Scheda

Benefici Fiscali

pubblicato il 21 luglio 2008 , 12007 letture
I contributi ai partiti politici, erogati tramite bonifico bancario o versamento postale, di ammontare minimo di 51,65 euro sino a 103.291,38 euro sono detraibili dall'imposta lorda, dovuta dalle persone fisiche e dalle Società, nella misura del 19%. Il risparmio fiscale è pari quindi a 19,00 euro per ogni 100,00 euro sottoscritti. Ai fini della deducibilità fiscale è sufficiente conservare copia della disposizione bancaria di bonifico, copia del bollettino di conto corrente postale o dell'estratto conto della carta di credito per le donazioni on line.


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E' possibile detrarre il 19% delle erogazioni liberali in favore del Partito Democratico
Pubblichiamo il testo dell'interpello del CAAF di Lazio e Basilicata e la soluzione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate.

CAAF LAZIO E BASILICATA CGIL SRL
VIA EDOARDO D'ONOFRIO 43 00155 ROMA (R.M)
Direzione Regionale del Lazio Via G.Capranesi, 60
Roma

Prot. n. 954-10235/2008

OGGETTO: Interpello 954-45/2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. CAAF LAVO E BASILICATA CGIL SRL
Codice Fiscale 04464791005 Partita IVA 04464791005 Istanza presentata il 17/12/2007

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 comma 1-bis del DPR. n. 917 del 1986 , è stata esposto il seguente

QUESITO

Il C.A.A.F. Lazio e Basilicata CGIL s.r.l., come responsabile dell'assistenza fiscale ai contribuenti, chiede alcuni chiarimenti in ordine al trattamento fiscale da riservare alle erogazioni liberali in denaro in favore della nuova formazione politica del "Partito Democratico".
Premesso che detto partito è stato costituito nella forma di associazione non riconosciuta, ai sensi delle disposizioni di cui al Libro I del codice civile, quindi, in una forma diversa dall'associazione politica di cui all'art. 49 della Costituzione, il C.A.A.F. istante fa presente che l'art. 15, comma 1-bis, del Tuir prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici comprese tra un importo minimo di 51,65 curo ed un importo massimo di 103.291,38 curo effettuate mediante versamento bancario o postale. Al riguardo, il C.A.A.F. richiama la risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15, con la quale questa agenzia ha precisato che, per fruire della detrazione suddetta, è necessario che le erogazioni liberali siano destinate a partiti ed a movimenti politici che abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati ovvero al Senato della Repubblica nel periodo d'imposta in le medesime erogazioni sono effettuate.

Tutto ciò premesso, il C.A.A.F. fa presente che sussistono obiettive condizioni di incertezza in ordine all'applicazione del richiamato art, 15, comma 1-bis, del Tuir, alle erogazioni liberali a favore del "Partito Democratico" in quanto, trattandosi di una nuova formazione politica, il requisito previsto nella citata risoluzione n. 15 del 2005, rappresentato dall'appartenenza al Partito di almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, potrà essere soddisfatto soltanto alle prossime elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Ad avviso del C.A.A.F. istante, la detrazione dall'imposta, riconosciuta dall'art. 15, comma. 1-bis, del Tuir, deve ritenersi applicabile anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore del "Partito Democratico".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, riconosce ai contribuenti che intendono contribuire al finanziamento dei partiti e movimenti politici, una detrazione, ai fini IRPEF, per un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate, mediante versamento bancario o postale, a favore dì detti organismi politici, comprese tra un importo minimo di 51,65 curo e un importo massimo di 103.291,38.
Con la risoluzione 15 febbraio 2005, n. 15, la scrivente ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'individuazione dei partiti e dei movimenti politici oggetto della previsione di cui all'art. 15, comma 1-bis, sopra richiamato (introdotto, a partire dal, periodo d'imposta 1997, dall'art. 5 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici). L'esigenza di fornire i predetti chiarimenti era sorta in quanto l'abrogazione di alcune delle disposizioni recate dalla legge n. 2 del 1997, in base alle quali il diritto alla detrazione era riconosciuto qualora i beneficiari delle erogazioni liberali fossero partiti e movimenti politici aventi diritto al riparto del fondo del 4 per mille di cui all'art. 2 della medesima legge, aveva creato il problema di individuare nuovi criteri per l'identificazione dei partiti e movimenti politici cui ricollegare il beneficio della detrazione di cui all'art. 15, comma 1-bis, del Tuir.
Si rammenta che, in base al predetto art. 2 della richiamata legge n. 2 del 1997, avevano diritto al riparto del fondo del 4 per mille i partiti ed i movimenti politici che al 31 ottobre di ciascun anno avevano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.

Tenuto conto dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, la scrivente, con la richiamata risoluzione, ha indicato come soggetti politici cui ricollegare la detrazione di cui all'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, i partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione siano presenti, con almeno un parlamentare, presso la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica. Tale criterio di individuazione, infatti, è apparso coerente con il contesto normativo di cui alla legge n. 2 del 1997 e con la finalità di favorire i partiti e movimenti politici rappresentativi a livello nazionale.

