  una delle due Camere, nelle regioni il cui
statuto  speciale  prevede  una  particolare  tutela  delle minoranze
linguistiche.<br>
  La  percentuale  di  cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo
comma  dell'articolo  3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta
al novanta per cento.<br>
  Sono  abrogati  l'articolo  156  del  testo  unico  delle  leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  nonche'  gli  articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.<br>
  All'onere  derivante  dalla presente legge, valutato in lire 32.630
milioni  per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e
1982,  si  provvede,  rispettivamente,  a  carico e con riduzione dei
fondi  speciali  di  cui  al  capitolo 6856 dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  gli  anni  finanziari
medesimi.<br>
  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.<br><br><div align="center">Art. 4.<br></div><br>

  I  divieti  previsti  dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.
195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma
o  modo  erogati,  anche  indirettamente,  ai  membri  del Parlamento
nazionale,  ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri
regionali,   provinciali  e  comunali,  ai  candidati  alle  predette
cariche,  ai  raggruppamenti  interni  dei partiti politici nonche' a
coloro  che  rivestono  cariche  di  presidenza,  di  segreteria e di
direzione  politica e amministrativa a livello regionale, provinciale
e comunale nei partiti politici.<br>
  Nel  caso  di  contributi  erogati  a  favore  di  partiti  o  loro
articolazioni  politico-organizzative  e  di  gruppi  parlamentari in
violazione,  accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti
previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo
del  contributo  statale  di cui all'articolo 3 della stessa legge e'
decurtato  in  misura  pari  al  doppio  delle somme illegittimamente
percepite.<br>
  Nel  caso  di  erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti
indicati  nell'articolo  7  della  legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel
primo  comma  del  presente  articolo,  per  un importo che nell'anno
superi  i  cinque milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la
messa  a  disposizione  di  servizi,  il  soggetto che li eroga ed il
soggetto  che  li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta,
sottoscrivendo  un  unico  documento, depositato presso la Presidenza
della   Camera   dei   deputati   ovvero  a  questa  indirizzato  con
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.<br> La  disposizione  non si
applica  per  tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti
di  credito  o  da  aziende  bancarie,  alle condizioni fissate dagli
accordi interbancari.<br>
  Nell'ipotesi  di  contributi  o finanziamenti di provenienza estera
l'obbligo della dichiarazione e' posto a carico del solo soggetto che
li percepisce.<br>
  L'obbligo  di  cui  al  terzo  e quarto comma deve essere adempiuto
entro  tre  mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel
caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che
soltanto  nella  loro  somma  annuale  superino l'ammontare predetto,
l'obbligo  deve  essere  adempiuto  entro  il mese di marzo dell'anno
successivo.<br>
  Chiunque  non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto
comma  ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero e' punito con
la  multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena
accessoria  dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista
dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.<br>
  I segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi
statali  sono  tenuti  a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno,
sul  giornale  ufficiale  del partito e su un quotidiano a diffusione
nazionale,  il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato
dall'organo di partito competente e redatto secondo modello approvato
dal  Presidente  della Camera dei deputati d'intesa con il Presidente
del Senato della Repubblica.<br>
  Nella  relazione  allegata  al  bilancio  devono essere illustrate,
analiticamente,  le  proprieta'  immobiliari,  le  partecipazioni del
partito a societa' commerciali, la titolarita' di imprese e i redditi
comunque  derivanti  da  attivita' economiche. Nella stessa relazione
deve  essere  indicata  la  ripartizione  dei  contributi statali tra
organi  centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e
i  criteri  stabiliti  dagli  organi  statutari competenti di ciascun
partito.<br>
  Nella   relazione   di   cui  al  comma  precedente  devono  essere
specificate,  con  indicazione  dei  soggetti  eroganti, le eventuali
libere  contribuzioni  di  ammontare  annuo  superiore  a lire cinque
milioni      erogate      al      partito,     alle     articolazioni
politico-organizzative,   ai  raggruppamenti  interni  ed  ai  gruppi
parlamentari  e  disciplinate  dal  presente  articolo.  In  caso  di
inosservanza,  l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3
della  legge  2  maggio  1974, n. 195, e' decurtato in misura pari al
doppio di quella delle contribuzioni libere non dichiarate.<br>
  Il  bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre
revisori  dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque
anni  e  nominati  dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa
con  il  Presidente  del  Senato  della Repubblica, entro una rosa di
almeno  nove  nomi,  designati in base alle regole interne di ciascun
partito.    I   componenti   il   collegio   hanno   accesso,   anche
disgiuntamente,  su  delega  del  collegio  stesso,  ai libri ed alle
scritture contabili, che devono essere tenuti secondo le norme di una
ordinata    contabilita',    nonche'    ai    correlativi   documenti
amministrativo-contabili  i  predetti  libri,  scritture  e documenti
devono  essere  conservati  per  almeno  cinque  anni  dalla  data di
presentazione del bilancio.<br>
  Copia  del  bilancio  del  partito  e della relazione illustrativa,
sottoscritti  dal  responsabile  amministrativo,  della relazione dei
revisori  dei  conti,  da  essi  sottoscritta,  e dei giornali ove e'
avvenuta  la  pubblicazione  e' trasmessa dal segretario del partito,
entro  il  28  febbraio  successivo,  al  Presidente della Camera dei
deputati.<br>
  Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente
del Senato della Repubblica, controlla la regolarita' della redazione
del  bilancio  e  delle relazioni, avvalendosi di un comitato tecnico
composto  da  revisori  ufficiali  dei  conti,  iscritti nell'albo da
almeno  cinque  anni  e  nominati, all'inizio di ogni legislatura, in
riunione  congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei gruppi delle
due  Camere.  Il  comitato,  per  il  controllo  di regolarita', puo'
richiedere  ai  responsabili  amministrativi  dei partiti chiarimenti
nonche'  l'esibizione  dai  libri, delle scritture e dei documenti di
cui al decimo comma, con l'obbligo del segreto, e redige, al termine,
un rapporto.<br>
  In  caso  di inottemperanza agli obblighi o di irregolare redazione
del  bilancio, e' sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di
ogni  contributo  statale  e  si  applica  l'articolo 4 della legge 2
maggio 1974, n. 195.<br>
  Il  relativo decreto di sospensione e' emanato dal Presidente della
Camera  dei  deputati  e  dal  Presidente del Senato della Repubblica
secondo la rispettiva competenza.
  I bilanci dei partiti, le relazioni previste dall'undicesimo comma,
il  rapporto  di  cui al dodicesimo comma e le rettifiche di bilancio
irregolare  vengono  pubblicati  in  un  supplemento  speciale  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.<br>
  L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' abrogato.<br>

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.<br><br>

  Data a Roma, addi' 18 novembre 1981<br><br>

                               <b>PERTINI<br><br>

                                              SPADOLINI - ANDREATTA -
                                                    LA MALFA - DARIDA</b><br><br>

Visto, il Guardasigilli: <b>DARIDA</b>]]></description>
            
            <author></author>
            <category><![CDATA[0]]></category>
            <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
        </item>
    
        <item>
            <link>http://www.partitodemocratico.it/doc/210545/legge-10-dicembre-1993-n-515.htm</link>
            <guid isPermaLink="true">http://www.partitodemocratico.it/doc/210545/legge-10-dicembre-1993-n-515.htm</guid>
            <title><![CDATA[Legge 10 dicembre 1993, n. 515]]></title>
            <description><![CDATA[Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica<br><div style="text-align: center;">La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">PROMULGA</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">la seguente legge:</div><br><div align="center">
                               Art. 1. (Accesso ai mezzi di informazione)<br></div><br>1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione  dei  comizi
elettorali  per  l'elezione  della  Camera  dei deputati e del Senato della  Repubblica,  la  Commissione  parlamentare   per   l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  detta alla concessionaria del servizio pubblico  le  prescrizioni  necessarie  a garantire,  in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  nonche' l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale,  e  ai  partiti  o  ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale.<br>La Commissione disciplina inoltre direttamente  le rubriche  elettorali  ed  i  servizi  o  i  programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate  la  parità  di trattamento,  la  completezza  e  l'imparzialità  rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.<br><br>2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive  in  ambito  nazionale  o  locale nonche'  tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attivita' di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera  dei  deputati  e del  Senato  della  Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate   edite  o  nell'ambito della  programmazione radiotelevisiva,  per  consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale  nonche'  ai  partiti  o  ai  movimenti politici  a  livello  nazionale,  l'accesso  agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parita' fra loro. La  comunicazione  deve essere  effettuata  secondo  le modalita' e con i contenuti stabiliti
dal Garante per  la  radiodiffusione  e  l'editoria.  I  titolari  di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o
locale  nonche'  tutti  coloro  che  esercitano  in  qualunque ambito attivita' di diffusione radiotelevisiva sono tenuti  a  garantire  la
parita'  di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale.<br><br>3. Il Garante per la  radiodiffusione  e  l'editoria  definisce  le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione  del  principio  di  parita'  nelle concrete modalita' di utilizzazione  degli  spazi  di propaganda, nonche' le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento  degli  obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresi', avuto riguardo  ai  prezzi  correntemente  praticati per la cessione
degli spazi pubblicitari, i criteri di  determinazione  ed  i  limiti
massimi   delle  tariffe  per  l'accesso  agli  spazi  di  propaganda
elettorale.<br><br>
  4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano  le
funzioni   loro  demandate  dal  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n.223,
e  verificano  il  rispetto  delle  disposizioni   dettate   per   le
trasmissioni   radiotelevisive  dalla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi
nonche' dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.<br><br>
  5.  A  decorrere  dal  trentesimo giorno precedente alla data delle
votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica,  nelle  trasmissioni   informative   riconducibili   alla
responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei
modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990,
n.  223,  la  presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti
politici, membri del Governo, delle giunte  e  consigli  regionali  e
degli  enti  locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza
di assicurare la  completezza  e  l'imparzialita'  dell'informazione.
Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni.<br><br>
          
                      AVVERTENZA:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D,P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.<br><br>
          Note all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.  7  della  legge  n.  223/1990
          (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
          e' il seguente:
            "Art.   7   (Comitati    regionali    per    i    servizi
          radiotelevisivi).  -  1.   Ogni consiglio regionale elegge,
          con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere
          e   da   scegliersi   fra    esperti    di    comunicazione
          radiotelevisiva,   un  comitato  regionale  per  i  servizi
          radiotelevisivi.    Il  comitato  regionale  e'  organo  di
          consulenza  della  regione  in  materia radiotelevisiva, in
          particolare per quanto riguarda i  compiti  assegnati  alle
          regioni  della presente legge. Il comitato altresi' formula
          proposte   al   consiglio    di    amministrazione    della
          concessionaria   pubblica   in   merito   a  programmazioni
          regionali  che  possano  essere  trasmesse  sia  in  ambito
          nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni
          regionali programmate dalla concessionaria pubblica.<br><br>            
2.  La  concessione  di  cui all'art. 2, comma 2, prevede
          forme di collaborazione con le realta' culturali e  inform-
          ative  delle  regioni  e  fissa  i criteri in base ai quali
          possono  essere   stipulate   convenzioni   tra   le   sedi
          periferiche  della  concessionaria pubblica, le regioni e i
          concessionari  privati  in  ambito  locale.   Il   comitato
          regionale   per   i  servizi  radiotelevisivi  definisce  i
          contenuti  di  tali  collaborazioni  e  convenzioni  e   ne
          coordina l'attuazione per conto della regione.<br><br>
            3.  Le regioni disciplinano il funzionamento dei comitati
          regionali per i servizi radiotelevisivi.<br><br>
            4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
          alla costituzione di comitati  provinciali  per  i  servizi
          radiotelevisivi,   in  conformita'  alle  disposizioni  del
          presente articolo.<br><br>
            5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il
          Garante possono avvalersi  dei  comitati  regionali  e  dei
          comitati   provinciali  di  Trento  e  di  Bolzano  per  lo
          svolgimento delle loro funzioni.<br><br>
            6. E' abrogato l'art. 5 della legge 14  aprile  1975,  n.
          103".<br><br>
            - Il testo del comma 1 dell'art. 10 della citata legge n.
          223/1990 e' il seguente:
            "Art.  10  (Telegiornali  e giornali radio -  Rettifica -
          Comunicati di organi pubblici). - 1. Ai telegiornali  e  ai
          giornali  radio  si  applicano le norme sulla registrazione
          dei giornali e periodici contenute negli  articoli  5  e  6
          della  legge  8  febbraio  1948,  n.  47;  i  direttori dei
          telegiornali e   dei giornali radio sono,  a  questo  fine,
          considerati direttori responsabili.
            (Omissis)".<br><br><div align="center">Art. 2. (Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva)<br></div><br>1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, e' vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:<br>a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;<br>b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;<br>c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra piu' candidati.<br>2. Dalla chiusura della campagna elettorale e vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.<br>3. Le disposizioni dell'articolo 1 e del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.<br><br><div align="center">Art. 3. (Altre forme di propaganda)<br></div><br> 1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propa- ganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.<br>2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.<br>3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.<br>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o piu' candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.<br><br>Nota all'art. 3: - La legge n. 212/1965 reca: " Norme  per  la  disciplina della propaganda elettorale".<br><br><div align="center">Art. 4.
                    (Comunicazioni agli elettori)<br></div><br>1.  Appena  determinati  i  collegi  elettorali uninominali, e ogni volta  che  essi  siano  rivisti,  i  comuni  il  cui  territorio  e' ricompreso  in  piu' collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia
della Camera dei deputati che del Senato  della  Repubblica,  in  cui l'elettore  stesso esercitera' il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.<br><br><div align="center">Art. 5.
                (Divieto di propaganda istituzionale)<br></div><br>1. E'  fatto  divieto  a  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  di
svolgere  attivita'  di  propaganda  di  qualsiasi  genere, ancorche'
inerente  alla  loro  attivita'  istituzionale,  nei  trenta   giorni
antecedenti  l'inizio della campagna elettorale e per la durata della
stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le  attivita'
di   comunicazione   istituzionale   indispensabili   per  l'efficace
assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.<br><br>Art. 6.
                        (Divieto di sondaggi)<br><br>
  1.  Nei  quindici  giorni  precedenti la data delle elezioni e fino
alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati di  sondaggi  demoscopici  sull'esito
delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.<br>
  2.  La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali,
dei sondaggi per le elezioni  politiche  devono  essere  accompagnate
dalle  seguenti  indicazioni della cui veridicita' e' responsabile il
soggetto che realizza il sondaggio:<br>
  a) soggetto che ha realizzato il sondaggio  e,  se  realizzato  con
altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;<br>
  b) committente ed acquirenti;<br>
  c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;<br>
  d) domande rivolte;<br>
  e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;<br>
  g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio;<br>
  h)  metodo  di  raccolta  delle  informazioni e di elaborazione dei
dati.<br><br><div align="center"> Art. 7. (Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati)<br></div><br>1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi e' candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo piu' alto consentito per una delle due candidature.<br>2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorche' sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.<br>3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato puo' designare alla raccolta dei fondi piu' di un mandatario, che a sua volta non puo' assumere l'incarico per piu' di un candidato.<br>4. Il mandatario elettorale e' tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi e' tenuto ad identificare le complete generalita' di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto e' specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire.<br>5. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:<br>a) al primo periodo, dopo le parole: "cinque milioni di lire" sono inserite le seguenti: " somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso";<br>b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati";<br>c) al secondo periodo, le parole: "La disposizione non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano".<br>6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate.<br>7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti.<br>8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.<br><br> 

