[Relazione
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge riproduce integralmente il testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica nella XV legislatura.
1. Con sentenza del 12 febbraio 2006, n. 61, la Corte costituzionale ha affermato che «l’attuale sistema di attribuzione del cognome dei figli è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’eguaglianza tra uomo e donna».
La Corte costituzionale ha richiamato altresì il vincolo derivante da trattati internazionali, che impegnano gli stati contraenti, tra i quali l’Italia, a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare, sottolineando come a tale vincolo si siano già adeguati i maggiori Stati europei.
Al tempo stesso, la Corte costituzionale dichiarava che la scelta tra le varie opzioni prospettabili per superare la predetta discriminazione esorbitava dai poteri della Corte medesima, dovendo tale scelta essere affidata alla discrezionalità del legislatore. In effetti i disegni di legge sottoposti in questa legislatura all’esame della Commissione giustizia, così come quelli sulla stessa materia presentati nella precedente legislatura, e così come gli emendamenti presentati in Commissione dal Governo, hanno proposto soluzioni diverse, ma tutte accomunate dall’esigenza, derivante dal vincolo costituzionale e da quello internazionale, di eliminare ogni forma di disparità tra uomo e donna.
Le innovazioni recate dal provvedimento riguardano due problematiche collegate ma differenti, concernenti rispettivamente il cognome dei coniugi e la trasmissione ai figli del cognome dei genitori.
È stata altresì introdotta una norma finalizzata a realizzare il principio di eguaglianza anche rispetto alla filiazione (articolo 3).
2. Per quanto riguarda il primo profilo, va rammentato che, fino alla riforma del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, la materia era regolata dall’articolo 144 del codice civile (potestà maritale), che recitava: «il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza».
La perdita del cognome da parte della moglie rappresentava dunque una specificazione della soggezione di quest’ultima alla potestà del marito.
L’articolo 25 della predetta legge n. 151 del 1975, sganciando la questione del cognome da quella della determinazione dell’indirizzo della vita familiare, oggetto della novella dell’articolo 144, ha stabilito che la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 13298 del 17 luglio 2004 – che, come si dirà ha rivestito particolare significato per quanto concerne la questione del cognome dei figli – ha però giustamente rilevato come tale soluzione, individuando comunque il cognome maritale come identificativo della nuova famiglia, in quanto unico cognome in comune tra i coniugi, non ha fatto venir meno la sostanziale disparità tra questi esistente, disparità che l’articolo 1 del disegno di legge dalla Commissione si propone di eliminare, stabilendo che ciascun coniuge conservi il proprio cognome all’atto del matrimonio.
Questa innovazione, di portata evidentemente meno incisiva rispetto a quelle concernenti l’attribuzione del cognome ai figli, da un lato recepisce una trasformazione ormai in gran parte avvenuta nel costume e nella coscienza comune, e dall’altro prende atto della circostanza che per tutte le finalità di legge – amministrative, fiscali, previdenziali, sanitarie e giudiziarie – il cognome originario della moglie è ormai l’unico che rileva ai fini della identificazione della persona, e ciò soprattutto in conseguenza dell’introduzione, nel nostro ordinamento, del codice fiscale, che come è noto non cambia con il matrimonio, e della sua progressiva affermazione in tutti i campi sopra indicati come strumento principe per l’identificazione dei soggetti di atti o fatti giuridicamente rilevanti.
3. Ben più complessa e innovativa, evidentemente, appare la parte della normativa proposta che concerne l’attribuzione del cognome ai figli.
Va preliminarmente osservato che non esiste nel nostro ordinamento una norma che disciplini espressamente l’attribuzione del cognome paterno ai figli nati in costanza di matrimonio.
