Con l’arrivo del governo Berlusconi gli oppositori della legge sulla class action voluta dal Governo Prodi (faceva parte del pacchetto cittadino-consumatore del giugno 2006) hanno trovato facile ascolto: l’entrata in vigore - originariamente prevista per il 1 luglio 2008 - è stata rinviata di un anno e mezzo.
Nella nuova versione, entrata in vigore il 1 gennaio 2010, è stata completamente svuotata la potenzialità di questo strumento di tutela collettiva, destinato inizialmente a ridurre le asimmetrie nel mercato e a moralizzare i comportamenti e la pratiche commerciali nei confronti del cittadino-consumatore.
È evidente, anche dai primi pronunciamenti di inammissibilità, che questo strumento giudiziario di tipo risarcitorio non fa più paura alle grandi imprese di servizi che perpetuano nei confronti di migliaia di clienti, pratiche vessatorie il più delle volte del valore di poche decine di euro. Va quindi reso meno oneroso e rischioso, e quindi più agevole, l’accesso alla giustizia per i consumatori e le loro associazioni.
Proposte:
1. Semplificazione dell’accesso alla class action
Attualmente il consumatore deve farsi carico dell’azione giudiziaria di classe, sia come proponente sia come aderente al gruppo, e deve per questo rivolgersi a un avvocato oppure dare mandato all’avvocato dell’associazione proponente per depositare alla Cancelleria del Tribunale l’atto di adesione e la documentazione. Anche la scelta di assegnare la competenza a valutare l’ammissibilità delle class action solo ai tribunali dei capoluoghi di regione crea problemi di accesso. Alla fine ci si dovrà quasi sempre rivolgere ai già intasati tribunali di Roma e Milano
2. Estensione del campo di applicazione della class action
Il campo di applicazione della legge è stato limitato: per presentare una richiesta di risarcimento collettivo è necessario che i diritti dei componenti della classe da tutelare siano identici.
3. Eliminazione dei disincentivi a intraprendere azioni di tutela
Beffarda e disincentivante è la disposizione che prevede che qualora il proponente, anche il singolo individuo, presenti un’azione manifestamente infondata oppure non sia in grado di curare adeguatamente gli interessi della classe è tenuto a pagare sia le spese di pubblicità della decisione di inammissibilità operata dal giudice, sia gli eventuali danni per responsabilità aggravata, quali quelli di immagine, procurati all’impresa chiamata in giudizio.
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