              
                          Note all'art. 7:<br><br>
                -  Il  testo  del  terzo comma dell'art. 4 della legge n.
              659/1981 (Modifiche ed integrazioni  alla  legge  2  maggio
              1974,  n.  195, sul contributo dello Stato al finanziamento
              dei partiti politici), cosi' come modificato dalla presente
              legge, e' il seguente:<br>
              "Art. 4.
              (Omissis).
                Nel caso di erogazione di finanziamenti o  contributi  ai
              soggetti indicati nell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.
              195,  e  nel  primo  comma  del  presente  articolo, per un
              importo che nell'anno superi  i  cinque  milioni  di  lire,
              somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici
              ISTAT   dei  prezzi  all'ingrosso  sotto  qualsiasi  forma,
              compresa la messa a disposizione di  servizi,  il  soggetto
              che  li  eroga  ed  il soggetto che li riceve sono tenuti a
              farne  dichiarazione  congiunta,  sottoscrivendo  un  unico
              documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei
              deputati  ovvero  a questa indirizzato con raccomandata con
              avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o  contributi  o
              servizi,   per  quanto  riguarda  la  campagna  elettorale,
              possono   anche    essere    dichiarati    a    mezzo    di
              autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al
              presente  comma  non si applicano per tutti i finanziamenti
              direttamente concessi da istituti di credito o  da  aziende
              bancarie,    alle    condizioni   fissate   dagli   accordi
              interbancari.
                (Omissis)".<br>
                - Il testo dell'art. 2, primo comma, n. 3),  della  legge
              n.   441/1982   (Disposizioni   per  la  pubblicita'  della
              situazione patrimoniale di titolari di cariche  elettive  e
              di cariche direttive di alcuni enti) e' il seguente:<br>
                "Art.  2.  -  Entro tre mesi dalla proclamazione i membri
              del Senato della Repubblica ed i membri  della  Camera  dei
              deputati  sono  tenuti  a  depositare  presso  l'ufficio di
              presidenza della Camera di appartenenza:
                (omissis);
                3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e  le
              obbligazioni  assunte  per  la propaganda elettorale ovvero
              l'attestazione  di  essersi   avvalsi   esclusivamente   di
              materiali  e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
              disposizione del partito o dalla formazione politica  della
              cui  lista  hanno fatto parte, con l'apposizione della for-
              mula  "sul  mio  onere   affermo   che   la   dichiarazione
              corrisponde  al  vero".  Alla  dichiarazione debbono essere
              allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
              dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659,  relative
              agli eventuali contributi ricevuti.<br>
                Gli  adempimenti  indicati  nei  numeri 1) e 2) del comma
              precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la
              dichiarazione dei redditi del coniuge non  separati  e  dei
              figli conviventi, se gli stessi vi consentono.<br>
                I  senatori  di  diritto,  ai  sensi  dell'art.  59 della
              Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi  del  secondo
              comma   dell'art.  59  della  Costituzione  sono  tenuti  a
              depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato  della
              Repubblica  le  dichiarazioni  di cui ai numeri 1) e 2) del
              primo  comma,  entro  tre   mesi,   rispettivamente   dalla
              cessazione  dall'ufficio  di  Presidente della Repubblica o
              dalla comunicazione della nomina".<br><br><div align="center">Art. 8.
                     (Obblighi di comunicazione)<br></div><br>
  1.  Entro  trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori
di  quotidiani  e  periodici  e  i  titolari  di  concessioni  e   di
autorizzazioni   per   l'esercizio   delle  attivita'  di  diffusione
radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere  nonche'
al  Collegio  regionale  di  garanzia elettorale i servizi elettorali
effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno
partecipato, gli  spazi  concessi  a  titolo  gratuito  o  a  tariffa
ridotta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, gli introiti
realizzati  ed  i  nominativi  dei  soggetti  che hanno provveduto ai
relativi pagamenti.<br><br><div align="center">Art. 9. (Contributo per le spese elettorali)<br></div><br>1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, e' attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con piu' liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo e' corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi e' pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla meta' della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. 2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base regionale. A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e' ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. 3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi ovvero abbiano ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non e' necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.<br><br> Nota all'art. 9:<br><br>
                -  La  legge n. 195/1974 reca: "Contributo dello Stato al
              finanziamento dei partiti politici".<br><br><div align="center">Art. 9-bis. (3)<br>(( Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive.<br></div><br>1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, e' attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo e' ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali.<br>La dichiarazione e' facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo e' erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma. 2. A tal fine e' istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero di abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice e' soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) )). ((3))<br><br> AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 luglio 1995, n. 309 ha disposto che " Le disposizioni di cui al suddetto articolo si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994 ".<br><br><div align="center"> Art. 10.
       (Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti)<br></div><br>
  1.  Le  spese  per  la  campagna  elettorale  di  ciascun  partito,
movimento, lista o gruppo di candidati, che  partecipa  all'elezione,
escluse  quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono super-
are la somma risultante dalla moltiplicazione  dell'importo  di  lire
200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni per
la  Camera  dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica
nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati.<br><br><div align="center">Art. 11. (Tipologia delle spese elettorali)<br></div><br>1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:<br>a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;<br>b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;<br>c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;<br>d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;<br>e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.<br>2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonche' gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attivita' di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.<br><br>Nota all'art. 11:<br>
                -   Il   testo   dell'art.  95  del  D.P.R.  n.  361/1957
              (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
              l'elezione della Camera dei deputati) e' il seguente:<br>
                "Art. 95 (Legge 16 maggio  1956,  n.  493,  art.  42).  -
              Chiunque  in  nome proprio od anche per conto di terzi o di
              enti privati e pubblici, eccettuate per  questi  ultimi  le
              ordinarie  erogazioni di istituto, nella settimana che pre-
              cede l'elezione e  nella  giornata  dell'elezione  effettua
              elargizioni  di  denaro,  generi  commestibili,  oggetti di
              vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo,  e'  punito
              con  la  reclusione  da tre a cinque anni e con la multa di
              lire cinquecentomila a lire duemilioni".<br><br><div align="center">Art. 12.
    ( Pubblicita' e controllo delle spese elettorali di partiti,
               movimenti, liste e gruppi di candidati)<br></div><br>
  1.  I  rappresentanti  di  partiti,  movimenti,  liste  e gruppi di
candidati  presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il
Senato   della  Repubblica  devono  presentare  ai  Presidenti  delle
rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per
il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle
spese   per   la   campagna  elettorale  e  alle  relative  fonti  di
finanziamento.<br>
  2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma
1,  ferma  restando l'attuale dotazione organica, e' istituito presso
la  Corte  dei  conti un apposito collegio composto da tre magistrati
estratti  a  sorte  tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove
addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.<br>
  3.   I   controlli  devono  essere  limitati  alla  verifica  della
conformita'  alla  legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e
della  regolarita'  della documentazione prodotta a prova delle spese
stesse.   I   controlli  devono  concludersi  entro  sei  mesi  dalla
presentazione  dei  consuntivi  alla  Corte  dei  conti, salvo che il
collegio  di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un
termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte
dei  conti  riferisce  direttamente  ai  Presidenti  delle Camere sui
risultati  del  controllo  eseguito.  Per  la  durata dell'incarico i
componenti  del  collegio  non possono assumere ovvero svolgere altri
incarichi o funzioni.<br>
  4.  Copia  del  consuntivo  va altresi' depositata presso l'Ufficio
elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicita'.<br><br> Art. 13.
             (Collegio regionale di garanzia elettorale)<br><br>
  1.  Presso  la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale
del capoluogo di ciascuna regione e' istituito il Collegio  regionale
di  garanzia  elettorale  composto,  rispettivamente,  dal presidente
della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e  da  altri
sei  membri  nominati  dal  presidente per un periodo di quattro anni
rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la meta',
tra i magistrati ordinari e per la  restante  meta'  tra  coloro  che
siano   iscritti   da   almeno   dieci   anni  all'albo  dei  dottori
commercialisti o tra i professori universitari di  ruolo  in  materie
giuridiche,   amministrative   o   economiche.  Oltre  ai  componenti
effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di  cui
due  tra  i  magistrati  e  gli  altri due tra le categorie di cui al
periodo precedente.<br>
  2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del
Collegio  i  parlamentari  nazionali  ed   europei,   i   consiglieri
regionali,   provinciali   e  comunali  nonche'  i  componenti  delle
rispettive giunte, coloro che  siano  stati  candidati  alle  cariche
predette  nei  cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi
direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonche'  coloro
che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.<br>
  3.  Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del
personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello  o
del  tribunale.  Il  Collegio  puo'  chiedere  ai  competenti  uffici
pubblici, ivi incluso quello del Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria,  tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere.
Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio  si  avvale  anche
dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato.<br>
  4.  I  componenti  del  Collegio non appartenenti alla magistratura
hanno  diritto,  per  ciascuna  seduta  cui  prendano   parte,   alla
corresponsione  di  una  indennita'  di  presenza il cui ammontare e'
definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge.<br><br><div align="center"> Art. 13.
             (Collegio regionale di garanzia elettorale)<br></div><br>
  1.  Presso  la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale
del capoluogo di ciascuna regione e' istituito il Collegio  regionale
di  garanzia  elettorale  composto,  rispettivamente,  dal presidente
della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e  da  altri
sei  membri  nominati  dal  presidente per un periodo di quattro anni
rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la meta',
tra i magistrati ordinari e per la  restante  meta'  tra  coloro  che
siano   iscritti   da   almeno   dieci   anni  all'albo  dei  dottori
commercialisti o tra i professori universitari di  ruolo  in  materie
giuridiche,   amministrative   o   economiche.  Oltre  ai  componenti
effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di  cui
due  tra  i  magistrati  e  gli  altri due tra le categorie di cui al
periodo precedente.<br>
  2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del
Collegio  i  parlamentari  nazionali  ed   europei,   i   consiglieri
regionali,   provinciali   e  comunali  nonche'  i  componenti  delle
rispettive giunte, coloro che  siano  stati  candidati  alle  cariche
predette  nei  cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi
direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonche'  coloro
che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.<br>
  3.  Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del
personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello  o
del  tribunale.  Il  Collegio  puo'  chiedere  ai  competenti  uffici
pubblici, ivi incluso quello del Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria,  tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere.
Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio  si  avvale  anche
dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato.<br>
  4.  I  componenti  del  Collegio non appartenenti alla magistratura
hanno  diritto,  per  ciascuna  seduta  cui  prendano   parte,   alla
corresponsione  di  una  indennita'  di  presenza il cui ammontare e'
definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge.<br><br><div align="center">Art. 14. (Pubblicita' e controllo delle spese elettorali dei candidati)<br></div><br>1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarita'.<br>2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore puo' presentare al Collegio esposti sulla regolarita' delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.<br>3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarita' all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.<br>4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarita', il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facolta' di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.<br>5. Avverso le decisioni del Collegio regionale di garanzia elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, e' ammesso ricorso da parte del candidato al Collegio centrale di garanzia elettorale composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, o da un suo delegato scelto tra i presidenti di sezione della Corte di cassazione, e da sei membri nominati dal Primo Presidente della Corte di cassazione secondo i criteri di cui all'articolo 13. Il Collegio centrale di garanzia elettorale decide sui ricorsi entro novanta giorni.<br><br><div align="center">Art. 15.
                             (Sanzioni)<br></div><br>
  1.  In  caso  di  violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2
nonche' delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei  servizi  radiotelevisivi  ai
sensi   del   comma   1   dell'articolo   1  e  dal  Garante  per  la
radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e  3  del  medesimo
articolo  1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire  cinquanta  milioni  a  lire  duecento  milioni.  Qualora  la
violazione  delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma
si  sia  verificata  nel  periodo  compreso  tra   il   ventesimo   e
l'undicesimo  giorno  antecedente  la  data  di  svolgimento  delle
elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al precedente periodo aumentata  del  doppio  nel  minimo  e  nel
massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di
cui al presente comma si sia verificata  negli  ultimi  dieci  giorni
antecedenti  la  data  di  svolgimento  delle  elezioni,  la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata del triplo nel  minimo  e  nel
massimo.  La  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di lire cinquanta
milioni a lire duecento milioni e' irrogata  dal  Garante  anche  nei
confronti  dei  soggetti  a  favore  dei quali sono state commesse le
violazioni qualora ne  sia  stata  accertata  la  corresponsabilita.'
qualora  la  violazione  avvenga  durante  la campagna elettorale, il
Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio
pubblico  radiotelevisivo  ovvero  i  soggetti  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  1  a ripristinare entro un termine congruo, e comunque
non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono  tenuti  per
legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare
per  l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
indicandone le modalita'. In caso di inottemperanza alla diffida,  il
Garante  dispone  la  sospensione  dell'efficacia della concessione o
della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni  e  nei
casi   piu'   gravi   propone   la   revoca   della   concessione   o
dell'autorizzazione. La stessa sanzione  e'  applicata  nei  casi  di
recidiva.<br>
  2.  In  caso  di  inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire  un  milione  a
lire cinquanta milioni.<br>
  3.  Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda
abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio
sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del  committente
responsabile.<br>
  4.  In  caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma
1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire  un  miliardo.
In  caso  di  mancanza  totale o parziale delle indicazioni di cui al
comma 2 dello stesso articolo  6,  il  Garante  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.<br>
  5.  In  caso  di  mancato  deposito presso il Collegio regionale di
garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui
all'articolo  7,  comma  6,   il   Collegio   applica   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria  da lire cinquanta milioni a lire duecento
milioni.<br>
  6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli
candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia
elettorale   applica   la   sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al
triplo di detto importo.<br>
  7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la  campagna
elettorale,  dichiarata  dal  Collegio di garanzia elettorale in modo
definitivo, costituisce causa  di  ineleggibilita'  del  candidato  e
comporta  la  decadenza  dalla  carica  del candidato eletto nei casi
espressamente previsti nel presente articolo con delibera della  Cam-
era di appartenenza.<br>
  8.   In  caso  di  mancato  deposito  nel  termine  previsto  della
dichiarazione di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  da  parte  di  un
candidato  proclamato  eletto,  il  Collegio  regionale  di  garanzia
elettorale, previa diffida a  depositare  la  dichiarazione  entro  i
successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del
presente  articolo. La mancata presentazione entro tale termine della
dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la
diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.<br>
  9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio
da   parte   di   un  candidato  proclamato  eletto  comporta,  oltre
all'applicazione della sanzione  di  cui  al  comma  6  del  presente
articolo, la decadenza dalla  carica.<br>
  10.  Al  termine  della  dichiarazione di decadenza, il Collegio di
garanzia elettorale da'  comunicazione  dell'accertamento  definitivo
delle  violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera
di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza  ai
sensi del proprio regolamento.<br>
  11.  In  caso  di  irregolarita'  nelle  dichiarazioni  delle spese
elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di  mancata  indicazione
nominativa  dei  soggetti  che hanno erogato al candidato contributi,
nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale
di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14,
comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire  dieci
milioni  a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso
di violazione dei limiti massimi  previsti  dall'ultimo  periodo  del
comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.<br>
  12.  In  caso  di violazione degli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 8 si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
lire dieci milioni a lire cento milioni.<br>
  13.  In  caso  di  mancato  deposito  dei  consuntivi  delle  spese
elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle  liste  o
dei  gruppi  di  candidati  che  abbiano  diritto  ad  usufruire  del
contributo  per  le  spese  elettorali  di  cui  all'articolo  9,   i
Presidenti  delle  Camere  sospendono  il  versamento  del contributo
medesimo sino al deposito del consuntivo.<br>
  14.  In  caso  di  mancato  deposito  dei  consuntivi  delle  spese
elettorali  da  parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o
dei gruppi di candidati che non  abbiano  diritto  ad  usufruire  del
contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti
di  cui  all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.<br>
  15.   In   caso  di  mancata  indicazione  nei  consuntivi  di  cui
all'articolo 12, comma 1, delle fonti di  finanziamento  il  collegio
della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire dieci milioni a lire
cento milioni.<br>
  16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa  previsti
dall'articolo   10,   il  collegio  della  Corte  dei  conti  di  cui
all'articolo  12,  comma  2,  applica  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria  non  inferiore  alla  meta'  e  non  superiore  al triplo
dell'importo eccedente  il  limite  previsto.  Nel  caso  in  cui  la
violazione  dei  limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o
movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui
all'articolo  9,  il  collegio  della  Corte   dei   conti   ne   da'
comunicazione  ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare
la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito
o movimento politico di una somma di pari entita'<br>
  17. In caso di violazione di una delle  disposizioni  recate  dagli
articoli  6,  8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in
luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.<br>
  18.  Il  comma 5 dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
e' sostituito dal seguente:<br>
  "5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1  e  delle
prescrizioni  delle  autorita'  di  vigilanza  si  applicano le norme
vigenti in materia per le elezioni alla Camera  dei  deputati  ed  al
Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di
cui  al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a
lire cinquanta milioni".<br>
  19. Per l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste  dal presente articolo si applicano le disposizioni generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
1981,  n.  689,  salvo  quanto  diversamente disposto. Non si applica
l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.<br><br><div align="center">Art. 16. (Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee)<br></div><br>1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.<br>2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato "capitolo per spese obbligatorie". Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 e' aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.<br>3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e' stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo e' corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare e' pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul pi- ano nazionale.<br>4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2. 5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12. <br><br><div align="center">Art. 17. (Agevolazioni postali)<br></div><br>1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa puo' essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e da' diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.<br><br><div align="center">Art. 18 <br>Agevolazioni fiscali<br></div><br>1. Per il materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.<br>2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "materiale tipografico, attinente le campagne elettorali".<br><br>Nota all'art. 18:<br>
                -  Il  D.P.R. n. 633/1972 reca: "Istituzione e disciplina
              dell'imposta  sul  valore  aggiunto".  In  particolare   la
              tabella  A,  parte  II,  concerne  beni  e servizi soggetti
              all'aliquota del 4%.<br><br><div align="center">Art. 19.
                       (Interventi dei comuni)<br></div><br>
  1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il
rinnovo  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica, i
comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie  norme
regolamentari,  senza  oneri  per  i comuni stessi, dei partiti e dei
movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra
loro i locali di loro proprieta' gia' predisposti  per  conferenze  e
dibattiti.<br><br><div align="center">Art. 20. (Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali)<br></div><br>1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.<br>2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.<br>3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' abrogato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.<br>Data a Roma, addi' 10 dicembre 1993 <br><br><b>SCALFARO CIAMPI</b>, Presidente del Consiglio dei Ministri.<br>Visto, il Guardasigilli: <b>CONSO</b><br><br><div align="center"> Art. 20-bis. (2)<br>(Regolamenti  di  attuazione)<br></div><br>.
(( 1. Il Consiglio di Presidenza  del   Senato  della   Repubblica  e
l'Ufficio  di  Presidenza   della   Camera   dei  deputati  approvano
appositi  regolamenti  per    l'attuazione, nelle parti di rispettiva
competenza,  della  presente legge.<br>
 2.  I  regolamenti  di  attuazione di cui al comma 1 sono approvati
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. ))