La fonte della prassi per cui ai nuovi nati viene attribuito il cognome del padre va dunque individuata nella lettura sistematica delle norme sulla filiazione, tenendo in particolare conto del fatto che fino alla riforma del diritto di famiglia, per effetto della perdita del cognome della madre, il cognome paterno era senza alcun dubbio quello che identificava il cognome della famiglia. Si può pertanto affermare che l’attuale sistema di trasmissione necessaria del cognome paterno si configura come una sopravvivenza dell’istituto della potestà maritale, e dunque di una condizione anche sotto questo profilo incompatibile con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
La consapevolezza del carattere discriminatorio del sistema vigente (non solo sotto il profilo della disuguaglianza dei sessi di fronte alla legge, ma anche sotto il profilo della immediata riconoscibilità, e dunque dello stigma sociale, che può colpire i figli nati fuori dal matrimonio e non riconosciuti dal padre) si è progressivamente diffusa nell’opinione pubblica e nella coscienza giuridica italiana e internazionale.
In particolare, la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, impegna, all’articolo 16, gli Stati aderenti a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari, e dunque ad assicurare, in condizione di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.
Anche il Consiglio d’Europa, con la risoluzione n. 37 del 1978, e successivamente con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, ha affermato l’incompatibilità delle discriminazioni di genere nella scelta del nome di famiglia con il principio di eguaglianza, e ha raccomandato agli Stati inadempienti di realizzare la piena eguaglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome ai loro figli, nonché di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale per il conferimento del cognome ai figli nati nel matrimonio e a quelli nati fuori dal matrimonio: un indirizzo che nell’ultimo decennio ha trovato applicazione anche in diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Il principio di uguaglianza tra marito e moglie nella trasmissione del cognome ai figli ha trovato negli ultimi anni una progressiva applicazione in numerose legislazioni straniere.
In proposito va rilevato che in Spagna, dove era tradizionale l’attribuzione al figlio del cognome paterno seguito da quello materno – fermo restando che solo il primo veniva trasmesso alle generazioni successive – la legge 5 novembre 1999, n. 40, ha stabilito che il padre e la madre possono accordarsi sull’ordine dei cognomi da dare al primogenito. In ogni caso però resta ferma la trasmissibilità del solo cognome paterno, una scelta che non ha mancato di suscitare critiche circa l’incompleta realizzazione del principio di uguaglianza.
Più avanzate appaiono le recenti innovazioni adottate in Germania e in Francia.
Nella Repubblica federale tedesca, premesso che a norma del paragrafo 1355 del Bürgerliches Gesetzbuch – BGB (codice civile) i coniugi possono optare tra la scelta di un cognome di famiglia – che può essere il cognome di uno solo dei coniugi, al quale l’altro coniuge può scegliere di aggiungere il proprio – ovvero il mantenimento dei rispettivi cognomi, il paragrafo 1616 prevede che, in questa seconda ipotesi, essi possano concordare, all’atto della nascita del primo figlio, quale dei loro cognomi attribuire alla prole.
In Francia, con la recente novella degli articoli 311-321 del codice civile, i genitori possono scegliere il cognome da attribuire al figlio tra quello paterno o quello materno, ovvero attribuire entrambi i cognomi nell’ordine da loro stabilito, un sistema questo previsto ormai da molti anni anche in Inghilterra e nel Galles, dove i genitori possono addirittura attribuire al figlio un cognome diverso dai loro.
Per quanto riguarda invece gli orientamenti giurisprudenziali italiani sul tema, merita particolare considerazione la citata ordinanza n. 13298 del 2004, con cui la Corte di Cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sugli articoli 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262 e 299, terzo comma, del codice civile, nonché sugli articoli 33 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche in presenza di una diversa volontà dei coniugi legittimamente manifestata.
La Corte Costituzionale, come si è ricordato, con la sentenza n. 61 del 2006 ha dichiarato inammissibile tale questione sotto il profilo dell’impossibilità di un intervento manipolativo della Corte sulle norme citate, e tuttavia ha condiviso l’impostazione della predetta ordinanza della Corte di Cassazione rilevando che l’attuale sistema di attribuzione del cognome non è più coerente con i principi dell’ordinamento, e in particolare con l’articolo 3 della Costituzione, e con gli orientamenti del diritto internazionale, e ha pertanto invocato l’intervento del legislatore.
