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La modulistica 2010 per le elezioni amministrative e la normativa di riferimento alla legge 515 per la disciplina della propaganda elettorale

pubblicato il 1 febbraio 2010 , 11417 letture
Per quanto concerne il file allegato contenente le informazioni e la modulistica per la presentazione delle Liste per le elezioni Amministrative 2010, si comunica che la password per accedere allo stesso file, va richiesta al coordinamento regionale o provinciale di competenza, oppure rivolgersi all'ufficio elettorale PD ai numeri 06.67547.210 - 215 - 225

La modulistica per la presentazione delle Liste per le elezioni dei Presidenti ed i Consigli delle 13 regioni al voto, è stata inviata ai relativi Coordinamenti Regionali.


ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, LE SPESE CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 4%

L’art.18, comma 1 della legge 515 del 1993, prevede applicazione dell’IVA con aliquota ridotta al 4 % “per il materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai Partiti o Movimenti politici dalle liste dei candidati e dai candidati”
L’aliquota del 4 % si applica per il materiale tipografico, inclusi carta ed inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto locali per eventi ed allestimenti o servizi sempre per manifestazioni, nei 90 giorni precedenti, per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonchè per le elezioni politiche, del Parlamento Europeo, sempre su commissione dei Partiti, dei Movimenti politici, delle liste dei candidati e dei candidati stessi.
La norma temporale è ben definita, per le tipologie di beni e servizi elettorali cui si rende applicabile l’IVA al quattro per cento, nei 90 giorni precedenti la data delle elezioni.
Il Partito o il Movimento politico, le liste dei candidati o i candidati stessi, devono inviare richiesta scritta per ottenere la riduzione prevista dalle Società, Ditte od altro interessate a tale richiesta con reciproca risposta di accettazione.

ALCUNE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE PRIMA E DOPO L’INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

In attesa dei decreti di convocazione dei comizi elettorali sia per le elezioni Regionali che per le elezioni Amministrative e,inoltre, dei decreti dei garanti per la pubblicità nelle varie forme previste dalla Legge 515 del 1993 che disciplina le campagne elettorali, ogni forma di propaganda,cosiddetta figurativa,a carattere fisso in luogo pubblico, purché non indichi inviti espliciti al voto ma rappresenta solo visibilità ed immagine del Partito o Movimento promotore, che può essere configurata in eventi, convegni, dibattiti pubblici, feste ed altre forme di presenza, aventi anche allestimenti esterni,è attuabile ma deve essere sempre autorizzata dalle autorità locali di polizia o amministrative.
Al fine di evitare sanzioni è consigliabile che l’affissione selvaggia dei manifesti, prima dell’inizio della campagna elettorale, come tutti ben conoscono, venga svolta attraverso le pubbliche affissioni, dove nei Comuni si possono ottenere tariffe agevolate.

Dal momento in cui partono i 30 giorni di campagna elettorale fino alla vigilia del voto, ogni forma di attività di propaganda viene regolata dalle Leggi 212/56 e 515/93 e successive modifiche.
I manifesti e tutto il materiale di propaganda che annuncia comizi,riunioni,assemblee a scopo elettorale, vengono regolamentati negli appositi spazi che ogni Comune deve realizzare per i tipi di elezioni che sono indetti.
Possono partecipare all’affissione di manifesti o giornali murali, anche chi non partecipa direttamente alla campagna elettorale e comunque diretti a determinare la scelta elettorale, viene consentita su domanda, da parte di Associazioni e Movimenti, sempre in appositi spazi a loro destinati.
L’assegnazione degli spazi deve essere definita entro tre giorni dalla pubblicazione dei decreti di indizione dei comizi (34° giorno antecedente le elezioni : 22 febbraio 2010).

Si ricorda che dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni,escluse le insegne dei Partiti, ogni forma di propaganda che poteva essere espressa prima dei 30 giorni è severamente vietata. Si possono affiggere stampati o giornali murali soltanto nelle bacheche, che si consiglia, esposte presso le sedi di Partito, devono essere preventivamente autorizzate.
Si possono affiggere i manifesti negli appositi spazi, non può essere effettuato il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e, ricordiamo altresì che non possono essere cedute o scambiate le superfici per i manifesti assegnate.

AGEVOLAZIONI POSTALI

In base all’art.17 della legge n.515/93, Partiti, Movimenti e candidati che partecipano alle elezioni hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata per plichi di peso non superiore ai 70 grammi ,per l’invio di materiale elettorale. La tariffa di Euro 0,04, definita dall’Ente Poste, può essere utilizzata soltanto nei 30 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni.

Si ricorda che le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale e dei candidati nelle liste regionali, nonchè le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento, sono regolate dalla legge 10 dicembre 1993 n.515 e successive modifiche e dalla legge 23 febbraio 1995 n.43.
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