              
            

 

 ]]></description>
            
            <author></author>
            <category><![CDATA[0]]></category>
            <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
        </item>
    
        <item>
            <link>http://www.partitodemocratico.it/doc/210551/legge-2-gennaio-1997-n-2.htm</link>
            <guid isPermaLink="true">http://www.partitodemocratico.it/doc/210551/legge-2-gennaio-1997-n-2.htm</guid>
            <title><![CDATA[Legge 2 gennaio 1997, n. 2]]></title>
            <description><![CDATA[Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.<br><div style="text-align: center;">La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">PROMULGA</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">la seguente legge:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div align="center">
                               Art. 1.<br><br>
                 Destinazione del quattro per mille
             dell'IRPEF al finanziamento della politica<br></div><br>

  1.  All'atto  della dichiarazione annuale dei redditi delle persone
fisiche,  nonche'  della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun
contribuente  puo'  destinare  una  quota  pari  allo  0,4  per cento
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche al finanziamento dei
movimenti e partiti politici.<br><br>
  2.  Il  Ministro  delle  finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
cui   sono  stabiliti  i  criteri,  i  termini  e  le  modalita'  per
l'applicazione  delle disposizioni del presente articolo, assicurando
la   tempestivita'   ed   economicita'   di   gestione,   nonche'  la
semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.<br><br>AVVERTENZA:<br><br>
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legilativi qui trascritti.<br><br>
          
                      Nota all'art. 1:<br><br>
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita di Governo  e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge.<br>I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.<br>Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.<br><br><div align="center">Art. 2.
                <br><br>Requisiti per partecipare al riparto
                 delle risorse di cui all'articolo 1<br></div><br>

  1.  I  movimenti  e  partiti politici partecipano alla ripartizione
annuale  delle  risorse  di  cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31
ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei
deputati o al Senato della Repubblica.<br>
  2.  Alla  ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 concorrono i
movimenti  e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta
dai  rappresentanti  legali  o  loro delegati ai sensi dei rispettivi
statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera
dei  deputati,  che  la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di
prima  applicazione  della  presente  legge  la  domanda  deve essere
presentata  entro  quarantacinque  giorni  dalla  pubblicazione della
presente legge.<br>
  3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per
il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della
candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o
partito   politico   di   riferimento.  Analoga  dichiarazione  viene
effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.
  4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, ciascun deputato e ciascun
senatore  dichiarano,  ai  soli  fini  di cui alla presente legge, il
movimento  o  partito  politico  di  riferimento  al Presidente della
Camera di appartenenza.<br>
  5.  All'inizio  di  ciascuna legislatura il Presidente della Camera
dei  deputati  e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano
al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con
le  rispettive  dichiarazioni  di  riferimento ai partiti e movimenti
politici  rese  ai  sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei
deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito
nazionale  a  favore  delle  liste  presentate per l'attribuzione dei
seggi  con  metodo  proporzionale.  Nel  corso  della  legislatura  i
Presidenti  delle  due  Camere  provvedono  altresi'  a comunicare le
eventuali    variazioni    alla   composizione   delle   due   Camere
successivamente  intervenute  per  effetto di surrogazioni o elezioni
suppletive.<br>
  6.  In  sede  di  prima applicazione il Presidente del Senato della
Repubblica  e  il  Presidente della Camera dei deputati comunicano al
Ministro  del  tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai
sensi  del  comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede
altresi' alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5.<br><br><div align="center">Art. 3. <br><br>Determinazione ed erogazione delle somme<br></div><br>1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.<br>2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2.<br>3. Il fondo e' ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la piu' recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, risulti espressione di due o piu' partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista e' ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e quarto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al primo e secondo periodo.<br>4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.<br>5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998. <br><br><div align="center"> Art. 4.
                      <br><br>Disposizioni transitorie<br></div><br>
  1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio
decreto,  da  adottare  entro  il 28 febbraio, ripartisce a titolo di
prima  erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a
160  miliardi  di  lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti
agli  aventi  diritto.  L'individuazione  degli  aventi  diritto e la
ripartizione  del  fondo  sono effettuate secondo i criteri di cui al
comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei
dati  comunicati  dal  Presidente  del  Senato della Repubblica e dal
Presidente   della   Camera   dei  deputati  ai  sensi  del  comma  6
dell'articolo 2.<br><br><div align="center">Art. 5. <br><br>Erogazioni liberali delle persone fisiche<br></div><br>1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale".<br>2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge<br><br>. 

              
                          Nota all'art. 5:<br><br>
                -  Il testo dell'art. 13-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986,
              n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
              redditi), come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge
              23   dicembre   1996,  n.  662,  cosi'  come  ulteriormente
              modificato dalla presente legge, e' il seguente:<br>
                 "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). -  1.  Dall'imposta
              lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  27  per cento dei
              seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
              deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
              concorrono a formare il reddito complessivo:<br>
                   a) gli interessi passivi e relativi  oneri  accessori,
              nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
              indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
              dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
              ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
              di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
              agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
              dichiarati;<br>
                   b)  gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
              nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
              indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
              dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
              ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
              di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
              da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
              immobiliare da adibire ad abitazione principale  entro  sei
              mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
              milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
              essere effettuato nei sei  mesi  antecedenti  o  successivi
              alla  data  della  stipulazione del contratto di mutuo. Per
              abitazione principale si  intende  quella  nella  quale  il
              contribuente  dimora abitualmente.<br>La detrazione spetta non
              oltre il periodo d'imposta nel corso del quale  e'  variata
              la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
              dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.  In  caso
              di   contitolarita'  del  contratto  di  mutuo  o  di  piu'
              contratti di mutuo il  limite  di  7  milioni  di  lire  e'
              riferito  all'ammontare  complessivo degli interessi, oneri
              accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione
              spetta, nello  stesso  limite  complessivo  e  alle  stesse
              condizioni,  anche  con  riferimento alle somme corrisposte
              dagli  assegnatari  di  alloggi  di  cooperative  e   dagli
              acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
              cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso
              degli   interessi  passivi,  oneri  accessori  e  quote  di
              rivalutazione relativi ai mutui ipotecari  contratti  dalla
              stessa e ancora indivisi;<br>
                  c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
              mila.    Dette  spese  sono costituite esclusivamente dalle
              spese mediche, diverse da  quelle  indicate  nell'art.  10,
              comma  1,  lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
              prestazioni  specialistiche  e  per  protesi   dentarie   e
              sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
              alla  deambulazione,  alla locomozione e al sollevamento di
              portatori di menomazioni funzionali permanenti si  assumono
              integralmente.  Tra i mezzi necessari per la locomozione di
              portatori   di   menomazioni   funzionali   permanenti   si
              comprendono   le  automobili  di  cilindrata  fino  a  2000
              centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino  a  2500
              centimetri  cubici,  se  con  motore  diesel,  adattate  ad
              invalidi, per ridotte o impedite capacita'  motorie,  anche
              se  prodotte  in serie. Si considerano rimaste a carico del
              contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
              contributi  o premi di assicurazione da lui versati e per i
              quali non spetta la detrazione d'imposta  o  che  non  sono
              deducibili  dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
              concorrono a formarlo.<br>Si considerano, altresi', rimaste  a
              carico  del contribuente le spese rimborsate per effetto di
              contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
              concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
              lavoro  ne  abbia  riconosciuto  la  detrazione  in sede di
              ritenuta;<br>
                   d) le spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della
              morte  di  persone  indicate  nell'articolo  433 del codice
              civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore
              a 1 milione di lire per ciascuna di esse;<br>
                   e) le spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
              secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
              quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
              statali;<br>
                   f)  i  premi  per   assicurazioni   sulla   vita   del
              contribuente,  i  premi  per  le  assicurazioni  contro gli
              infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori  per
              legge,  per importo complessivamente non superiore a lire 2
              milioni e 500 mila. La detrazione  relativa  ai  premi  per
              assicurazioni  sulla  vita  e'  ammessa a condizione che il
              contratto di assicurazione abbia  durata  non  inferiore  a
              cinque  anni  dalla  sua  stipulazione  e  non  consenta la
              concessione di prestiti nel periodo di  durata  minima.  In
              caso   di   riscatto   dell'assicurazione   nel  corso  del
              quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito
              della detrazione d'imposta costituisce reddito  soggetto  a
              tassazione   a   norma  dell'articolo  18  e  l'imposta  e'
              determinata applicando una aliquota non superiore al 27 per
              cento; in tale caso l'impresa assicuratrice  deve  operare,
              sulla  somma  corrisposta  al  contribuente, una ritenuta a
              titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei
              premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il
              primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti  si
              tiene  conto,  ai  fini  del limite di lire 2 milioni e 500
              mila, anche dei premi  di  assicurazione  in  relazione  ai
              quali  il  datore  di lavoro ha effettuato la detrazione in
              sede di ritenuta;<br>
                    g) le spese sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
              manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
              sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
              Presidente  della  Repubblica  30  settembre 1963, n. 1409,
              nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
              delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
              risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
              competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
              culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
              congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
              del  territorio  del Ministero delle finanze.<br>La detrazione
              non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
              senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
              i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
              degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
              diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
              mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
              di  questi ultimi.   L'Amministrazione per i beni culturali
              ed ambientali da'  immediata  comunicazione  al  competente
              ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
              violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
              detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
              inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
              dichiarazione dei redditi;<br>
                   h)  le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
              Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di
              associazioni  legalmente  riconosciute  che  senza scopo di
              lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
              e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
              artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
              protezione o il restauro delle cose  indicate  nell'art.  1
              della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089, e nel decreto del
              Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
              comprese le erogazioni effettuate per  l'organizzazione  di
              mostre  e  di esposizioni, che siano di rilevante interesse
              scientifico o culturale, delle cose anzidette,  e  per  gli
              studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le
              mostre, le esposizioni, gli  studi  e  le  ricerche  devono
              essere  autorizzati,  previo parere del competente comitato
              di settore del Consiglio nazionale per i beni  culturali  e
              ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e
              ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa  ed
              il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e
              ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
              erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
              riconosciute, delle istituzioni e  delle  fondazioni  siano
              utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
              delle  erogazioni  stesse. Detti termini possono, per causa
              non imputabile al  donatario,  essere  prorogati  una  sola
              volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
              nei termini assegnati ovvero utilizzate non in  conformita'
              alla   destinazione   affluiscono,  nella  loro  totalita',
              all'entrata dello Stato;<br>
                   i) le erogazioni liberali in denaro, per  importo  non
              superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
              dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
              fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
              scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
              spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
              strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
              strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
              settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
              tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
              dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
              totalita', all'entrata dello Stato.<br>
                 1-bis.  Dall'imposta  lorda si detrae un importo pari al
              22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
              dei partiti e movimenti politici per importi  compresi  tra
              500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento
              bancario o postale.<br>
                 2.  Per  gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
              comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati  sostenuti
              nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
              trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,  per
              gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
              stabilito.<br>
                 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del
              comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5
              la   detrazione   spetta   ai  singoli  soci  nella  stessa
              proporzione prevista nel menzionato art. 5  ai  fini  della
              imputazione del reddito".<br><br><div align="center">Art. 6. <br><br>Erogazioni liberali delle societa' di capitali e degli enti commerciali<br><br></div>1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' inserito il seguente: "Art. 91-bis (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi. 2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio". <br>2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. <br><br>

