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Regolamento delle Commissioni di Garanzia

Approvato all’unanimità dalla Direzione nazionale del 23 settembre 2010

Scarica il Regolamento delle Commissioni di Garanzia

 

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento, a norma e in applicazione degli Articolo 39 e 40 dello Statuto, detta le norme generali di funzionamento delle Commissioni di Garanzia istituite nei diversi livelli (di seguito, anche: “Commissioni”), con particolare riferimento alla convocazione, allo svolgimento delle sedute, all’assunzione delle decisioni ed alla pubblicità delle stesse; fissa, altresì, le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme dello Statuto e del Codice etico, nonché le modalità per la loro deliberazione. Disciplina, inoltre, le modalità di presentazione dei ricorsi alle Commissioni di garanzia nonché i casi di inammissibilità degli stessi, secondo quanto previsto dall’Articolo 40 comma 7 dello Statuto.


CAPO I – LE COMMISSIONI DI GARANZIA

 

Articolo 2
(La Commissione nazionale di garanzia)

La Commissione nazionale di garanzia è organo di ultima istanza della democrazia interna del PD, fatto salvo quanto previsto all’Articolo 11 comma 3 dello Statuto.

1. La commissione nazionale di garanzia:
a) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, del Codice etico, delle disposizioni emanate sulla base degli stessi, nonché sul loro rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, degli eletti/e nelle istituzioni iscritti/e al PD, nonché dei suoi rappresentanti all’interno delle Assemblee elettive. Essa vigila inoltre sul rispetto della democrazia paritaria e la sua applicazione. La Commissione nazionale di Garanzia esprimere pareri, chiarimenti, interpretazioni sullo Statuto e sul Codice Etico.
b) esprime parere di congruità e legittimità statutaria sulle deliberazioni ad essa sottoposte dagli organi politici nazionali nonché dagli organi politici regionali. Ai sensi dell’Articolo 17 comma 1 dello Statuto, il parere della Commissione di Garanzia è necessario nella fase di commissariamento e di nomina del commissario ad acta per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni.
c) verifica la conformità degli Statuti regionali con i principi fondamentali di cui l’Articolo 15 dello Statuto del PD. Gli statuti dichiarati statutariamente illegittimi dalla Commissione nazionale di Garanzia sono nulli nel loro insieme o per la parte alla quale è limitata la dichiarazione di illegittimità. Ai sensi dell’Articolo 11 comma 3, la relativa Assemblea regionale può ricorrere all’Assemblea nazionale avverso le modifiche indicate per lo Statuto regionale dalla Commissione Nazionale di Garanzia; l’Assemblea nazionale entro sessanta giorni decide in via definitiva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Qualora il Segretario regionale o il segretario provinciale di Trento e Bolzano o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria, possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di Garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale può, in applicazione dell’Articolo 12 comma 3 dello Statuto, con il voto dei tre quinti dei suoi componenti, sospendere preventivamente l’efficacia della decisione.

3. Qualora la Conferenza dei Segretari regionali o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità può, in applicazione dell’Articolo 15 comma 4 con il voto favorevole dei tre quinti dei suoi componenti, previamente decidere di sospendere l’efficacia della decisione assunta.

4. Allo scopo di svolgere pienamente le proprie funzioni, la Commissione nazionale partecipa, con diritto di parola, alle riunioni della Assemblea Nazionale, della Direzione nazionale, della Convenzione nazionale .

5. La Commissione nazionale di Garanzia è competente:
a) in unica istanza per tutte le questioni attinenti: l’elezione e il corretto funzionamento degli organi nazionali, l’ammissione delle candidature a Segretario nazionale e la relativa elezione, gli eletti a livello nazionale ed europeo.
b) in seconda istanza per gli eletti a livello regionale; per l’esame e la deliberazione, dei ricorsi riguardanti azioni e principi in violazione dello Statuto e del Codice Etico delle ripartizioni del partito all’estero e dell’organizzazione giovanile.