Si ricorda infine la recente ordinanza della Prima Sezione Civile Corte di Cassazione (n. 23934 del 22 settembre 2008), che, nel decidere sul ricorso di una coppia di genitori che da anni sta cercando di veder riconosciuto il diritto di dare ai figli minorenni il cognome della madre, ha ribadito come la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, "oltre a non essere più coerente con i principi dell'ordinamento, che ha abbandonato la concezione patriarcale della famiglia, e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna, si pone in contrasto con alcune norme di origine sopranazionale." In seguito all'approvazione, il 13 dicembre 2007, del Trattato di Lisbona, che ha ridisegnato i principi fondamentali dell'Unione Europea, anche l'Italia, come tutti i 27 Stati membri, ha il dovere di uniformarsi ai principi comunitari, come quello che sancisce il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso (art. 21), nonché quello che assicura la parità tra uomini e donne (art. 23).
Con la ratifica del Trattato di Lisbona, infatti, ricorda la Corte "si dovrebbe quindi aprire la strada all'applicazione diretta delle norme del trattato stesso e di quelle alle quali il trattato fa rinvio e, comunque, al controllo di costituzionalità che, anche ni rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, non può essere escluso: a) quando la legge interna è diretta ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza dei trattati della comunità in relazione al sistema o al nucleo del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona, c) quando si ravvisa un contrasto fra norma interna e direttiva comunitaria non dotata di efficacia diretta.
Ancora una volta, quindi i giudici della Corte di Cassazione, nel rimettere gli atti alle Sezioni Unite, hanno ricordato il mancato intervento del legislatore, più volte sollecitato ad intervenire sulla materia e hanno ribadito la necessità di uniformarsi ai principi comunitari.
Come è evidente anche dal precedente rapidissimo excursus di diritto comparato, le soluzioni in astratto possibili erano più di una: si sarebbe potuto infatti optare, ad esempio, per il doppio cognome obbligatorio, e all’interno di tale soluzione scegliere fra un sistema legale o volontario di individuazione dell’ordine dei cognomi.
L'articolo 2, introducendo l’articolo 143-bis.1 nel codice civile, prevede l’attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori ex lege stabilendo che il primo dei due cognomi sia quello del padre, salvo diversa decisione dei genitori, i quali possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa all’ufficiale dello stato civile all’atto del matrimonio o, in mancanza, all’atto di registrazione della nascita del primo figlio. Tale dichiarazione vale anche per i figli successivi al primo, anche se questi sia nato prima del matrimonio ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Il figlio trasmetterà poi ai propri figli il primo dei suoi cognomi.
Il disegno di legge, peraltro, ispirandosi ad un principio di libertà dei coniugi, analogamente a quanto previsto dalla recente normativa in Germania ed in Francia, prevede anche la possibilità per i coniugi di attribuire al figlio, secondo la loro volontà, il cognome del solo padre o della sola madre.
L’occasione rappresentata dalla riforma della normativa sulla trasmissione del cognome dei figli rappresenta la sede più opportuna per un intervento di carattere generale finalizzato alla realizzazione del principio di uguaglianza anche rispetto alla filiazione.
È stato pertanto introdotto l’articolo 3, che dispone la sostituzione in tutti i testi normativi vigenti e futuri delle espressioni «figlio legittimo» e «figlio naturale» con le altre «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori dal matrimonio». Tale formulazione pare tale da eliminare anche sul piano terminologico ogni residuo di negatività della condizione del figlio nato fuori del matrimonio.
In coerenza con i principi predetti, l’articolo 4 modifica l’articolo 262 del codice civile in materia di trasmissione del cognome ai figli nati fuori del matrimonio, stabilendo in primo luogo che in caso di riconoscimento contemporaneo i genitori attribuiscono il cognome al figlio a norma dell’articolo 143-bis.1.
In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.
Per quanto riguarda l’ipotesi in cui nei confronti di uno dei genitori la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento effettuato dall’altro genitore, il disegno di legge tiene conto dei delicati profili psicologici che sono spesso collegati a simili situazioni.