              
                          Nota all'art. 6:<br>
                 -  Per  il titolo del citato D.P.R. n. 917/1986, si veda
              la nota all'art. 5.<br><br><div align="center">Art. 7.
                             <br><br>Esclusioni<br></div><br>

  1.  Di  nessuna  detrazione  prevista  dagli articoli 5 e 6 possono
valersi persone fisiche, societa' di capitali ed enti commerciali che
abbiano   dichiarato   passivita'   nelle   dichiarazioni   rese  per
l'esercizio  finanziario  precedente  a quello nel quale l'erogazione
liberale abbia avuto luogo.<br><br><div align="center">Art. 8.
             <br><br>Rendiconto dei partiti e movimenti politici<br></div><br>

  1.  Il  rappresentante  legale  o  il tesoriere cui per statuto sia
affidata  autonomamente  la gestione delle attivita' patrimoniali del
partito  o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per
le  spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse
di  cui  all'articolo  1  deve  redigere  il  rendiconto di esercizio
secondo il modello di cui all'allegato A.<br>
  2.  Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale
rappresentante  o  del  tesoriere  di cui al comma 1 sulla situazione
economico-patrimoniale  del  partito o del movimento e sull'andamento
della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta
secondo il modello di cui all'allegato B.<br>
  3.  Il  rendiconto  deve  essere,  altresi',  corredato di una nota
integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.<br>
  4.  Al  rendiconto  devono,  inoltre,  essere  allegati  i  bilanci
relativi  alle  imprese  partecipate  anche  per  tramite di societa'
fiduciarie  o  per  interposta  persona,  nonche', relativamente alle
societa'  editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione
eventualmente   prescritta  dal  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria.<br>
  5.  Il  rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve
tenere il libro giornale e il libro degli inventari.<br>
  6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresi' conservare
ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta
la   documentazione   che   abbia   natura   o   comunque   rilevanza
amministrativa e contabile.<br>
  7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di
cui  al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente  in  ogni  pagina  e  bollati  in  ogni foglio da un
notaio.  Il  notaio  deve  dichiarare nell'ultima pagina del libro il
numero dei fogli che lo compongono.<br>
  8.  Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni
compiute.<br>
  9.  L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e
deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle
passivita'.  L'inventario  si  chiude con il rendiconto e deve essere
sottoscritto  dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o
movimento  politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto
agli organi statutariamente competenti.<br>
  10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una
ordinata  contabilita', senza parti in bianco, interlinee e trasporti
in  margine.  Non  vi  si  possono fare abrasioni e, se e' necessaria
qualche  cancellazione,  questa  deve eseguirsi in modo che le parole
cancellate siano leggibili.<br>
  11.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del
presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio
1997.  Il  legale  rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 e'
tenuto  a  pubblicare  entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due
quotidiani,   di  cui  uno  a  diffusione  nazionale,  il  rendiconto
corredato  da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota
integrativa.<br>
  12.  Il  rendiconto  di  esercizio, corredato della relazione sulla
gestione,   della   nota   integrativa,   sottoscritti   dal   legale
rappresentante  o dal tesoriere del partito o del movimento politico,
della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonche'
delle  copie  dei  quotidiani  ove  e'  avvenuta la pubblicazione, e'
trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del
movimento  politico,  entro  il 31 luglio di ogni anno, al Presidente
della Camera dei deputati.<br>
  13.  Il  rendiconto  di esercizio, la relazione sulla gestione e la
nota  integrativa  sono  comunque  pubblicati, a cura dell'Ufficio di
Presidenza  della  Camera  dei  deputati,  in un supplemento speciale
della Gazzetta Ufficiale.<br>
  14.  Il  Presidente  della  Camera  dei  deputati,  d'intesa con il
Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  comunica al Ministro del
tesoro,  sulla  base del controllo di conformita' alla legge compiuto
da  un  collegio  di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarita'
della   redazione  del  rendiconto,  della  relazione  e  della  nota
integrativa.  Il collegio dei revisori e' composto da cinque revisori
ufficiali  dei  conti  nominati  d'intesa  tra i Presidenti delle due
Camere  e  individuati  tra  gli  iscritti  nel registro dei revisori
contabili.<br>
  15.  A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  i  partiti  e movimenti politici che
partecipano  alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne
riservano  una  quota  non  inferiore  al  30  per cento alle proprie
strutture  decentrate  su  base  territoriale che abbiano per statuto
autonomia finanziaria.<br>
  16.  Alle  strutture  di  cui  al  comma  15,  che partecipano alla
ripartizione  delle  risorse  di  cui all'articolo 1, si applicano le
disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il
rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano
alla   ripartizione   delle  risorse,  sono  allegati  al  rendiconto
nazionale del partito o movimento politico.<br>
  17.  In  caso  di  inottemperanza  agli obblighi di cui al presente
articolo  o  di  irregolare  redazione  del rendiconto, il Presidente
della Camera dei deputati ne da' comunicazione al Ministro del tesoro
che  sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo
di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti.<br><br><div align="center"> Art. 9.
                        <br><br>Norma di salvaguardia<br></div><br>

  1.  L'ammontare  del  fondo  ripartito ai sensi dell'articolo 3 non
puo' comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire.
  2.  Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5
e  6  non  puo' in ogni caso superare l'importo di 50 milardi di lire
per  ciascun  anno.  Qualora  tale  limite fosse superato per effetto
delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il
Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze,
provvede   con  proprio  decreto  a  rideterminare,  per  l'esercizio
finanziario  successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5
e  6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di
cui al presente comma.<br><br><div align="center">Art. 10. <br><br>Abrogazioni<br></div><br>1. Sono abrogati i commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.<br><br>

              
                          Nota all'art. 10:<br>
                 - Il testo dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981,  n.
              659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n.
              195,  sul  contributo  dello  Stato  al  finanziamento  dei
              partiti politici), come da ultimo modificato dalla legge 10
              dicembre 1993, n. 515, come ulteriormente modificato  dalla
              presente legge, e' il seguente:<br>
                 "Art.  4. - I divieti previsti dall'art. 7 della legge 2
              maggio 1974, n. 195, sono estesi  ai  finanziamenti  ed  ai
              contributi   in  qualsiasi  forma  o  modo  erogati,  anche
              indirettamente, ai  membri  del  Parlamento  nazionale,  ai
              membri  italiani  del  Parlamento  europeo,  ai consiglieri
              regionali,  provinciali  e  comunali,  ai  candidati   alle
              predette  cariche,  ai  raggruppamenti  interni dei partiti
              politici  nonche'  a  coloro  che  rivestono   cariche   di
              presidenza,   di  segreteria  e  di  direzione  politica  e
              amministrativa a livello nazionale, regionale,  provinciale
              e comunale nei partiti politici.<br>
                 Nel  caso  di  contributi  erogati a favore di partiti o
              loro  articolazioni  politico-organizzative  e  di   gruppi
              parlamentari  in  violazione accertata con sentenza passata
              in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7 della  legge
              2  maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di
              cui all'art. 3 della stessa legge e'  decurtato  in  misura
              pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.<br>
                 Nel  caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai
              soggetti indicati nell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.
              195, e nel  primo  comma  del  presente  articolo,  per  un
              importo  che  nell'anno  superi  i  cinque milioni di lire,
              somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici
              ISTAT  dei  prezzi  all'ingrosso  sotto  qualsiasi   forma,
              compresa  la  messa  a disposizione di servizi, il soggetto
              che li eroga ed il soggetto che li  riceve  sono  tenuti  a
              farne  dichiarazione  congiunta,  sottoscrivendo  un  unico
              documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei
              deputati ovvero a questa indirizzato con  raccomandata  con
              avviso  di  ricevimento.<br>Detti finanziamenti o contributi o
              servizi,  per  quanto  riguarda  la  campagna   elettorale,
              possono    anche    essere    dichiarati    a    mezzo   di
              autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al
              presente comma non si applica  per  tutti  i  finanziamenti
              direttamente  concessi  da istituti di credito o da aziende
              bancarie,   alle   condizioni   fissate    dagli    accordi
              interbancari.<br>
                 Nell'ipotesi    di   contributi   o   finanziamenti   di
              provenienza estera l'obbligo della dichiarazione e' posto a
              carico del solo soggetto che li percepisce.
                 L'obbligo  di  cui  al  terzo e quarto comma deve essere
              adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo  o
              finanziamento.  Nel  caso  di  contributi  o  finanziamenti
              erogati dallo stesso  soggetto,  che  soltanto  nella  loro
              somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve
              essere   adempiuto   entro   il  mese  di  marzo  dell'anno
              successivo.<br>
                 Chiunque non adempie  gli  obblighi  di  cui  al  terzo,
              quarto  e  quinto  comma  ovvero  dichiara  somme  o valori
              inferiori al vero e' punito con la multa da due a sei volte
              l'ammontare  non  dichiarato  e  con  la  pena   accessoria
              dell'interdizione  temporanea  dai pubblici uffici prevista
              dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.<br>
                 L'art. 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e' abrogato".<br><br><div align="center"> Art. 11. <br><br>Copertura finanziaria<br></div><br>1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.<br>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.<br>Data a Roma, addi' 2 gennaio 1997<br><br><b>SCALFARO PRODI</b>, Presidente del Consiglio dei Ministri<br>Visto, il Guardasigilli: <b>FLICK</b><br><br><div align="center">LAVORI PREPARATORI<br></div><br>Senato della Repubblica (atto n. 335): Presentato dal sen. GUERZONI ed altri il 15 maggio 1996. Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 luglio 1996, con pareri delle commissioni 5a e 6a. Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 4 e 10 luglio 1996; il 1 agosto 1996. Assegnato nuovamente alla 1a commissone, in sede deliberante, il 1 agosto 1996.<br>Esaminato dalla 1a commissione, in sede deliberante, e approvato in un testo unificato con atto n. 398 (sen. PREIONI) il 1 agosto 1996. Camera dei deputati (atto n. 2096): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 2 agosto 1996, con parere della commissione V. Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 2 agosto 1996. Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede referente, il 2 agosto 1996. <br>saminato dalla I commissione, in sede referente, il 17, 18 e 25 settembre; 2 ottobre; 28 novembre; 18 e 19 dicembre 1996. Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1996. Senato della Repubblica (atto n. 335-398/ B): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 20 dicembre 1996, con parere della commissione 5a. Esaminato dalla 1a commissione e approvato il 20 dicembre 1996. 




]]></description>
            
            <author></author>
            <category><![CDATA[0]]></category>
            <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
        </item>
    
        <item>
            <link>http://www.partitodemocratico.it/doc/210559/legge-3-giugno-1999-n-157.htm</link>
            <guid isPermaLink="true">http://www.partitodemocratico.it/doc/210559/legge-3-giugno-1999-n-157.htm</guid>
            <title><![CDATA[Legge 3 giugno 1999, n. 157]]></title>
            <description><![CDATA[Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.<br><div style="text-align: center;">La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Promulga</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">la seguente legge:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div align="center">Art. 1</div><div align="center"><br>
                  Rimborso per le spese elettorali
              sostenute da movimenti o partiti politici<br></div><br>

  1.  E'  attribuito  ai  movimenti o partiti politici un rimborso in
relazione  alle  spese  elettorali  sostenute  per le campagne per il
rinnovo  del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del
Parlamento europeo e dei consigli regionali.<br><br>
  2.  L'erogazione  dei  rimborsi e' disposta, secondo le norme della
presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati,
a  carico  del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto
riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo
e  dei  consigli  regionali,  nonche'  per  i  comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente
del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato
della  Repubblica,  si  provvede  all'erogazione  dei rimborsi per il
rinnovo  del  Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici
che  intendano  usufruire  dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza,  al  Presidente  della Camera dei deputati o al Presidente
del  Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro
dieci  giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.<br><br>
  3.  Il  rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i
movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi
alle  spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui
al medesimo comma 1.<br><br>
  4.  In  caso  di  richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai
sensi  dell'articolo  75  della Costituzione e dichiarata ammissibile
dalla  Corte  costituzionale,  e' attribuito ai comitati promotori un
rimborso  pari  alla  somma  risultante dalla moltiplicazione di lire
mille  per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria  per  la  validita'  della  richiesta  e fino ad un limite
massimo  pari  complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione
che  la  consultazione  referendaria  abbia  raggiunto  il  quorum di
validita'  di  partecipazione  al voto. Analogo rimborso e' previsto,
sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le
richieste  di  referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della
Costituzione.<br><br>
  5.  L'ammontare  di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi
di cui al comma 1 e' pari alla somma risultante dalla moltiplicazione
dell'importo  di  lire  4.000  per  il  numero  dei  cittadini  della
Repubblica  iscritti  nelle  liste  elettorali  per le elezioni della
Camera  dei  deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al
Parlamento  europeo  del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.<br><br>
  6.  I  rimborsi  di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza
annuale,  entro  il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il
primo  anno,  al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro
anni  successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione
dei  rimborsi  non  e'  vincolata alla prestazione di alcuna forma di
garanzia  bancaria  o  fidejussoria  da parte dei movimenti o partiti
politici  aventi  diritto.  In  caso  di  scioglimento anticipato del
Senato  della  Repubblica  o  della Camera dei deputati il versamento
delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso
i  movimenti  o  partiti  politici  hanno  diritto  esclusivamente al
versamento  delle  quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla
durata  della  legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della
quota  annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e'
effettuato  anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno,
eccetto  quello  in  cui  sia  gia' stata versata la quota del 40 per
cento.<br><br>
  7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data
di  entrata  in  vigore della presente legge e dei consigli regionali
negli  anni 1999 e 2000, nonche' per le consultazioni referendarie il
cui  svolgimento  sia  previsto  entro  l'anno  2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.<br><br>
  8.  In  caso  di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8
della  legge  2  gennaio  1997,  n.  2, o di irregolare redazione del
rendiconto,  redatto secondo le modalita' di cui al medesimo articolo
8  della  citata  legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei
deputati  e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva  competenza,  sospendono l'erogazione del rimborso fino ad
avvenuta regolarizzazione.<br><br>
  9.  All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
le  parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800". Al
medesimo  comma,  le  parole:  "degli abitanti" sono sostituite dalle
seguenti:  "dei  cittadini  della  Repubblica  iscritti  nelle  liste
elettorali".<br><br>
  10.  In  sede  di  prima  applicazione  e  in  relazione alle spese
elettorali  sostenute  per  il  rinnovo del Parlamento europeo del 13
giugno  1999,  il  termine  di  cui  al comma 2 decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.<br><br>
          
