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Cesare Damiano: Le divergenze del Pd sulla Fornero spiegate da un ex ministro ds

Damiano risponde con alcune precisazioni ad un articolo del Foglio che gli attribuisce dichiarazioni e posizioni inesatte

di Cesare Damiano,  pubblicato il 22 dicembre 2011 , 596 letture
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Al direttore - Ritengo opportuno precisare il mio punto di vista. Mi collego all`articolo di Michele Tiraboschi sul Foglio di due giorni fa e cito la newsletter di Pietro Ichino del 19 dicembre in cui si dice: "...compare un`importante intervista di Cesare Damiano sul Fatto quotidiano nella quale, a sorpresa, compare una improvvisa, imprevista apertura. Dice Damiano: Si può pensare di allungare il periodo di prova a tre anni". 

La nota di Ichino prosegue citando la trasmissione "In Onda". "Sergio Cofferati, come Damiano, ribadisce la posizione contraria al mio progetto, ma dichiara testualmente: mi sembra molto interessante il progetto Boeri-Garibaldi, che prevede per tutti un contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, con applicazione dell`articolo 18 soltanto dopo il terzo anno". Continua Ichino: "Così, dunque, senza clamore, il muro incomincia a sgretolarsi davvero. Toccare l`articolo 18 si può". La mia dichiarazione al Fatto quotidiano non contiene nessuna particolare novità: come Ichino dovrebbe sapere, il 22 luglio del 2009 è stata presentata alla Camera una proposta di legge firmata da 80 deputati, tra i quali il sottoscritto, che ha come prima firmataria l`onorevole Marianna Madia. La proposta si intitola: "Disposizioni per l`istituzione di un contratto unico di inserimento formativo (Cuif)". 

I punti fondamentali del progetto sono questi: il Cuif può essere utilizzato dai datori di lavoro una sola volta con lo stesso lavoratoré. Esso consiste in un percorso incentivato di accesso o reinserimento al lavoro suddiviso in un primo periodo di "abilitazione" a tempo determinato a cui segue l`assunzione a tempo indeterminato. All`atto dell`assunzione a tempo indeterminato inizia il periodo, denominato di "consolidamento professionale", di durata pari alla "abilitazione": periodo, che può avere un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni. Sessanta giorni prima della scadenza della "abilitazione" il datore di lavoro comunica al lavoratore e all`Inps se il contratto viene interrotto o se prosegue con la conversione a tempo indeterminato. 

In quest`ultimo caso non ci sarà un ulteriore periodo di prova. Questo è il cuore della proposta che prevede anche l`abolizione di alcuni rapporti di lavoro flessibili, la fissazione di retribuzione, contribuzione, ineentivi e sgravi attraverso la contrattazione collettiva. Si prevede, altresì di istituire il salario minimo nazionale per i lavoratori ai quali non è possibile applicare un contratto di lavoro. Naturalmente le persone assunte a tempo indeterminato, per lo più giovani, avranno tutte le tutele previste dall`articolo 18. 

Su questo punto si registra la differenza con la proposta di Ichino che propone di mantenere detta tutela soltanto per gli attuali occupati. In questo vedo una contraddizione: come si può parlare di contratto unico se si sancisce una differenza strutturale nei livelli di tutela tra le vecchie e le nuove generazioni? 

 Cesare Damiano deputato Pd, ex ministro del Lavoro
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commenti

#3  carlo fanzaga, 28/12/2011

Non starò a farla lunga. Purtroppo il PD é Stato un DISASTRO su TUTTA la MANOVRA.Mentre il PDL ha ottenuto tutto quello che Voleva.Non Riesco più neanche a INCAZZARMI.Proverò a Cambiare PARTITO.