Pertanto stabilisce che il primo cognome del genitore che ha effettuato per secondo il riconoscimento, o la cui filiazione è stata accertata successivamente, può essere aggiunto al primo cognome del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento, se il figlio è maggiorenne, unicamente con il consenso di quest’ultimo, e che comunque il giudice deve sentire il figlio anche se questi è di minore età.
Coerentemente con l’impostazione della nuova disciplina, l’articolo 5 modifica l’articolo 237 del codice civile concernente i fatti costitutivi del possesso di stato, non solo stabilendo, al numero 1) del secondo comma del predetto articolo, che chi intenda dimostrare lo stato di figlio nato nel matrimonio debba aver sempre portato – invece del cognome del padre come fino ad oggi richiesto – il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori, ma anche modificando il numero 2) del predetto secondo comma, nel senso di sostituire all’attuale formulazione – che, con evidente richiamo ad una visione patriarcale della famiglia, prevede tra le condizioni di prova della filiazione nel matrimonio che «il padre l’abbia trattata (la persona in questione) come figlio» – una formulazione che fa riferimento al genitore.
L’articolo 6 ha inteso adeguare alla nuova disciplina anche le disposizioni in merito al cognome dell’adottato, mentre l’articolo 7 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2006, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, sia nel senso di adeguare alla nuova normativa le disposizioni sull’attribuzione del cognome al figlio legittimato, sia estendendo alla madre il divieto attualmente vigente di imporre ai figli il nome del proprio padre, e ciò perché la possibilità prevista dalla nuova legge di attribuire ai figli il cognome della madre fa sorgere il rischio di omonimia tra madri e figlie.
L’articolo 8 reca disposizioni transitorie, stabilendo in primo luogo che la nuova normativa sul cognome dei figli si applichi ai nati dopo la data di entrata in vigore della legge che non abbiano fratelli viventi.
Si prevede peraltro che i genitori abbiano la facoltà di fare aggiungere il cognome della madre a quello dei minori nati prima dell’entrata in vigore della legge, ovvero nati successivamente o che abbiano fratelli viventi che portano il solo cognome paterno, una disposizione questa che completa quella prevista dall’articolo 7 che consente, ai cittadini maggiorenni il cui cognome sia stato attribuito in base alla normativa vigente al momento della nascita, di aggiungere il cognome della madre.
L’articolo 9, infine, reca una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica delle disposizioni in materia di cognome.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L’articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi)
1. Ciascun coniuge conserva il proprio cognome.
2. L’articolo 156-bis del codice civile è abrogato.
3. I commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 5 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 2.
1. Dopo l’articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-bis-1. - (Cognome dei figli di genitori coniugati) –
1. Ai figli di genitori coniugati è attribuito, nell’ordine, il cognome del padre e quello della madre. Se uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome, se ne considera soltanto il primo.
I coniugi possono stabilire un ordine diverso oppure decidere di attribuire al figlio il cognome del padre o della madre, con dichiarazione concorde resa all’ufficiale dello stato civile all’atto del matrimonio o, in mancanza, all’atto della registrazione della nascita del primo figlio.
Ai figli successivamente generati dai medesimi genitori è attribuito lo stesso cognome del primo figlio, anche se nato prima del matrimonio ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori».
2. Al comma 2 dell’articolo 64 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel caso di accordo sul cognome da attribuire al primo figlio ai sensi dell’articolo 143-bis.1, secondo comma, del codice civile».
Art. 3.
1. Le espressioni: «figlio legittimo» e «figlio naturale», ovunque ricorrano nelle disposizioni legislative vigenti, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori dal matrimonio».
2. I figli nati nel matrimonio, nati fuori dal matrimonio, riconosciuti, adottati sono titolari degli stessi diritti e dei medesimi doveri.
Art. 4.
1. L’articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio).
1. Al figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, è attribuito il cognome a norma dell’articolo 143-bis.1, primo comma; i genitori possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile all’atto della registrazione della nascita.
Il figlio riconosciuto da un solo genitore assume il cognome di questi.
Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell’altro genitore, il primo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide sentito il minore. Nel caso di maggiore età, è comunque necessario il consenso espresso dell’interessato.
Ai figli successivi, riconosciuti dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio».
Art. 5
1. L’articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 237. - (Fatti costituitivi del possesso di stato). – Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:
1) che la persona abbia sempre portato il cognome del padre ovvero della madre ovvero di entrambi i genitori che essa pretende di avere;
2) che il genitore o i genitori che la persona pretende di avere l’abbiano trattata come figlio e abbiano provveduto in questa qualità al suo mantenimento, alla sua educazione e al suo collocamento;
3) che la persona sia stata costantemente considerata come figlio nei rapporti sociali;
4) che la persona sia stata riconosciuta quale figlio dalla famiglia».
Art. 6.
1. L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - (Cognome dell’adottato).
1. L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Se l’adottato ha due cognomi a norma dell’articolo 143-bis.1 o dell’articolo 262, indica quale dei due intende conservare.
Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume, nell’ordine, il cognome del padre e quello della madre adottivi, limitatamente al primo cognome di ciascuno. Gli adottanti possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa nella domanda di adozione ai sensi dell’articolo 143-bis.1, secondo comma».
2. L’articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. – 1. Per effetto dell’adozione l’adottato acquista, nei confronti degli adottanti, lo stato di figlio nato nel matrimonio.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 143-bis.1 del codice civile.
3. Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, l’adottato assume il solo cognome della medesima.
4. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali».
Art. 7.
1. L’articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
«Art. 33. - (Disposizioni sul cognome). – 1. Il figlio legittimato assume il cognome secondo quanto dispone l’articolo 143-bis.1 del codice civile. Tuttavia il figlio che sia maggiorenne alla data della legittimazione può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, il primo cognome di uno dei legittimanti.
2. Uguale facoltà di scelta è riconosciuta al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché al figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.
3. Il figlio maggiorenne, al quale sia stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita e che non abbia fatto ricorso alle procedure di cui al titolo X, può aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all’ufficiale dello stato civile, che procede all’annotazione nell’atto di nascita.
4. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita dai genitori o dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell’atto di nascita del figlio».
2. Il comma 1 dell’articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
«1. È vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre o della madre vivente, di un fratello o di una sorella viventi se ne derivi l’omonimia con il congiunto, nonché un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi».
Art. 8.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, relative all’attribuzione del cognome ai figli, si applicano a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore che non abbiano fratelli viventi nati dagli stessi genitori.
2. Nel caso di minori nati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di minori nati successivamente che abbiano fratelli viventi nati dagli stessi genitori, è possibile l’aggiunta del cognome dell’altro genitore con dichiarazione resa, di persona o con comunicazione scritta recante sottoscrizione, congiuntamente dagli esercenti la potestà genitoriale, ovvero dall’unico esercente in via esclusiva, e rivolta all’ufficiale dello stato civile, il quale procede all’annotazione nello stato di nascita del minore dell’aggiunta del cognome dell’altro genitore.
Art. 9
1. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, che provveda all’integrazione delle disposizioni da essa introdotte con le norme dell’ordinamento civile, e in particolare al coordinamento con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ed ogni altra disposizione legislativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere uniformati ai seguenti rincipi e criteri direttivi:
a) osservanza dei vincoli derivanti da trattati internazionali, con particolare riguardo a quelli che impegnano a eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare;
b) osservanza della necessità che risultino introdotte norme finalizzate a realizzare il principio di eguaglianza anche rispetto alla filiazione;
c) osservanza, in particolare, dei vincoli derivanti dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, e ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132;
d) osservanza, in particolare, dei vincoli derivanti dalla risoluzione n. 37 del 27 settembre 1978 del Consiglio d’Europa e dalle raccomandazioni n. 1271 del 28 aprile 1995 e n. 1362 del 18 marzo 1998.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri di cui al comma 3, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi dei decreti, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5. Decorsi i termini di cui ai commi 3 e 4 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 10.
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e ai decreti adottati ai sensi dell’articolo 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11
1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.