                      Avvertenza:<br><br>
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<br><br>
           Note all'art. 1:<br><br>
            -    Il  testo    degli    articoli    75 e   138   della
          Costituzione e'  il seguente:
            "Art.  75. -  E' indetto  referendum  popolare (71,  123,
          132)  per deliberare la   abrogazione, totale  o  parziale,
          di  una  legge  o    di un atto   avente valore   di legge,
          quando lo   richiedono cinquecentomila  elettori  o  cinque
          consigli regionali.
            Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
          bilancio,  di amnistia  e di  indulto, di  autorizzazione a
          ratificare trattati internazionali.
            Hanno  diritto  di  partecipare  al referendum  tutti   i
          cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
            La  proposta   soggetta a referendum  e' approvata se  ha
          partecipato alla  votazione  la  maggioranza  degli  aventi
          diritto,   e  se  e'  raggiunta  la  maggioranza  dei  voti
          validamente espressi.
            La  legge  determina  le  modalita'  di  attuazione   del
          referendum".<br><br>
            "Art. 138.  - Le leggi di  revisione della Costituzione e
          le  altre  leggi    costituzionali    sono    adottate   da
          ciascuna   Camera   con   due successive  deliberazioni  ad
          intervallo  non  minore  di  tre  mesi,  e sono approvate a
          maggioranza assoluta  dei componenti di    ciascuna  Camera
          nella seconda votazione.
            Le  leggi  stesse  sono  sottoposte a referendum popolare
          quando, entro  tre  mesi  dalla  loro  pubblicazione,    ne
          facciano  domanda  un  quinto dei membri di   una Camera  o
          cinquecentomila  elettori o  cinque consigli regionali.  La
          legge  sottoposta a referendum non e' promulgata, se non e'
          approvata dalla maggioranza dei voti validi.
            Non si fa   luogo a referendum se  la  legge    e'  stata
          approvata  nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
          a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".<br><br>
            - Il testo dell'art. 8 della legge  2 gennaio 1997, n.  2
          (Norme  per  la    regolamentazione  della    contribuzione
          volontaria   ai movimenti   o partiti   politici),    cosi'
          come    modificato  per    effetto    di    quanto disposto
          dall'art. 17, comma 130, della legge  15  maggio  1997,  n.
          127, e' il seguente:
            "Art.      8  (Rendiconto    dei  partiti    e  movimenti
          politici). -  1. Il rappresentante legale  o il   tesoriere
          cui    per statuto   sia affidata autonomamente la gestione
          delle  attivita' patrimoniali del partito o  del  movimento
          politico    che  ha usufruito dei contributi   per le spese
          elettorali o   ha  partecipato  alla    ripartizione  delle
          risorse   di cui all'art.  1  deve redigere  il  rendiconto
          di esercizio  secondo  il modello di cui all'allegato A.<br><br>
            2. Il rendiconto deve essere  corredato di una  relazione
          del  legale  rappresentante  o    del tesoriere   di cui al
          comma  1    sulla  situazione   economicopatrimoniale   del
          partito  o   del movimento  e sull'andamento della gestione
          nel suo complesso.  Detta  relazione  deve  essere  redatta
          secondo il modello di cui all'allegato B.<br><br>
            3.  Il rendiconto  deve  essere, altresi',  corredato  di
          una      nota   integrativa   secondo  il  modello  di  cui
          all'allegato C.<br><br>
            4.  Al  rendiconto  devono,  inoltre,   essere   allegati
          i   bilanci relativi  alle  imprese partecipate  anche  per
          tramite  di    societa'  fiduciarie    o  per    interposta
          persona,  nonche', relativamente  alle societa' editrici di
          giornali      o   periodici,   ogni   altra  documentazione
          eventualmente   prescritta    dal    Garante      per    la
          radiodiffusione  e l'editoria.<br><br>
            5.  Il  rappresentante   legale o il tesoriere di cui  al
          comma 1 deve tenere il libro  giornale  e  il  libro  degli
          inventari.<br><br>
            6.  Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresi'
          conservare ordinatamente, in  originale  o  in  copia,  per
          almeno cinque anni, tutta la   documentazione   che   abbia
          natura      o      comunque      rilevanza amministrativa e
          contabile.<br><br>
            7. I libri contabili tenuti dai partiti e  dai  movimenti
          politici  di cui al comma 1, prima di  essere messi in uso,
          devono essere numerati pogressivamente  in  ogni  pagina  e
          bollati  in  ogni  foglio  da  un  notaio.   Il notaio deve
          dichiarare nell'ultima   pagina del  libro  il  numero  dei
          fogli che lo compongono.<br><br>
            8.  Il libro giornale deve  indicare giorno per giorno le
          operazioni compiute.<br><br>
            9. L'inventario deve essere redatto al   31  dicembre  di
          ogni  anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione
          delle attivita' e delle passivita'. L'inventario  si chiude
          con    il  rendiconto  e    deve  essere  sottoscritto  dal
          rappresentante  legale  o    dal  tesoriere  del  partito o
          movimento politico entro tre  mesi dalla presentazione  del
          rendiconto agli organi statutariamente competenti.<br><br>
            10.  Tutte  le  scritture devono essere tenute secondo le
          norme di una ordinata contabilita', senza parti  in bianco,
          interlinee e trasporti in margine.   Non  vi    si  possono
          fare abrasioni  e, se  e' necessaria qualche cancellazione,
          questa  deve  eseguirsi   in modo che  le parole cancellate
          siano leggibili.<br><br>
            11.  Le disposizioni  di cui   al presente   articolo  si
          applicano   a  decorrere  dal  1  gennaio  1997.  Il  primo
          rendiconto redatto  a  norma  del  presente  articolo  deve
          essere  presentato  in  riferimento  all'esercizio 1997. Il
          legale rappresentante o il  tesoriere di cui al  comma 1 e'
          tenuto a   pubblicare entro il 30   giugno  di  ogni  anno,
          almeno  su  due quotidiani,   di  cui  uno    a  diffusione
          nazionale,  il  rendiconto corredato da una  sintesi  della
          relazione sulla gestione e della nota integrativa.<br><br>
            12.    Il  rendiconto    di  esercizio,   corredato della
          relazione sulla gestione,    della    nota     integrativa,
          sottoscritti    dal   legale rappresentante o dal tesoriere
          del  partito o del movimento politico, della relazione  dei
          revisori  dei  conti,  da  essi sottoscritta, nonche' delle
          copie dei  quotidiani  ove e'  avvenuta  la  pubblicazione,
          e'  trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del
          partito o del movimento politico,  entro il 31   luglio  di
          ogni anno,  al Presidente della Camera dei deputati.<br><br>
            13.  Il    rendiconto  di esercizio,   la relazione sulla
          gestione  e la nota  integrativa sono  comunque pubblicati,
          a cura   dell'ufficio di Presidenza    della  Camera    dei
          deputati,  in    un  supplemento    speciale della Gazzetta
          Ufficiale.<br><br>
            14.    Il    Presidente  della   Camera   dei   deputati,
          d'intesa    con    il  Presidente    del  Senato      della
          Repubblica,  comunica   al Ministro  del tesoro, sulla base
          del controllo di conformita'   alla legge  compiuto  da  un
          collegio   di     revisori,  l'avvenuto  riscontro    della
          regolarita' della   redazione   del   rendiconto,     della
          relazione    e    della   nota integrativa. Il collegio dei
          revisori  e' composto da cinque  revisori  ufficiali    dei
          conti    nominati  d'intesa   tra i   Presidenti delle  due
          Camere,    all'inizio  di     ciascuna  legislatura,      e
          individuati    tra  gli iscritti nel registro  dei revisori
          contabili. Il   mandato dei  membri  del  collegio  non  e'
          rinnovabile.<br><br>
            15.  A decorrere dal quarto anno  successivo alla data di
          entrata in vigore  della presente   legge,   i partiti    e
          movimenti  politici    che  partecipano   alla ripartizione
          delle risorse  di cui  all'art. 1  ne riservano  una  quota
          non   inferiore   al 30  per  cento alle  proprie strutture
          decentrate su  base territoriale  che abbiano  per  statuto
          autonomia finanziaria.<br><br>
            16.    Alle    strutture  di   cui   al   comma   15, che
          partecipano  alla ripartizione   delle   risorse   di   cui
          all'art.   1,   si  applicano  le disposizioni del presente
          articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o  i
          rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla
          ripartizione      delle   risorse,   sono   allegati     al
          rendiconto nazionale del partito o movimento politico.<br><br>
            17.  In caso  di inottemperanza   agli obblighi   di  cui
          al  presente  articolo    o di   irregolare   redazione del
          rendiconto, il  Presidente della Camera dei deputati ne da'
          comunicazione  al  Ministro  del  tesoro  che   sino   alla
          regolarizzazione   sospende dalla ripartizione del fondo di
          cui   all'art.   3   i   partiti   e   movimenti   politici
          inadempienti".<br><br>
            -    Il testo   dell'art.   10 della   legge 10  dicembre
          1993, n.  515 (Disciplina delle campagne  elettorali    per
          l'elezione  alla  Camera  dei  deputati e al   Senato della
          Repubblica), cosi'  come modificato dalla  presente  legge,
          e' il seguente:<br><br>
            "Art.  10  (Limiti  alle spese   elettorali dei partiti o
          movimenti). - 1. Le spese per  la  campagna  elettorale  di
          ciascun partito, movimento, lista  o gruppo  di  candidati,
          che    partecipa  all'elezione,   escluse quelle di cui  al
          comma 2  dell'art.  7,  non    possono  superare  la  somma
          risultante    dalla moltiplicazione   dell'importo  di lire
          800 per   il numero   complessivo dei    cittadini    della
          Repubblica   iscritti     nelle  liste  elettorali    delle
          circoscrizioni per  la Camera dei  deputati e dei   collegi
          per    il Senato   della Repubblica  nei quali  e' presente
          rispettivamente con liste o con candidati".<br><br><div align="center">    Art. 2 <br><br>Requisiti per partecipare al riparto delle somme <br></div><br>1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. 2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "almeno il 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno l'1 per cento". 

              
                           <br><br>Note all'art. 2:
                <br><br>-  Il testo  dell'art. 9 della citata legge n.  515/1993,
              cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                <br><br>"Art. 9  (Contributo per le  spese elettorali). <br><br>- 1..   Il
              contributo  finanziario di  cui alla legge  2 maggio  1974,
              n. 195,  e successive modificazioni,   e' attribuito,    in
              relazione    alle  spese    elettorali  sostenute  per    i
              candidati nella  campagna per il rinnovo  del Senato  della
              Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  ai  partiti o
              movimenti, alle  liste o  ai gruppi  di candidati.  Ai fini
              dell'individuazione degli aventi  diritto  al  rimborso,  i
              candidati  nei  collegi  uninominali  per la elezione della
              Camera dei deputati che risultino collegati con piu'  liste
              debbono  dichiarare,   all'atto della candidatura,  a quale
              delle liste si   collegano per il  rimborso  delle    spese
              elettorali. Il contributo e' corrisposto ripartendo tra gli
              aventi  diritto  due fondi relativi, rispettivamente,  alle
              spese  elettorali  per    il  rinnovo  del   Senato   della
              Repubblica    e  della Camera dei  deputati. L'ammontare di
              ciascuno dei   due fondi   e' pari,  in    occasione  delle
              prime   elezioni   politiche  che     si  svolgeranno    in
              applicazione della  presente legge, alla meta' della  somma
              risultante   dalla  moltiplicazione  dell'importo  di  lire
              1.600 per   il numero degli   abitanti  della    Repubblica
              quale risulta dall'ultimo censimento generale.
                <br><br>2.  Il fondo  per il rimborso delle spese elettorali  per
              il rinnovo del Senato  della Repubblica   e'  ripartito  su
              base  regionale.   A tal fine  il  fondo e'  suddiviso  tra
              le  regioni in  proporzione  alla rispettiva   popolazione.
              La   quota  spettante a  ciascuna regione  e' ripartita tra
              i gruppi di candidati   e i candidati  non    collegati  ad
              alcun  gruppo in  proporzione ai voti conseguiti  in ambito
              regionale.  Partecipano alla   ripartizione del    fondo  i
              gruppi  di    candidati  che abbiano   ottenuto almeno   un
              candidato eletto  nella  regione o  che abbiano  conseguito
              almeno  il  5 per  cento  dei  voti   validamente  espressi
              in   ambito   regionale.      Partecipano   altresi'   alla
              ripartizione del fondo   i  candidati    non  collegati  ad
              alcun  gruppo   che risultino eletti  o che  conseguano nel
              rispettivo collegio   almeno il   15  per  cento  dei  voti
              validamente espressi.
                <br><br>3.  Il fondo  per il rimborso delle spese elettorali  per
              il rinnovo della  Camera  dei deputati  e'  ripartito,   in
              proporzione  ai  voti conseguiti per la  attribuzione della
              quota  di seggi  da assegnare in ragione proporzionale, tra
              i partiti e movimenti che abbiano superato la   soglia  del
              4    per   cento dei   voti   validamente espressi   ovvero
              abbiano  ottenuto  almeno un   eletto   a   loro  collegato
              nei    collegi uninominali   e   abbiano conseguito  almeno
              l'1  per cento  dei  voti validamente  espressi in   ambito
              nazionale.  Il  verificarsi di  tale ultima  condizione non
              e' necessario  per l'accesso   al rimborso   da  parte  dei
              partiti o movimenti  che abbiano presentato proprie liste o
              candidature  esclusivamente   in circoscrizioni comprese in
              regioni il cui statuto   speciale prevede  una  particolare
              tutela  delle  minoranze  linguistiche.  Per il calcolo del
              rimborso  spettante  a  tali  partiti  e  movimenti      si
              attribuisce    a   ciascuno di   essi,  per ogni  candidato
              eletto nei collegi uninominali, una  cifra pari al rimborso
              medio per deputato risultante  dalla ripartizione di    cui
              al primo  periodo del presente comma".&nbsp;    <br><br>- Il  testo   dell'art.   16 della   citata legge   n.
              515/1993 e'  il seguente:
                "Art. 16 (Norme finanziarie -  Contributo per le elezioni
              europee). <br><br>1.  Il contributo per le  spese elettorali  di
              cui      all'art.   9  viene  erogato  fino  a  concorrenza
              dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.
                <br><br>2. In  relazione  alle  spese    connesse  all'attuazione
              dell'art.  9,  e' istituito,   nello  stato  di  previsione
              del   Ministero   del   tesoro, apposito    capitolo    per
              memoria,    qualificato      ''capitolo      per      spese
              obbligatorie''.   Nel   caso   di     elezioni    politiche
              anticipate,    ai  maggiori oneri derivanti dall'attuazione
              dell'articolo 9, pari a lire 61   miliardi, si   fa  fronte
              mediante   corrispondente    riduzione  dello  stanziamento
              iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva  per  le  spese
              obbligatorie  e  d'ordine)  dello stato   di previsione del
              Ministero del tesoro, che per    il  1994  e'  aumentato  a
              carico  del Fondo speciale di parte  corrente  della  legge
              finanziaria    per    il    1994,    all'uopo  parzialmente
              utilizzando  l'accantonamento relativo al    Ministero  del
              tesoro.
                <br><br>3.    A     titolo   di    concorso   nelle    spese  per
              l'elezione  dei rappresentanti   italiani   al   Parlamento
              europeo  e'  stabilito  un contributo in favore dei partiti
              e   dei   movimenti   che   abbiano   ottenuto   almeno  un
              rappresentante. Il contributo e' corrisposto ripartendo tra
              gli aventi  diritto un fondo il  cui ammontare e' pari,  in
              occasione delle prime elezioni per il   Parlamento  europeo
              che si svolgeranno in applicazione  della  presente  legge,
              alla  somma  risultante  dalla moltiplicazione dell'importo
              di  lire  800 per il numero degli abitanti della Repubblica
              quale risulta  dall'ultimo censimento   generale. Il  fondo
              viene  ripartito    tra  i  partiti  e i movimenti   aventi
              diritto al rimborso  in proporzione  ai voti   ottenuti  da
              ciascuno di  essi sul piano nazionale.
                <br><br>4.  Ai  maggiori oneri connessi  all'attuazione del comma
              3,  pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a    carico  del
              Fondo  speciale  di parte corrente della  legge finanziaria
              per   il      1994,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
              l'accantonamento  relativo   al Ministero   del tesoro.  Le
              relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi
              del comma 2.
                <br><br>5.  Per  i   contributi   relativi    alle   spese    per
              l'elezione      al   Parlamento  europeo  si  applicano  le
              disposizioni di cui all'art. 12".
                <br><br>- Il testo  dell'art. 6 della legge 23 febbraio  1995, n.
              43 (Nuove norme  per  la   elezione  dei   consigli   delle
              regioni  a  statuto ordinario), e' il seguente:
                "Art.  6.    - 1. Il  contributo di cui  al secondo comma
              dell'art. 1 della legge  18  novembre  1981,    n.  659,  e
              successive  modificazioni, e' determinato   nella    misura
              risultante      dalla    moltiplicazione dell'importo    di
              lire    1.200    per il   numero   degli   abitanti   della
              Repubblica quale risulta dall'ultimo  censimento  generale.
              Ai  maggiori  oneri derivanti  dall'attuazione del presente
              comma, pari a  lire 23 miliardi  e   800  milioni   per  il
              1995,  si    provvede   mediante  corrispondente  riduzione
              del   fondo   speciale  di    parte  corrente  della  legge
              finanziaria  per    il    1995,     all'uopo   parzialmente
              utilizzando   l'accantonamento    relativo  al    Ministero
              dell'interno  per lo  stesso anno.
                <br><br>2. Il  contributo  e'  ripartito  su  base  regionale  in
              proporzione   alla  rispettiva    popolazione.  La    quota
              spettante   a      ciascuna   regione       e'    ripartita
              proporzionalmente   ai    voti  ottenuti,   tra  le   liste
              concorrenti  nelle circoscrizioni  provinciali  che abbiano
              ottenuto almeno   un   candidato  eletto    al    consiglio
              regionale della  regione interessata".<br><br><div align="center">    Art. 3. <br><br>Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica <br></div><br>1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. 2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1. 