6. La Commissione inoltre, su richiesta di una Commissione di Garanzia di Unione regionale o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, fornisce interpretazioni di disposizioni per le quali e necessario un’applicazione uniforme a livello nazionale. La Commissione nazionale trasmette il proprio parere alla Commissione richiedente entro una settimana a partire dal giorno di ricezione della richiesta. In tal caso, i termini per la decisione della Commissione regionale si intendono sospesi fino alla comunicazione del parere della Commissione nazionale

7. La Commissione nazionale riceve dalle Commissioni regionali di Garanzia:
a) entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione del Codice Etico nonché una relazione circa lo stato delle Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. La Commissione Nazionale di Garanzia entro i due mesi successivi deposita presso la Presidenza della Direzione nazionale, un resoconto ed eventuali proposte di modifica o di integrazione del Codice Etico.
b) entro quindici giorni dalla sottoscrizione della candidature nazionali ed europee, un resoconto di esame dei bilanci preventivi delle entrate e delle spese elettorali dei candidati.
c) entro quattro mesi dalle avvenute elezioni, un resoconto analitico delle spese elettorali sostenute da ciascun candidato.

 

Articolo 3

(Le commissioni territoriali di Garanzia)

1. Le Commissioni di Garanzia istituite e articolate nei diversi livelli secondo quanto stabilito dagli Statuti delle Unioni regionali, vigilano e intervengono per assicurare la piena applicazione dello Statuto, l’esercizio dei diritti e dei doveri degli iscritti/e e degli elettori/ci, degli eletti/e nelle istituzioni iscritti/e al PD partito democratico. Esse altresì vigilano per la piena applicazione del diritto alla informazione e alla formazione, ristabilendone le condizioni entro trenta giorni dalla segnalazione della mancata applicazione del diritto.

2. Il parere della Commissione regionale di Garanzia è obbligatorio per il Regolamento per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali a norma dell’Articolo 15 comma 11 dello Statuto.

3. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali e locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell’Articolo 39, comma 2 dello Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

4. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano deliberano in prima istanza i ricorsi riguardanti violazioni allo Statuto e al Codice Etico degli eletti e dei suoi rappresentanti nelle Assemblee e nelle Istituzioni regionali, in seconda istanza dei componenti dell’Assemblea nazionale, degli eletti e dei designati nelle Assemblee e nelle Istituzioni provinciali e comunali.

5. I componenti delle Commissioni territoriali di garanzia partecipano, con diritto di parola , alle riunioni delle rispettive Assemblee, Direzioni e Convenzioni.

6. In ciascun livello territoriale le Commissioni:
a) certificano e vigilano sui dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori e sul loro uso, secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento ispirato al criterio di prevenire e contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, nonché di garantirne l’autonomia politica;
b) redigono, ad ogni livello, una relazione sullo stato di attuazione del Codice Etico, che inviano alla Commissione regionale di Garanzia entro il 15 dicembre, che a sua volta la invia alla Commissione nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno;
c) verificano che tutti i candidati nelle liste del PD prima dell’accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice Etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché, in collaborazione con il Tesoriere gli atti previsti dal Regolamento finanziario. Ciascuna Commissione, a seguito della verifica, prepara un resoconto che trasmette al Segretario e alla Segreteria corrispondente, entro dieci giorni;
d) verificano che tutti i candidati nelle liste del PD, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, depositino il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali dettagliando analiticamente le somme impegnate individualmente o i contributi ricevuti da terzi e destinati all’attività politica ovvero alle campagne elettorali o alle competizioni interne di partito; verificano inoltre che entro due mesi dalla data delle elezioni, i candidati presentino il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali, verificandone la tracciabilità nonché la compatibilità con i limiti previsti dalla Legge e dal Codice Etico del PD;
e) svolgono i compiti e si attengono a quanto previsto dal presente Regolamento, dal Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, oltre che dalle altre disposizioni che regolano lo svolgimento delle elezioni;
f) istituiscono, a norma e in attuazione dello Statuto Articolo 40 e del Codice Etico del PD, l’Anagrafe patrimoniale degli eletti nelle liste del PD, assicurandosi che ciascun eletto, all’atto della sua elezione, depositi la descrizione del proprio stato patrimoniale e comunichi annualmente ogni eventuale variazione anche in ordine alla proprietà, la partecipazione, la gestione o l’amministrazione di società ovvero di enti aventi fini di lucro; l’appartenenza ad associazioni organizzazioni, comitati, gruppi di pressione che tutelino o perseguano interessi di natura finanziaria, nonché ruoli di rappresentanza o di responsabilità eventualmente ricoperti ovvero il loro sostegno. Essi devono anche comunicare (a norma dell’Articolo 3 comma 2/C del Codice Etico) alle rispettive commissioni di garanzia, la rendicontazione delle somme impegnate individualmente o i contributi ricevuti da terzi e destinati all’attività politica ovvero alle campagne elettorali o alle competizioni di partito;
g) esprimono parere sui Regolamenti, da approvarsi nelle rispettive Direzioni, e sulla loro congruità con i relativi Statuti. Il parere positivo delle Commissione di garanzia è obbligatorio e preventivo, ai sensi dell’Articolo 15 comma 11 dello Statuto, circa i regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali, nonché dell’Articolo 28 comma 4 per il regolamento sul referendum;
h) esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a trenta giorni, garantendo comunque l’esito definitivo dei ricorsi entro sessanta giorni dall’inizio della procedura. Qualora le Commissioni di Garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati, dalla Commissione di livello superiore che delibera entro il termine dei trenta giorni successvi al ricevimento degli atti e provvede a segnalare agli organismi dirigenti del Partito l’omissione da parte di quella Commissione che non ha deliberato.

