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IMPRESE

AVVIO IMMEDIATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE CON AUTOCERTIFICAZIONE

pubblicato il 17 giugno 2010 , 1600 letture
Obiettivo: semplificare e accelerare le procedure di attivazione di insediamenti produttivi (impianti industriali, laboratori artigianali etc) sia nella fase progettuale, con o senza variante urbanistica, che nella fase di ultimazione dei lavori e messa in funzione operativa degli impianti.

Proposta: l'emendamento consente all'Imprenditore, tramite la semplice autocertificazione sulla base della sussistenza dei requisiti attestati da un professionista, di ottenere immediatamente dal Comune una ricevuta che abilita all'avvio dell'attività ovvero dei lavori di realizzazione dell'Impianto. Al Comune spetta poi l'onere di provare la sussistenza dei requisiti con attività di verifica e controlli. Se gli interventi previsti sono in contrasto con gli strumenti urbanistici, l'Imprenditore può richiedere l'Immediata convocazione della Conferenza dei servizi. La messa in funzione operativa dell'Impianto, a conclusione dei lavori, è consentita immediatamente sulla base di una semplice comunicazione al Comune corredata da una dichiarazione del direttore dei lavori. Comuni e altre amministrazioni sono tenuti a svolgere a posteriori verifiche e controlli. L'emendamento riprende, con una versione attualizzata, sia l'originaria proposta contenuta nel ddl del Governo Prodi (Atto Camera n. 2272, poi approdato al Senato con il n. 1532A) che il testo della proposta di legge (Atto Camera n. 1225 Bersani e altri) presentata in questa legislatura il 3 giugno 2008. Peraltro, i contenuti di queste proposte di legge, limitatamente alla procedura della Conferenza dei servizi, sono stati ampiamente ripresi dal Governo Berlusconi nel Regolamento attuativo dell'articolo 38 (Impresa in un giorno) del decreto-legge n. 112 del 2008 (prima manovra), adottato lo scorso 11 giugno dal Consiglio dei Ministri, a due anni di distanza dal varo della legge che lo aveva previsto con lo scopo di semplificare e riordinare la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Purtroppo la vicenda dei SUAP, risalente al 1998, non gode di buona fortuna, visto che in questo lungo tempo è stato oggetto di una quindicina di provvedimenti normativi e regolamentari e ancora oggi il SUAP non risulta pienamente operativo in moltissimi comuni. Neanche questo ultimo Regolamento approvato dal Governo Berlusconi è destinato ad entrare in vigore immediatamente: è infatti prevista un'entrata in vigore progressiva, in relazione alla complessità dei procedimenti da attivarsi, in modo da mettere in condizione i Comuni e le Camere di Commercio di attuare la nuova disciplina per fasi successive (tempo minimo 180 giorni). Ecco che allora, per introdurre con immediatezza le necessarie semplificazioni procedurali per la realizzazione degli impianti produttivi, diventa indispensabile agire con una norma di rango superiore al regolamento governativo e che prescinda dalla presenza o meno sul territorio di SUAP funzionanti (oggi presenti a "macchia di leopardo"). La normativa proposta potrà essere successivamente coordinata con le norme organizzative e con le procedure anche informatiche dei SUAP, una volta che queste ultime saranno pienamente operative. Ma le due innovazioni più significative che si introducono sul piano legislativo sono costituite dall'autodichiarazione con la quale l'Imprenditore attesta la sussistenza dei requisiti e dal fatto che la contestuale ricevuta rilasciata dal Comune costituisce titolo per l'avvio della attività o dei lavori di realizzazione dell'Impianto.



A.S. 2228


Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis
(Autocertificazione e misure per accelerare l'avvio di attività e la realizzazione di insediamenti produttivi).


1. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

7. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

8. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 7 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 7 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

9. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 7 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 7 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

10. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

11. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

12. La comunicazione di cui al comma 10 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 11 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

13. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

14. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

15. Nei casi di cui al comma 14 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

16. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 14 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

17. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione, anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.

18. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi, la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.

19. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010, n.59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 241/1990 con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. E' abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo.

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