              
                           Nota all'art. 3:
                -  Per il testo dell'art. 8 della legge n. 2/1997 si veda
              nelle note all'art. 1.<br><br><div align="center">    Art. 4. <br><br>Erogazioni liberali <br></div><br>1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire". 

              
                           Nota all'art. 4:
                -  Il testo   dell'art. 13 -bis, comma 1 -bis,  del testo
              unico delle imposte  sui  redditi, approvato  con   decreto
              del  Presidente    della Repubblica 22   dicembre 1986,  n.
              917,   introdotto dall'art.   5 della legge  n.  2/1997,  e
              cosi'   come    modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
              seguente:
                "1 -bis.  Dall'imposta lorda si  detrae un  importo  pari
              al   19 per cento per  le erogazioni liberali in  denaro in
              favore dei    partiti  e  movimenti  politici  per  importi
              compresi    tra  100.000  e  200 milioni di lire effettuate
              mediante versamento bancario o postale".<br><br><div align="center">    Art. 5. <br><br>Disciplina fiscale dell'attivita' di movimenti e partiti politici ed agevolazioni <br></div><br>1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Sono altresi' esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari". <br><br>2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: "Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari". <br><br>3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: "Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari". <br><br>4. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici". <br><br>5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attivita', si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. <br><br>6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresi' le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti. 7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo. <br><br>Note all'art. 5:
                -  <br><br>Il    testo dell'art.   13-bis del  D.P.R. 26  ottobre
              1972,  n. 641 (Disciplina  delle tasse   sulle  concessioni
              governative),  introdotto dall'art.   18   del   D.Lgs.   4
              dicembre  1997,  n.   460,   cosi'   come modificato  dalla
              presente legge, e' il seguente:
                <br><br>"Art.   13-bis   (Esenzioni).   -   1.    Gli  atti  e  i
              provvedimenti  concernenti    le     organizzazioni     non
              lucrative   di  utilita'  sociale (ONLUS) sono esenti dalle
              tasse sulle concessioni governative.
                1-bis.  Sono   altresi'  esenti    dalle  tasse     sulle
              concessioni   governative    gli  atti    costitutivi,  gli
              statuti ed  ogni altro  atto necessario  per  l'adempimento
              di   obblighi dei  movimenti o  partiti politici, derivanti
              da disposizioni legislative o regolamentari".
                - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642,  reca:  "Disciplina
              dell'imposta di bollo" ed in particolare la  tabella di cui
              all'allegato B annessa al  citato   decreto  reca:   "Atti,
              documenti    e    registri  esenti dall'imposta di bollo in
              modo assoluto".
                - Il D.P.R.  26 aprile 1986, n. 131, reca:  "Approvazione
              del testo unico  delle disposizioni  concernenti  l'imposta
              di  registro"    ed  in  particolare la tabella allegata al
              citato testo unico reca:  "Atti  per  i  quali  non  vi  e'
              obbligo di chiedere la registrazione".
                -   Il   testo   dell'art.  3    del  testo  unico  delle
              disposizioni concernenti l'imposta   sulle successioni    e
              donazioni,  approvato con D.Lgs. 31  ottobre 1990, n.  346,
              cosi'  come modificato  dall'art. 19 del D.Lgs. 4  dicembre
              1997, n.  460,  e    come  ulteriormente  modificato  dalla
              presente legge, e' il seguente:
                "Art.  3    (Art. 3   D.P.R. n.  637/1972) (Trasferimenti
              non soggetti  all'imposta).  -    1.  Non  sono    soggetti
              all'imposta  i   trasferimenti a favore dello Stato,  delle
              regioni, delle province e  dei comuni, ne' quelli  a favore
              di enti   pubblici   e  di    fondazioni  o    associazioni
              legalmente  riconosciute,  che  hanno  come scopo esclusivo
              l'assistenza,   lo   studio,   la   ricerca    scientifica,
              l'educazione,  l'istruzione o altre finalita'  di  pubblica
              utilita',  nonche'  quelli  a  favore  delle organizzazioni
              non lucrative di utilita' sociale (O.N.L.U.S.).
                2. I  trasferimenti a  favore di   enti pubblici    e  di
              fondazioni  o associazioni legalmente riconosciute, diversi
              da  quelli  indicati  nel  comma  1,  non   sono   soggetti
              all'imposta  se sono stati disposti per le finalita' di cui
              allo stesso comma.
                3.  Nei   casi di  cui al  comma 2  il beneficiario  deve
              dimostrare,    entro    cinque    anni    dall'accettazione
              dell'eredita'  o  della  donazione  o  dall'acquisto    del
              legato,  di  avere impiegato  i  beni  o  diritti  ricevuti
              o  la   somma  ricavata  dalla  loro   alienazione  per  il
              conseguimento  delle    finalita' indicate dal testatore  o
              dal donante.  In  mancanza  di   tale   dimostrazione  esso
              e'   tenuto  al  pagamento dell'imposta  con gli  interessi
              legali dalla  data  in cui  avrebbe dovuto essere pagata.
                4. Le disposizioni del presente  articolo si applicano  a
              condizione di reciprocita'  per gli enti pubblici  esteri e
              per le  fondazioni e associazioni costituite all'estero.
                4-bis.  Non  sono soggetti all'imposta  i trasferimenti a
              favore di movimenti e partiti politici".
                -  Il  testo  dell'art.  63,   comma   2,   lettera   e),
              del    decreto legislativo   15   dicembre   1997,  n.  446
              (Istituzione   dell'imposta regionale    sulle    attivita'
              produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote  e
              delle   detrazioni  dell'IRPEF    e  istituzione    di  una
              addizionale    regionale      a   tale   imposta,   nonche'
              riordino   della disciplina  dei  tributi  locali),  e'  il
              seguente:
                 "2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
                  a)-d) (Omissis);
                e)  previsione  di speciali  agevolazioni per occupazioni
              ritenute  di  particolare  interesse     pubblico   e,   in
              particolare,    per  quelle  aventi  finalita' politiche ed
              istituzionali".
                -   La   legge   8   giugno    1990,  n.    142,    reca:
              "Ordinamento  delle autonomie locali".<br><br><div align="center">    Art. 6. <br><br>Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 <br></div><br>1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti: "1- quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguagliodelle somme gia' ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi gia' ricevuti. La restituzione delle somme e' effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. <br>L'ammontare delle rate annuali non puo' essere inferiore al 10 per cento delle somme gia' ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute. 1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o piu' movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515". 

              
                           Nota all'art. 6:
                - Il testo dell'art. 4  della legge n. 2/1997, introdotto
              dall'art.    30 della  legge 8 maggio  1998, n.  146, cosi'
              come  modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                "Art.  4 (Disposizioni  transitorie). -  1. Per    l'anno
              finanziario  1997,  il  Ministro  del tesoro,   con proprio
              decreto, da adottare entro il  28  febbraio, ripartisce   a
              titolo    di   prima erogazione  tra  i movimenti e partiti
              politici una somma pari a  160    miliardi  di  lire.    Il
              medesimo    decreto eroga  le somme  spettanti agli  aventi
              diritto.  L'individuazione   degli aventi   diritto e    la
              ripartizione    del fondo sono effettuate secondo i criteri
              di cui  al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art.  3  e
              sulla  base dei dati  comunicati dal Presidente del  Senato
              della  Repubblica  e dal  Presidente   della   Camera   dei
              deputati ai sensi del comma 6 dell'art. 2.
                1-bis.  Per   l'anno finanziario   1998, il  Ministro del
              tesoro, del bilancio e   della programmazione    economica,
              con proprio  decreto, da adottare entro il  31 maggio 1998,
              ripartisce  a    titolo  di  erogazione tra i movimenti   e
              partiti politici una somma pari   a 110 miliardi  di  lire,
              con riserva  di conguaglio  negli anni  1999 e  successivi.
              Il  medesimo   decreto   eroga   le   somme spettanti  agli
              aventi  diritto.  L'individuazione  degli aventi  diritto e
              la  ripartizione    del  fondo  sono  effettuate  secondo i
              criteri di cui al comma 1.
                1-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione del   comma
              1-bis    si  provvede    mediante riduzione   proporzionale
              delle quote  disponibili alla  data di  entrata in   vigore
              della      presente  disposizione     degli  accantonamenti
              iscritti nel   fondo speciale   di cui   alla  tabella    A
              allegata    alla legge   27 dicembre   1997,   n. 450,  con
              esclusione     di  quelle     preordinate  per      accordi
              internazionali,      per  cofinanziamenti  comunitari,  per
              regolazioni debitorie, per rate   ammortamento  mutui,  per
              limiti di  impegno,  per  disegni di  legge  gia' approvati
              dal  Consiglio    dei Ministri   alla data   del   31 marzo
              1998,  nonche'    per  provvedimenti  per    i  quali    le
              commissioni    competenti  in   materia di bilancio   della
              Camera   dei deputati   e del   Senato  della    Repubblica
              abbiano espresso parere favorevole.
                1-quater.    Per   l'anno   1998, l'importo   complessivo
              destinato   al finanziamento   dei   movimenti   e  partiti
              politici      risultante      dalle   scelte   operate  dai
              contribuenti ai sensi dell'art.  1 della presente legge, e'
              portato, con decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio
              e   della  programmazione    economica,  in     diminuzione
              dell'unita'  previsionale  di  base 7.1.3.1 dello  stato di
              previsione del Ministero del   tesoro,   del  bilancio    e
              della    programmazione economica   e   in aumento al fondo
              speciale di cui  alla tabella A allegata alla citata  legge
              n. 450  del 1997,  reintegrando gli  accantonamenti di  cui
              al  comma  1  -ter del presente articolo, con priorita' per
              quello relativo al Ministero della pubblica istruzione.
                1-quinquies. I movimenti e  partiti  politici  che  hanno
              usufruito  dei  contributi    per l'anno   finanziario 1998
              sono tenuti,  ai sensi   del comma 1-bis,  al    conguaglio
              delle  somme  gia'    ricevute, che risultino eventualmente
              in  eccesso    rispetto    alle   somme      effettivamente
              spettanti.  A  tale   fine, a decorrere dall'anno 2000,  il
              Ministro del tesoro, del  bilancio e  della  programmazione
              economica,  con proprio decreto,  da adottare  di  concerto
              con    il   Ministro delle   finanze, determina l'eventuale
              ammontare in eccesso  dei fondi ed   approva  un  piano  di
              ripartizione   delle  somme,  che  i  movimenti  e  partiti
              politici di  cui al  comma  1-bis  restituiscono a   titolo
              di   conguaglio      dei  contributi  gia'    ricevuti.  La
              restituzione  delle    somme  e'  effettuata  mediante   il
              versamento di rate  annuali, per un periodo non eccedente i
              dieci   anni.  L'ammontare  delle  rate  annuali  non  puo'
              essere inferiore al 10 per cento delle  somme gia' ricevute
              che   risultino   in   eccesso   rispetto      alle   somme
              effettivamente  spettanti.  I movimenti e partiti  politici
              che non   hanno   diritto    al  rimborso    delle    spese
              elettorali  versano    le  somme  in    eccesso con cadenza
              annuale,  per un periodo  di cinque   anni, nella    misura
              del    20  per    cento  annuo    del  totale  delle  somme
              complessivamente dovute.
                1-sexies.  Nel caso   in cui si verifichi l'estinzione di
              uno  o  piu'  movimenti    o  partiti    politici     prima
              dell'integrale  versamento  del conguaglio dovuto ai  sensi
              del comma 1-quinquies,   le relative  somme  che  risultino
              ancora  da versare  sono portate in detrazione dai fondi di
              cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre  1993,  n.
              515".<br><br><div align="center"> Art. 6-bis
                     (( (Garanzia patrimoniale).