7. Avverso le decisioni delle Commissioni territoriali costituite a livello provinciale è ammesso il ricorso alle Commissione regionali che si pronunciano in via definitiva salvo i casi in cui è previsto il ricorso alla Commissione nazionale.

8. Avverso le decisioni delle Commissione di Garanzia delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e della valle d’Aosta è ammesso ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia.

9. Nel caso di impossibilità di funzionamento delle Commissioni per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla Commissione del livello territoriale immediatamente superiore che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. La relativa Assemblea entro novanta giorni procede all’elezione della nuova Commissione e qualora questa non proceda alla ricostituzione della Commissione, la relativa Direzione nell’esercizio dei poteri sostitutivi procede alla elezione della nuova Commissione, salvo ratifica della relativa Assemblea.

10. Le Commissioni responsabili di ripetute omissioni dei compiti loro affidati dallo Statuto e dal presente Regolamento ovvero di grave danno al partito o uso improprio di dati personali, sono passibili di scioglimento in analogia a quanto previsto dallo Statuto, Articolo 17 comma 3. La proposta di scioglimento può essere presentata alla Direzione, che delibera con la maggioranza assoluta dei voti, o dal Segretario, con il parere conforme della Commissione nazionale di Garanzia, o dalla stessa Commissione nazionale di Garanzia.

 

Articolo 4
(Composizione delle Commissioni)

1. La Commissione nazionale è composta da nove membri.

2. Le Commissioni regionali e delle province autonome sono formate da un numero di componenti dispari non superiore a nove. Le Commissioni provinciali e territoriali sono formate da un numero di componenti dispari non superiore a sette.

3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti, e gli elettori, regolarmente registrati nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, di riconosciuta competenza ed indipendenza. Ciascun componente dura in carica 4 anni.

4. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall’Assemblea del rispettivo livello territoriale a scrutinio con il metodo del voto limitato.

5. Nel caso in cui un componente di una Commissione cessi per qualunque causa dal proprio incarico, l’Assemblea procede all’elezione di un nuovo componente , con la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

7. Ai componenti le Commissioni di garanzia, costituite a livello provinciale e territoriale si applicano in ogni caso le incompatibilità, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 39, comma 4 dello Statuto, oltre a quelli eventualmente previsti dagli statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

8. Il sito del PD, e i siti regionali, hanno l’obbligo di pubblicare i nomi dei componenti e i recapiti delle relative Commissioni di Garanzia.

 

Articolo 5
(Presidenti delle Commissioni)

1. Ciascuna Commissione di garanzia, nella sua prima seduta, elegge al suo interno un Presidente a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Commissione.

4. In caso di sua assenza o impedimento, il ruolo del Presidente è svolto dal componente più anziano di età.

 

Articolo 6
(Riunioni e deliberazioni delle Commissioni)

1. Salvo casi di urgenza, le riunioni debbono essere convocate almeno due giorni prima della data di svolgimento, anche mediante posta elettronica o sms. L’avviso di convocazione deve indicare data, ora, luogo della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.

2. Delle riunioni delle Commissioni è redatto apposito verbale a cura di chi svolge le funzioni di segretario. I materiali prodotti dalla Commissione di Garanzia sono di norma riservati, essi possono essere resi pubblici con apposita delibera della Commissione stessa.

3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. I componenti collegati in audio o video sono considerati presenti .

4. Le decisioni sono valide, di norma, se assunte a maggioranza dei presenti alla riunione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del suo sostituto.

5. Le deliberazioni sono sottoscritte da tutti i componenti che hanno preso parte alla decisione e vengono depositate presso il luogo ove ha sede la Commissione entro il termine eventualmente previsto per la decisione. Del deposito è data immediata comunicazione al ricorrente o al suo rappresentante legale. Le deliberazioni adottate dalle Commissioni sono comunicate, anche mediante posta elettronica o fax, alle parti interessate e per conoscenza ai responsabili del Partito Democratico territorialmente competenti.


