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Intercettazioni: le proposte del Pd per la salvaguardia del diritto di cronaca

Il Pd ha presentato un emendamento a firma Verini-Ermini al ddl di riforma del processo penale che esclude la punibilità per i giornalisti che nell’ambito del diritto di cronaca utilizzano conversazioni registrate di nascosto. Esclusa anche la punibilità per registrazioni utilizzate in processi penali e amministrativi o per l’esercizio del diritto di difesa. La sanzione del carcere resta, invece, per chi diffonde video e registrazioni di nascosto al fine di danneggiare l’immagine altrui.

Costituisce “delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni – si legge nell’emendamento – la diffusione al solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente.

La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzabili nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca”, si legge nel testo messo a punto dal responsabile Giustizia del Pd David Ermini e dal deputato dem Walter Verini.

L’emendamento sostituisce per intero la lettera B del comma 1 dell’articolo 29. Tra le novita’, oltre alla non punibilita’ per il diritto di cronaca, è introdotta anche quella per la difesa personale.

 

Per David Ermini: “Con le nostre proposte di modifica al testo che delega il governo a scrivere la riforma delle intercettazioni intendiamo rendere ancora piu’ chiara e inattaccabile la parte che riguarda le registrazioni perche’ le accuse di questi giorni sono state sollevate solo per alzare polveroni. Detto questo, proponiamo sanzioni non superiori ai 4 anni per chi le usa in modo fraudolento”.

E aggiunge: “Sono esplicitamente esclusi i soggetti che esercitano il diritto di cronaca, coloro che raccolgono prove per il loro diritto di difesa e tutte quelle registrazioni utili nei procedimenti penali o amministrativi. Dunque il reato viene consumato da chi ha il solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, attraverso riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate in modo fraudolento”.

 

“Un’altra proposta emendativa chiarisce le norme sul rinvio a giudizio: il PM ha tempo 3 mesi, dopo l’avviso di conclusione delle indagini, per decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. In questo modo, stabilendo una certezza dei tempi, intendiamo anche limitare la prescrizione dei procedimenti. Questa norma, infine, sarà valida solo per i procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della legge”, conclude.

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