#2  fedele giulio, 26/12/2011

E' incredibile la massa di inesattezze, se non di sciocchezze, o strafalcioni -come altri li hanno definiti- che in questi giorni circola sulla materia della riforma del lavoro e dell'art. 18! Senza parlare del solito teatrino della politica, fatto di dire e non dire, di negare quello che si è detto il giorno prima e che però si farà il giorno dopo; delle smentite prese di posizione, come ad es. quella di Damiano a presunte “aperture” all’abolizione della norma; o, all'opposto, di non (ancora) smentite rivendicazioni di paternità, come ad es. quella di Ichino, che propaganda come proprie tesi (contratto a tempo indeterminato per tutti e abolizione dell'art. 18) in realtà di Biagi (vedasi scritto di quest'ultimo pubblicato da La Nazione qualche anno fà); o anche di irrisolte contraddizioni, come ad es, quella di un PD che dichiara, a parole, intoccabile l'art. 18 ma tace (acconsentendo) su chi, all'interno dello stesso partito, capeggia la santa crociata contro la norma. Con la conseguenza che, con la disinformazione ed il travisamento della verità (frutto di ignoranza o malafede?), cresce nell'opinione pubblica, sul tema di fondo del dibattito (art. 18 sì o no?), la confusione, l’incomprensione, lo smarrimento. E allora è forse il caso, di fare un pò di chiarezza, spazzando via le tante inesattezze (sciocchezze, strafalcioni, ecc.) che taluni sedicenti professori, tecnici ed esperti vanno raccontando (una delle tante ascoltata ad es. a Ballarò 20.12.21011, detta nientemeno che da Epifani): 1) per legge il licenziamento deve sempre (tranne alcune limitate e speciali ipotesi) essere giustificato da giusta causa o giustificato motivo. Dunque, sia nell'ipotesi di aziende con più di 15 dipendenti -nel qual caso si applica la tutela reale di cui all’art. 18 L. 300/70- sia per quelle al di sotto di tale limite -nel qual caso si applica la tutela obbligatoria di cui all’art.8 L. 604/66- è richiesta la giusta causa o il giustificato motivo: la differenza è che, se il licenziamento è dichiarato invalido, nella prima ipotesi è previsto anche il reintegro nel posto di lavoro (oltre al risarcimento), nella seconda l’obbligo di riassunzione, pur previsto, può essere in pratica sostituito dal risarcimento; 2) nel nostro diritto esiste già (ed è largamente utilizzato dalle imprese), il licenziamento per ragioni economiche (art. 3 L. 604/66, c.d. licenziamento per giustificato motivo obbiettivo); 3) l'art. 18 altro non è che l’applicazione di principi generali del nostro ordinamento giuridico: il contratto –qualsiasi contratto- è legge tra le parti (art. 1372 c.c.), per cui il recesso privo di giusta causa obbliga, oltre che al risarcimento, all'esecuzione in forma specifica, e, cioè, per quanto riguarda in particolare il contratto di lavoro, appunto il reintegro nel posto di lavoro. D’altro canto, l’inefficacia/nullità radicale del recesso comporta come conseguenza la riviviscenza del contratto che, non essendosi mai giuridicamente interrotto, è considerato essere continuato medio tempore. Fatte queste precisazioni, una domanda allora si pone, ad Ichino e in genere ai fautori del licenziamento c.d. "facile" (rectius: ingiusto), i quali mirano a liberalizzare il licenziamento, in maniera più o meno intensa disancorandolo dalla giusta causa e dall’obbligo dell’adempimento specifico previsto dall'art. 18: cosa c’è di illegittimo, ingiusto, aberrante o anacronistico nell’attuale normativa(peraltro già sostanzialmente svuotata dall’art. 8 del decreto Brlusconi-Sacconi) secondo cui il licenziamento è consentito solo in presenza di giusta causa (o giustificato motivo), con la conseguenza che, qualora risulti nullo/inefficace (perché il giudice ha accertato che giusta causa o giustificato motivo in realtà non c’è), l’inadempimento del contratto dà diritto al lavoratore di ottenere (peraltro solo nelle aziende con più di 15 dipendenti) l’adempimento in forma specifica/reintegro nel posto di lavoro? E poi, Ichino dovrebbe spiegare che cosa vuol dire che il reintegro nel posto di lavoro previsto dall’art. 18 non si dovrà più applicare, secondo la sua proposta, ai licenziamenti per ragioni economiche. La cosa non ha infatti alcun senso già sul piano logico: se, come dovrebbe essere ovvio, il