  <br></div><br>1.  Le  risorse  erogate  ai  partiti ai sensi della presente legge
costituiscono,   ai  sensi  dell'articolo  2740  del  codice  civile,
garanzia  ai  fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I
creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge
non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi
l'adempimento  delle obbligazioni del partito o movimento politico se
non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
  2.  Per  il  soddisfacimento  dei  debiti  dei  partiti e movimenti
politici  maturati  in  epoca antecedente all'entrata in vigore della
presente  legge  e'  istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1
per  cento  delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo
1.  Le modalita' di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze)).<br><br><div align="center">    Art. 7. <br><br>Disposizioni transitorie <br></div><br>1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avra' luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilita' determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997. 

              
                           <br><br>Note all'art. 7:
                - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 2/1997 e' il
              seguente:
                "Art.   3  (Determinazione  ed  erogazione delle  somme).
              -  1.  Il Ministro   del tesoro,   di   concerto  con    il
              Ministro  delle    finanze,  determina con proprio decreto,
              entro  il 30 novembre di ciascun anno, sulla  base    delle
              dichiarazioni   effettuate  dai     contribuenti  ai  sensi
              dell'art. 1, l'ammontare   del fondo  da  ripartire  tra  i
              movimenti e i partiti politici.
                2.    Con il   medesimo decreto   di cui  al comma  1, il
              Ministro del tesoro determina  la ripartizione   del  fondo
              tra  i    partiti politici aventi   i requisiti  di cui  al
              comma  1 dell'art.  2. Ai  fini della individuazione  degli
              aventi  diritto  e della ripartizione del fondo si prendono
              in   considerazione  esclusivamente  le   dichiarazioni  di
              appartenenza  ai  partiti o  movimenti  politici  rese  dai
              candidati  all'atto  dell'accettazione della candidatura o,
              per la legislatura in corso alla    data  di    entrata  in
              vigore  della presente  legge, quelle rese dai membri delle
              due Camere entro il termine di  cui al comma 4 dell'art. 2.
                3.  Il   fondo e'   ripartito tra  i movimenti  o partiti
              politici in proporzione   ai voti    validi  espressi    in
              ambito     nazionale  a    favore  delle  liste    da  essi
              presentate per la  piu' recente  elezione della Camera  dei
              deputati.  Nel caso   in cui  una stessa lista,  sulla base
              delle  dichiarazioni  di  riferimento  rese  dai  candidati
              in    essa  compresi  ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2,
              risulti espressione di due o  piu' partiti o  movimenti, la
              somma spettante sulla  base del risultato    conseguito  da
              tale  lista    e'   ripartita tra   i partiti   o movimenti
              interessati  in proporzione  al numero di  candidati eletti
              riferibili a ciascun partito o movimento.  Nel caso in  cui
              un partito o  movimento  politico  abbia  presentato  liste
              o    candidature   per l'elezione del Parlamento  nazionale
              esclusivamente in circoscrizioni comprese in  regioni    il
              cui  statuto speciale  prevede una particolare tutela delle
              minoranze linguistiche,   ad esso viene    corrisposta  una
              somma        pari   alla       moltiplicazione      di   un
              novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo
              per  il  numero  dei  parlamentari  eletti  al   Parlamento
              nazionale che hanno  dichiarato di fare  riferimento a tale
              partito  o  movimento.  Il  criterio  di  riparto di cui al
              precedente periodo si adotta anche per determinare la quota
              spettante ai partiti o  movimenti  politici  che  non hanno
              presentato  proprie  liste  o candidati   per    l'elezione
              della    quota   di   seggi della   Camera  dei deputati da
              attribuire in ragione proporzionale. Il riparto  del  fondo
              tra  gli  aventi  diritto  si  effettua assegnando in primo
              luogo le quote del fondo spettanti ai partiti  e  movimenti
              politici  di  cui  al  terzo e quarto periodo  e procedendo
              quindi alla  assegnazione delle restanti quote  ai  partiti
              e movimenti  politici di  cui al  primo e  secondo periodo.
                4.  L'erogazione    delle  somme di   cui al   comma 2 e'
              effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31  gennaio  di
              ogni anno.
                5.   La   prima  applicazione  del presente  articolo  ha
              luogo  con riferimento alle dichiarazioni dei  redditi  che
              saranno presentate nel 1997 e ai  fini della determinazione
              delle somme da  erogare entro il 31 gennaio 1998".
                - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 2/1997 e' il
              seguente:
                "Art.  2  (Requisiti  per  partecipare   al riparto delle
              risorse di cui all'art. 1).  - 1.  I movimenti e    partiti
              politici    partecipano  alla  ripartizione  annuale  delle
              risorse di  cui all'art. 1 qualora abbiano al   31  ottobre
              di  ciascun    anno  almeno   un parlamentare   eletto alla
              Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.
                2.  Alla ripartizione  del fondo   di   cui all'art.    3
              concorrono    i  movimenti  e  i  partiti politici   che ne
              facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti  legali o
              loro delegati  ai sensi  dei rispettivi statuti,  entro  il
              31  ottobre  di  ogni  anno, al Presidente della Camera dei
              deputati,  che la trasmette al   Ministero del  tesoro.  In
              sede  di prima   applicazione   della   presente   legge la
              domanda  deve   essere presentata   entro    quarantacinque
              giorni dalla  pubblicazione  della presente legge.
                3.  Ciascun  candidato  alle  elezioni  per la Camera dei
              deputati  e  per  il  Senato  della  Repubblica   dichiara,
              all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini
              di   cui  alla  presente  legge,  il  movimento  o  partito
              politico  di   riferimento.  Analoga   dichiarazione  viene
              effettuata  dai  candidati  alle elezioni suppletive per le
              due Camere.
                4. In sede di prima  applicazione,  entro  trenta  giorni
              dalla  data  di  entrata in   vigore della presente  legge,
              ciascun deputato  e ciascun senatore  dichiarano, ai   soli
              fini    di  cui    alla  presente   legge, il movimento   o
              partito politico  di   riferimento   al Presidente    della
              Camera di appartenenza.
                5.  All'inizio    di ciascuna   legislatura il Presidente
              della Camera dei deputati  e    il  Presidente  del  Senato
              della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco
              dei  componenti  di  ciascuna  Camera  con  le   rispettive
              dichiarazioni   di riferimento   ai partiti    e  movimenti
              politici  rese   ai sensi del comma  3. Il Presidente della
              Camera dei deputati comunica  inoltre  il  numero  di  voti
              validi espressi in ambito nazionale  a favore  delle  liste
              presentate    per l'attribuzione   dei seggi   con   metodo
              proporzionale.    Nel    corso    della    legislatura    i
              Presidenti    delle   due Camere   provvedono   altresi'  a
              comunicare    le  eventuali       variazioni           alla
              composizione      delle      due     Camere successivamente
              intervenute   per effetto   di  surrogazioni    o  elezioni
              suppletive.
                6.  In    sede di   prima applicazione il  Presidente del
              Senato della Repubblica e  il Presidente della  Camera  dei
              deputati      comunicano   al  Ministro  del     tesoro  le
              dichiarazioni effettuate   dai parlamentari  ai  sensi  del
              comma  4. Il Presidente della Camera  dei deputati provvede
              altresi'  alla  comunicazione di cui al secondo periodo del
              comma 5".
                - Per il testo dell'art. 4, comma  1 -bis, della legge n.
              2/1997 si veda in nota all'art. 6.<br><br><div align="center">    Art. 8. <br><br>Testo unico <br></div><br>1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di: a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive; b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a); c) controlli e sanzioni previsti dalla legge. 2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.<br><br><div align="center">    Art. 9. <br><br>Copertura finanziaria <br></div><br>1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2. 

              
                           Note all'art. 9:
                -    La   legge   18   novembre    1981,  n.  659,  reca:
              "Modifiche  ed integrazioni alla legge  2 maggio  1974,  n.
              195,    sul  contributo  dello  Stato  al finanziamento dei
              partiti politici".
                - Per il titolo della legge n.  515/1993  si  veda  nelle
              note all'art.  1.
                - Per il titolo della legge n. 43/1995 si veda nelle note
              all'art.  2.
                -  Per il titolo della legge n. 2/1997 si veda nelle note
              all'art.  1.<br><br><div align="center">    Art. 10. <br><br>Abrogazioni <br></div><br>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati: a) gli articoli 1, 2 e 3, nonche' l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge; b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195. <br><br><div align="center"> Art. 11.
                          <br><br>Entrata in vigore
  <br></div><br>1. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
<br>   Data a Roma, addi' 3 giugno 1999
                               <br><br><b>CIAMPI
                                   D'Alema</b>,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
<br>Visto, il Guardasigilli: <b>Diliberto</b>
                         <br><br><div align="center">LAVORI PREPARATORI
           <br></div><br>Camera dei deputati (atto n. 5535):
            Presentato dall'on. Balocchi  ed  altri  il  19  dicembre
          1998.
            Assegnato  alla  I  commissione (Affari  costituzionali),
          in    sede referente, l'11  gennaio 1999, con  pareri delle
          commissioni V,  VI e IX.
            Esaminato dalla I commissione il  14,    19,  20  gennaio
          1999; il 3, 4, 10, 11, 23, 24 febbraio 1999.
            Esaminato  in    aula  il   3, 4,   9, 10 marzo  1999, ed
          approvato l'11 marzo 1999.
           Senato della Repubblica (atto n. 3886):
            Assegnato  alla  1  commissione (Affari  costituzionali),
          in   sede referente, il 18  marzo  1999  con  pareri  delle
          commissioni 5 e 6 .
             Esaminato dalla 1 commissione il 22, 27, 28 aprile 1999.
            Esaminato  in    aula  il 4,   5, 6, 19   maggio 1999, ed
          approvato, con modificazioni, il 20 maggio 1999.
           Camera dei deputati (atto n. 5535/ B):
            Assegnato  alla  I  commissione (Affari  costituzionali),
          in  sede referente, il 20 maggio  1999,  con  parere  della
          commissione V.
             Esaminato dalla I commissione il 25 e 26 maggio 1999.
             Esaminato in aula ed approvato il 26 maggio 1999.




              
            










              
            




              
            



              
            



              
            






              
            



              
            

]]></description>
            
            <author></author>
            <category><![CDATA[0]]></category>
            <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
        </item>
    
        <item>
            <link>http://www.partitodemocratico.it/doc/210562/legge-26-luglio-2002-n-156.htm</link>
            <guid isPermaLink="true">http://www.partitodemocratico.it/doc/210562/legge-26-luglio-2002-n-156.htm</guid>
            <title><![CDATA[Legge 26 luglio 2002, n. 156]]></title>
            <description><![CDATA[Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.<br><div style="text-align: center;">La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
                             approvato;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Promulga
la seguente legge:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">Art. 1.</div><br>
  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi   delle  spese  per  le  consultazioni  elettorali  svoltesi
nell'anno   2001   per   il  rinnovo  della  Camera  dei  deputati  e
dell'Assemblea  regionale siciliana e' differito al trentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br><br>
  2.  Le  quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a
seguito  della  richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono
corrisposte  in  unica  soluzione  entro  quarantacinque giorni dalla
scadenza   del   termine   differito  di  cui  al  medesimo  comma 1.
L'erogazione  delle  successive quote ha luogo alle scadenze previste
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.<br><br>
          
                      Nota all'art. 1, comma 1:<br><br>
              - Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 giugno
          1999,  n.  157  (Nuove  norme  in materia di rimborso delle
          spese   per   consultazioni  elettorali  e  referendarie  e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria   ai   movimenti  e  partiti  politici),  e'  il
          seguente:<br><br>
              "2.  L'erogazione  dei rimborsi e' disposta, secondo le
          norme  della  presente  legge,  con  decreti del Presidente
          della  Camera  dei  deputati, a carico del bilancio interno
          della  Camera  dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
          della  Camera  dei  deputati,  del Parlamento europeo e dei
          consigli  regionali,  nonche'  per i comitati promotori dei
          referendum,  nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  a  carico  del
          bilancio  interno  del Senato della Repubblica, si provvede
          all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
          Repubblica,  I  movimenti  o partiti politici che intendano
          usufruire  dei  rimborsi  ne  fanno  richiesta,  a  pena di
          decadenza,  al  Presidente  della  Camera dei deputati o al
          Presidente   del   Senato   della  Repubblica,  secondo  le
          rispettive  competenze,  entro  dieci  giorni dalla data di
          scadenza  del  termine per la presentazione delle liste per
          il rinnovo degli organi di cui al comma 1".<br><br>
          Nota all'art. 1, comma 2:
              -  Per  il  testo  del  comma 6 dell'art. 1 della legge
          3 giugno  1999,  n.  57 (Nuove norme in materia di rimborso
          delle  spese  per consultazioni elettorali e referendarie e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria  ai  movimenti e partiti politici), vedi la nota
          all'art. 2, comma 1, lettera b).<br><br><div align="center">    Art. 2. <br></div><br>1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: <br>a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "e' pari" sono inserite le seguenti: ", per ciascun anno di legislatura degli organi stessi," e le parole: "lire 4.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00"; <br>b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: ", in misura pari" fino a: "al 15 per cento della somma spettante" e da: ", eccetto quello" fino a: "del 40 per cento" sono soppresse. <br><br>2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: <br>a) all'articolo 9, comma 3, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale"; <br><br>b) all'articolo 10, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00". <br><br>3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: "3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste". <br><br>4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002. 