Ciò premesso, per quanto riguarda la fattispecie rappresentata dal C.A.A.F., si osserva che, ai fini della problematica concernente l'applicazione dell'art. 15, comma l .bis, del Tuir, alle erogazioni liberali a favore del "Partito Democratico", non assume rilevanza la forma giuridica prescelta per la costituzione di tale formazione politica (associazione non riconosciuta).

Nessuna norma, infatti, prescrive forme giuridiche specifiche per le organizzazioni politiche ed è indubbio che il "Partito Democratico", come osservato anche dal C.A.A,F, istante, costituisce un'associazione di persone che persegue finalità di carattere politico riconducibile ai partiti di cui all'art. 49 della Costituzione.

Per quanto concerne il requisito ulteriore che deve caratterizzare l'organismo politico a favore del quale sono effettuate le erogazioni liberali per poter fruire della detrazione di cui all'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, rappresentato dalla necessità che detto organismo politico esprima almeno un parlamentare presso il Senato o la Camera dei Deputati nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione, si osserva che iJ "Partito Democratico", pur rappresentando soggetto politico di nuova costituzione, nasce dal coordinamento di diverse formazioni politiche e annovera tra i suoi esponenti e tra i componenti dei suoi organi direttivi, diversi parlamentari attualmente in carica presso la Camera dei Deputati e presso il Senato della Repubblica.

Quindi, il "Partito Democratico" rappresenta una formazione politica classificatane tra i partiti ed i movimenti politici rappresentativi a livello nazionale nel senso anzidetto. Tutto ciò premesso, si ritiene che la detrazione d'imposta, prevista dall'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, debba essere riconosciuta, in linea di principio, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore del "Partito Democratico".

La detrazione compete già a partire dal periodo d'imposta 2007 qualora i parlamentari siano confluiti nel "Partito "Democratico" entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Si ritiene peraltro che possano fruire della detrazione in argomento anche i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle singole formazioni politiche confluite nel "Partito Democratico", a condizione tuttavia che le stesse abbiano espresso, a suo tempo, almeno un parlamentare presso la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica, a nulla rilevando la circostanza che detta Tuir, alle erogazioni liberali a favore del "Partito Democratico", non assume rilevanza la forma giuridica prescelta per la costituzione di tale formazione politica (associazione non riconosciuta).

Nessuna norma, infatti, prescrive forme giuridiche specifiche per le organizzazioni politiche ed è indubbio che il "Partito Democratico", come osservato anche dal C.A.A,F, istante, costituisce un'associazione di persone che persegue finalità di carattere politico riconducibile ai partiti di cui all'art. 49 della Costituzione.

Per quanto concerne il requisito ulteriore che deve caratterizzare l'organismo politico a favore del quale sono effettuate le erogazioni liberali per poter fruire della detrazione di cui all'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, rappresentato dalla necessità che detto organismo politico esprima almeno un parlamentare presso il Senato o la Camera dei Deputati nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione, si osserva che iJ "Partito Democratico", pur rappresentando soggetto politico di nuova costituzione, nasce dal coordinamento di diverse formazioni politiche e annovera tra i suoi esponenti e tra i componenti dei suoi organi direttivi, diversi parlamentari attualmente in carica presso la Camera dei Deputati e presso il Senato della Repubblica.

Quindi, il "Partito Democratico" rappresenta una formazione politica classificabile tra i partiti ed i movimenti politici rappresentativi a livello nazionale nel senso anzidetto. Tutto ciò premesso, si ritiene che la detrazione d'imposta, prevista dall'art. 15, comma 1-bis, del Tuir, debba essere riconosciuta, in linea di principio, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore del "Partito Democratico".

La detrazione compete già a partire dal periodo d'imposta 2007 qualora i parlamentari siano confluiti nel "Partito "Democratico" entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Si ritiene peraltro che possano fruire della detrazione in argomento anche i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle singole formazioni politiche confluite nel "Partito Democratico", a condizione tuttavia che le stesse abbiano espresso, a suo tempo, almeno un parlamentare presso la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica, a nulla rilevando la circostanza che detta formazione politica, nel momento in cui l'erogazione viene effettuata, non sia presente in Parlamento con un proprio rappresentante. La predetta circostanza, infatti, in adesione alla ratio del citato articolo 15, comma 1-bis, del TUIR, è dì per sé sufficiente per accreditare la rappresentatività del partito o movimento politico presso i contribuenti interessati alle erogazioni liberali.

Resta inteso che la detrazione del 19% prevista dal citato articolo 15, comma 1-bis, del TUIR, deve essere commisurata ad un ammontare complessivo di erogazioni liberali in denari) che, con riferimento al singolo contribuente, non può superare l'importo di 103.291,38 curo.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata dalla Direzione regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, dei D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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