reintegro è la conseguenza per il licenziamento nullo/inefficace -e non certo per il licenziamento, anche determinato da ragioni economiche, che sia legittimo per la presenza di tutti i requisiti di legge- i casi sono due: o il licenziamento è appunto legittimo, e allora nulla quaestio di reintegro si pone (il reintegro, già ora coll’attuale normativa, comunque non spetta), oppure il licenziamento è nullo -cioè difettano le pretese ragioni economiche-, e allora non di licenziamento per ragioni economiche si tratta, e dunque l’ipotizzata esclusione del reintegro sarebbe automaticamente inapplicabile! A meno che la norma riformatrice dell'art. 18 ipotizzata da Ichino non dica che, per far scattare detta esclusione, sia sufficiente la mera dichiarazione del datore di lavoro che autocertifichi che il licenziamento è dovuto a ragioni economiche! Ed a questo che probabilmente pensa Ichino quando dice che il datore di lavoro deve poter licenziare liberamente per ragioni economiche e organizzative anche solo prospettate sulla base di previsioni di future situazioni di crisi, difficoltà ecc., e non solo per quelle attuali: come dire, insomma, che sarà sufficiente che il datore di lavoro dichiari di prevedere, secondo sue inevitabilmente soggettive e comunque non dimostrabili analisi, che tra qualche anno avrà qualche problema, per mandare a casa, già da subito, un pò di dipendenti. Poi, se in seguito le sue previsioni si rivelino sbagliate, pace .... (ovviamente per i licenziati)! Già attualmente il motivo “economico” è largamente utilizzato dalle aziende quale “ordinario” escamotage -camuffante il vero dissimulato motivo illecito- per liberarsi di dipendenti (magari scomodi), figuriamoci cosa succederebbe se passassero “riforme” del tipo di quelle proposte da Ichino! E' chiaro, infatti, che lo scopo sottinteso di tutte tali proposte di riforme liberiste è quello, al di là delle garanzie di facciata che eventualmente potranno essere previste sul piano formale, di consentire all’italica furbizia di dare spazio al licenziamento selvaggio, a-causale in quanto rimesso ad nutum, al mero arbitrio, del datore di lavoro. Con la conseguenza, già da ora facilmente prevedibile, di un consistente aumento della conflittualità sociale e del contenzioso giudiziario, che intaserebbe, ancor di più di quanto non succeda oggi, le aule dei tribunali, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di una norma (quella ipotizzata) che violerebbe fondamentali principi giuridici, quali, oltre a quelli, più sopra richiamati, quello della stabilità del rapporto (Cost., artt. 4 e 36), quello di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), quello della causa quale elemento essenziale del negozio giuridico (art. 1418 c.c.,), e che risulterebbe in contrasto con la generale tendenza del nostro ordinamento a rafforzare la giuridica tutela di prioritari interessi coinvolti nel contratto mediante la progressiva riduzione delle ipotesi di recedibilità a-causale e il correlativo aumento delle ipotesi di recedibilità causale. Ma Ichino, che nelle aule dell’università insegna diritto del lavoro e in quelle dei tribunali difende i grandi gruppi finanziari e industriali, queste cose sicuramente le sa. O almeno dovrebbe saperle: come ha detto recentemente un noto imprenditore (e presidente di una grande banca nazionale, non il segretario della Fiom) molti, politici, professori, ecc., che parlano di licenziamento non sanno neanche di cosa parlano, perché non sanno cosa sia veramente il lavoro!

#1  alessandro risin, 22/12/2011

VERGOGNATI DAMIANO, LO SCALONE PER NOI DEL 53 E' RIMASTO IMMUTATO.SIETE SERVI DI CONFINDUSTRIA.VENGA LEI A LAVORARE ALTRI 5 ANNI IN CATENA DI MONTAGGIO A 58 ANNI!!!! SI VERGOGNI.E IL RESTO? TASSE!!! SULLA CASA, SULLA BENZINA, SUI CONSUMI (IVA)...E BERLUSCONI CHE HA FATTO LA VOCE GROSSA HA OTTENUTO TUTTO AVETE PERSO PER SEMPRE IL MIO VOTO E DELLA MIA FAMIGLIA come mai non dici piu' niente sulle pensioni e la porcata che avete votato? adesso si parla di Art. 18 per far dimenticare lo scempio sui pensionandi e pensionati, ma vi faranno votare anche altre porcherie sul mercato del lavoro, e allora ha ragione Calderoli, la gente verrà a casa vostra....

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