              
                          <br><br>Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):
                  - Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 3 giugno
              1999,   n.  157  (vedi  nota  all'art.  1,  comma 1),  come
              modificato dalla presente legge e' il seguente:
                  "5.  L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
              agli  organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
              legislatura  degli  organi  stessi,  alla  somma risultante
              dalla  moltiplicazione  dell'importo  di  euro 1,00  per il
              numero  dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
              elettorali  per  le elezioni della Camera dei deputati. Per
              le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al  Parlamento
              europeo  del  13 giugno  1999, l'importo di cui al presente
              comma e' ridotto a L. 3.400.".
              <br><br>Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):
                  - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno
              1999,   n.  157  (vedi  nota  all'art.  1,  comma 1),  come
              modificato dalla presente legge e' il seguente:
                  "6.  I  rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti
              con  cadenza  annuale,  entro il 31 luglio di ciascun anno.
              L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione
              di  alcuna  forma  di  garanzia  bancaria o fidejussoria da
              parte  dei  movimenti o partiti politici aventi diritto. In
              caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica
              o  della  Camera  dei  deputati  il  versamento delle quote
              annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i
              movimenti  o  partiti politici hanno diritto esclusivamente
              al  versamento  delle  quote  dei rimborsi per un numero di
              anni  pari  alla  durata  della  legislatura dei rispettivi
              organi.  Il  versamento  della  quota  annua  di  rimborso,
              spettante  sulla  base  del  presente  comma, e' effettuato
              anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.".
              <br><br>Note all'art. 2, comma 2, lettera a):
                  -   Il  testo  del  comma 3  dell'art.  9  della  legge
              10 dicembre   1993,   n.  515  (Disciplina  delle  campagne
              elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
              Senato  della  Repubblica)  come modificato da ultimo dalla
              presente legge, e' il seguente:
                  "3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
              il  rinnovo  della  Camera  dei  deputati  e' ripartito, in
              proporzione  ai  voti  conseguiti per la attribuzione della
              quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i
              partiti  e  movimenti che abbiano superato la soglia dell'1
              per   cento   dei   voti  validamente  espressi  in  ambito
              nazionale.  Il verificarsi di tale ultima condizione non e'
              necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o
              movimenti   che   abbiano   presentato   proprie   liste  o
              candidature  esclusivamente  in  circoscrizioni comprese in
              regioni  il  cui  statuto  speciale prevede una particolare
              tutela  delle  minoranze  linguistiche.  Per il calcolo del
              rimborso   spettante   a   tali   partiti  e  movimenti  si
              attribuisce  a  ciascuno di essi, per ogni candidato eletto
              nei  collegi  uninominali, una cifra pari al rimborso medio
              per  deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo
              periodo del presente comma.".
                  <br><br>-  Il  testo  del  comma 1  dell'art.  10  della  legge
              10 dicembre   1993,   n.  515  (Disciplina  delle  campagne
              elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
              Senato  della  Repubblica), come modificato da ultimo dalla
              presente legge, e' il seguente:
                  "1.  Le  spese  per  la  campagna elettorale di ciascun
              partito,  movimento,  lista  o  gruppo  di  candidati,  che
              partecipa  all'elezione,  escluse  quelle di cui al comma 2
              dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla
              moltiplicazione  dell'importo  di  euro 1,00  per il numero
              complessivo  dei  cittadini della Repubblica iscritti nelle
              liste  elettorali  delle  circoscrizioni  per la Camera dei
              deputati  e  dei collegi per il Senato della Repubblica nei
              quali   e'   presente   rispettivamente  con  liste  o  con
              candidati".
              <br><br>Nota all'art. 2, comma 3:
                  - Il testo dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n.
              43  (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni
              a  statuto  ordinario) come modificato dalla presente legge
              e' il seguente:
                  "Art.  5.  -  1. Le spese per la campagna elettorale di
              ciascun  candidato  alle  elezioni  regionali  in una lista
              provinciale  non  possono  superare  l'importo massimo dato
              dalla  cifra  fissa  pari a lire 62.265.910 incrementato di
              una  ulteriore  cifra  pari al prodotto di lire 10 per ogni
              cittadino  residente  nella circoscrizione. Per i candidati
              che  si  presentano  nella  lista regionale il limite delle
              spese per la campagna elettorale e' pari a lire 62.265.910.
              Per  coloro  che  si candidano in piu' liste provinciali le
              spese  per  la  campagna  elettorale  non  possono comunque
              superare l'importo piu' alto consentito per una candidatura
              aumentato  del 10 per cento. Per coloro che si candidano in
              una   o  piu'  circoscrizioni  provinciali  e  nella  lista
              regionale  le  spese per la campagna elettorale non possono
              comunque  superare  l'importo  piu' alto consentito per una
              delle  candidature nelle liste provinciali aumentato del 30
              per cento.
                  <br><br>2.  Le spese per la propaganda elettorale espressamente
              riferite  ai  candidati,  ad  eccezione del capolista nella
              lista   regionale,   ancorche'  sostenute  dai  partiti  di
              appartenenza  o  dalle  liste,  sono computate, ai fini dei
              limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli
              candidati,  eventualmente  pro  quota.  Tali  spese debbono
              essere  quantificate nella dichiarazione di cui all'art. 2,
              primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
                  <br><br>3.  Le  spese  per  la  campagna  elettorale di ciascun
              partito,  movimento  o  lista, che partecipa alle elezioni,
              escluse  quelle  di cui al comma 2, non possono superare la
              somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per
              il   numero  complessivo  dei  cittadini  della  Repubblica
              iscritti  nelle  liste  elettorali  per  la  elezione della
              Camera  dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle
              quali ha presentato proprie liste.
                  <br><br>4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a
              statuto  ordinario  si  applicano le disposizioni di cui ai
              seguenti  articoli  della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
              successive modificazioni:
                    a)  art. 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati
              che  spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente
              di  denaro  proprio fermo restando l'obbligo di redigere il
              rendiconto   di   cui   al  omma 6;  comma 6,  intendendosi
              sostituito  al  Presidente  della Camera di appartenenza il
              presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
                    b) art. 8, intendendosi sostituti ai Presidenti delle
              Camere i presidenti dei consigli regionali;
                    c) art. 11;
                    d)   art.  12,  comma 1,  intendendosi  sostituiti  i
              Presidenti  delle  rispettive  Camere con il presidente del
              consiglio   regionale;   comma 2;   comma 3,   intendendosi
              sostituiti  i Presidenti delle Camere con il presidente del
              consiglio   regionale;   comma 4,  intendendosi  sostituito
              l'Ufficio   elettorale   circoscrizionale   con   l'Ufficio
              centrale circoscrizionale;
                    e) art. 13;
                    f) art. 14;
                    g)  art.  15,  commi 3  e 5;  comma 6, intendendosi i
              limiti  di  spesa  ivi previsti riferiti a quelli di cui al
              comma  1  del  presente  articolo;  commi 7  e 8;  comma 9,
              intendendosi  i  limiti  di  spesa  ivi previsti riferiti a
              quelli  di  cui al comma 1 del presente articolo; comma 10,
              intendendosi  sostituito  al  Presidente  della  Camera  di
              appartenenza   il   presidente   del  consiglio  regionale;
              commi 11  e 12;  comma 13, intendendosi per contributo alle
              spese  elettorali  quello  di  cui  all'art.  1 della legge
              18 novembre  1981,  n.  659,  e  successive  modificazioni;
              commi 14  e 15;  comma 16, intendendosi per limiti di spesa
              quelli  di  cui  al  comma 3  del  presente  articolo e per
              contributo  alle  spese elettorali quello di cui all'art. 1
              della  citata  legge  18 novembre  1981,  n. 659; comma 19,
              primo periodo.
                  <br><br>5.  La  dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della
              legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro
              tre mesi dalla data delle elezioni.".<br><br><div align="center">    Art. 3. <br></div><br>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall' anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a 328.611,95 euro per l'anno 2002, a 89.621,44 euro per l'anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. <br><br>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato. <br><br>Data a Roma, addi' 26 luglio 2002 <br><br><b>CIAMPI</b> Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri <br>Visto, il Guardasigilli:<b> Castelli</b> <br><br><div align="center">LAVORI PREPARATORI <br></div><br>Presentato dall'on. Deodato ed altri il 9 aprile 2002. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 18 giugno 2002 con il parere della commissione V. Esaminato dalla I Commissione, in sede legislativa, il 3 luglio 2002 ed approvato l'11 luglio 2002. Senato della Repubblica: (atto n. 1601) Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 luglio 2002 con il parere della commissione 5a. Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 16, 17, 23 luglio 2002. Esaminato in aula il 24 luglio 2002 ed approvato il 25 luglio 2002. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati. 






              
            

]]></description>
            
            <author></author>
            <category><![CDATA[0]]></category>
            <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
        </item>
    
        <item>
            <link>http://www.partitodemocratico.it/doc/210563/decreto-legge-30-dicembre-2005-n-273.htm</link>
            <guid isPermaLink="true">http://www.partitodemocratico.it/doc/210563/decreto-legge-30-dicembre-2005-n-273.htm</guid>
            <title><![CDATA[Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 273]]></title>
            <description><![CDATA[Art. 39-quaterdecies. Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195<br><div style="text-align: center;"><b>Art. 39-quaterdecies</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">(( (Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659
         3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195) ))</div><br>

  (( 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n.
659,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "i cinque milioni di
lire,  somma  da  intendersi  rivalutata nel tempo secondo gli indici
ISTAT  dei prezzi all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "euro
cinquantamila".<br><br>
  2.  Alla  legge  3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:<br><br>
    a)  all'articolo  1,  comma  6,  terzo  periodo,  le  parole: "e'
interrotto" sono sostituite dalle seguenti: "e' comunque effettuato";<br>
    b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo e' soppresso;<br>
    c)  all'articolo  1,  comma  6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Le  somme  erogate  o  da  erogare  ai  sensi del presente
articolo  ed  ogni  altro  credito,  presente  o  futuro, vantato dai
partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni
di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi";<br>
    d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:<br><br>
      "Art.  6-bis.  (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate
ai  partiti  ai  sensi  della  presente legge costituiscono, ai sensi
dell'articolo  2740  del  codice civile, garanzia ai fini dell'esatto
adempimento  delle  obbligazioni  assunte  da  parte  dei  partiti  e
movimenti  politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti
e   movimenti  politici  di  cui  alla  presente  legge  non  possono
pretendere    direttamente    dagli   amministratori   dei   medesimi
l'adempimento  delle obbligazioni del partito o movimento politico se
non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.<br><br>
      2.  Per  il  soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti
politici  maturati  in  epoca antecedente all'entrata in vigore della
presente  legge  e'  istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1
per  cento  delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo.<br><br>
1.  Le modalita' di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".<br><br>
  3.  La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche
per i giudizi e procedimenti in corso.<br><br>
  4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il
secondo periodo sono soppressi. ))]]></description>
            
            <author></author>
            <category><![CDATA[0]]></category>
            <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
        </item>
    
        <item>
            <link>http://www.partitodemocratico.it/doc/210568/decreto-legge-31-maggio-2010-n-78.htm</link>
            <guid isPermaLink="true">http://www.partitodemocratico.it/doc/210568/decreto-legge-31-maggio-2010-n-78.htm</guid>
            <title><![CDATA[Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ]]></title>
            <description><![CDATA[Art. 5. Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici<br><div style="text-align: center;">Art. 5</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati
                              politici</b></div><br>

  1.  Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle
riduzioni  di  spesa  che, anche con riferimento alle spese di natura
amministrativa  e  per il personale, saranno autonomamente deliberate
entro  il  31 dicembre 2010, con le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti  dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato della
repubblica,  dalla  Camera  dei deputati e dalla Corte Costituzionale
sono  versati  al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo
per  l'ammortamento  dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre
2003,  n.  398.  Al  medesimo  Fondo  sono  riassegnati  gli  importi
corrispondenti  alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle
Regioni,  con  riferimento  ai  trattamenti  economici  degli  organi
indicati nell'art. 121 della Costituzione.<br><br>
  2.  A  decorrere  dal  l°  gennaio  2011  il  trattamento economico
complessivo  dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano
membri  del  Parlamento  nazionale,  previsto  dall'articolo 2, primo
comma,  della  legge  8  aprile  1952,  n. 212, e' ridotto del 10 per
cento.<br><br>
  3.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli
organi  di  autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa,
contabile,  tributaria,  militare,  e  dei  componenti  del Consiglio
nazionale  dell'economia  e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per
cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La
riduzione  non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per
i  gettoni  di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma
1, primo periodo.<br><br>
  4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della
Camera  dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali
successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
l'importo  di  un  euro  previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo,
della  legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed e'
abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.<br><br>
  5.  Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei
confronti  dei  titolari  di  cariche  elettive,  lo  svolgimento  di
qualsiasi  incarico  conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui
al  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31 dicembre 2009 n.196,
inclusa  la  partecipazione  ad  organi collegiali di qualsiasi tipo,
puo'  dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso delle spese sostenute;
eventuali  gettoni  di  presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta.<br><br>
  6.  All'articolo  82  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:<br><br>
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:<br><br>
    "2.   I  consiglieri  comunali  e  provinciali  hanno  diritto  a
percepire,  nei  limiti  fissati dal presente capo, una indennita' di
funzione   onnicomprensiva   In  nessun  caso  l'ammontare  percepito
nell'ambito di ciascun mese da un consigliere puo' superare l'importo
pari  ad  un  quinto  dell'indennita' massima prevista dal rispettivo
sindaco  o  presidente  in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.";<br><br>
    b) al comma 8:<br><br>
    1)  all'alinea  sono  soppresse  le  parole:  "e  dei  gettoni di
presenza";<br><br>
    2) e' soppressa la lettera e);<br><br>
    c)  al  comma  10  sono  soppresse  le  parole: "e dei gettoni di
presenza";<br><br>
    d)  al  comma  11,  le  parole:  "dei  gettoni  di presenza" sono
sostituite dalle seguenti: "delle indennita' di funzione".<br><br>
  7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai
sensi  dell'articolo  82,  comma  8,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai
sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo
non  inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per
i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con
popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per
cento  per  i  comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le
province  con  popolazione  tra 500.000 e un milione di abitanti e di
una  percentuale  pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le
restanti  province.  Sono  esclusi  dall'applicazione  della presente
disposizione  i  comuni  con  meno  di 1000 abitanti.<br>Con il medesimo
decreto e' determinato altresi' l'importo dell'indennita' di funzione
di  cui  al  comma  2  del  citato  articolo  82, come modificato dal
presente  articolo.  Agli  amministratori  di  comunita' montane e di
unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di
cui  all'articolo  114  della  Costituzione,  aventi  per  oggetto la
gestione   di   servizi  e  funzioni  pubbliche  non  possono  essere
attribuite  retribuzioni,  gettoni,  o  indennita'  o  emolumenti  in
qualsiasi forma siano essi percepiti.<br><br>
  8.  All'articolo  83  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:<br><br>
    a)  al comma 1, le parole: " i gettoni di presenza previsti" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "alcuna  indennita' di funzione o altro
emolumento comunque denominato previsti";<br><br>
    b)  al  comma 2 sono soppresse le parole: ", tranne quello dovuto
per spese di indennita' di missione,".<br><br>
  9.  All'articolo  84  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, al comma 1:<br><br>
    a)  le  parole: "sono dovuti" sono sostituite dalle seguenti: "e'
dovuto";<br><br>
    b)  sono  soppresse  le parole: ", nonche' un rimborso forfetario
onnicomprensivo per le altre spese,".<br><br>
  10.   All'articolo  86,  comma  4,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  sono  soppresse  le parole: "e ai gettoni di
presenza".<br><br>
  11.  Chi  e'  eletto  o  nominato  in organi appartenenti a diversi
livelli  di governo non puo' comunque ricevere piu' di una indennita'
di funzione, a sua scelta.]]></description>
            
            <author></author>
            <category><![CDATA[0]]></category>
            <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
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