 

CAPO II – DISPOSIZIONI E NORME DISCIPLINARI

 

Articolo 7
(Principi generali)

1. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome. Nessuna iscritta/ o al partito può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell’esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto, fermo restando l’obbligo dell’osservanza dei doveri statutari e del rispetto dei diritti degli altri iscritti.

2. Ciascun elettore o iscritto che tale risulti nell’Anagrafe degli iscritti o nell’Albo degli elettori, può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei diritti previsti dallo Statuto, dei Regolamenti approvati dalla Direzione e delle altre disposizioni di cui all’Articolo 2 comma 4/h e comma 5/i del Codice Etico.

3. L’iscritta/o o l’elettore/rice contro il quale viene chiesta l’apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L’informazione deve avvenire mediante comunicazione scritta a mezzo notifica con raccomandata RR, via fax o e mail. L’iscritta/o o l’elettore/rice ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento, nei modi indicati nei successivi articoli. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di garanzia di livello superiore, sino alla Commissione nazionale di Garanzia, che si pronuncia in via definitiva.

4. L’iscritta/o o l’elettore/rice sottoposto a procedimento disciplinare è giudicato in prima istanza dalla Commissione di Garanzia territorialmente competente, in seconda da quella regionale.

5. Il ricorso sospende, dal momento della sua presentazione, l’esecuzione di una misura disciplinare, fino a conclusione definitiva del procedimento. La Commissione cui è rivolto il ricorso può tuttavia, in presenza di fatti particolarmente rilevanti, può adottare con effetto immediato, un provvedimento di sospensione cautelare dell’iscritto/a dall’attività di partito o dall’incarico.

 

Articolo 8
(Segnalazioni, reclami e ricorsi)

1. I ricorsi sono redatti per iscritto, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentate legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

2. A pena di inammissibilità, i ricorsi devono pervenire, anche via fax o email, presso il luogo o all’indirizzo ufficiale della competente commissione di garanzia. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all’invio alla Commissione di Garanzia, inviarne copia alla controparte.

3. Le Commissioni, entro trenta giorni, a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l’esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta i dall’inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una Commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, può rinviare alla Commissione nazionale di Garanzia che inappellabilmente decide entra i trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso.

4. Qualora il Segretario regionale o il segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale vìoli l’autonomia statutaria può presentare ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia che, in caso di necessità, può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione in oggetto.

5. Un ricorso avente il medesimo oggetto, non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della Commissione di Garanzia competente.

 

Articolo 9
(Apertura del procedimento)

1. Nei confronti dell’iscritta/o o dell’elettore/rici che contravvenga alle regole dello Statuto, del Codice Etico e ai doveri che da essi discendono, può essere richiesta l’apertura di un procedimento disciplinare da parte di un singolo ovvero di un organo di partito. La richiesta deve essere presentata al circolo di appartenenza dell’iscritto/a che la inoltra alla Commissione di Garanzia prevista nel relativo Statuto regionale. Per l’iscritta o l’iscritto ai circoli d’ambiente ovvero ai circoli on line, la richiesta deve essere presentata alla Commissione di Garanzia provinciale.

2. La Commissione di garanzia, territorialmente competente, alla quale viene presentata richiesta di apertura di un procedimento disciplinare, ha il dovere di informare l’iscritto/a o l’elettore/rice, nei modi indicati negli articoli precedenti, entro il termine di una settimana. La Commissione procede all’esame del caso, ascoltando di norma l’interessato e i presentatori della richiesta. Se la richiesta di procedimento disciplinare risulta infondata ovvero calunniosa proscioglie l’iscritta/o da ogni addebito ed invia a chi si sia reso responsabile dell’accusa infondata una lettera di richiamo. In caso contrario la decisione viene adottata entro i successivi trenta giorni e ne viene data immediata informazione sia all’interessato sia al/ai ricorrenti/e, sia all’organo dirigente del territorio relativo all’iscritto/a.

3. In casi di particolare urgenza e gravità, sopratutto qualora nei confronti di un iscritto/a sia stato avviato in sede giudiziaria un procedimento per reati penali gravi o per reati che possano comportare l’interdizione dai pubblici uffici, o la restrizione della libertà personale, la Commissione di Garanzia dell’Unione provinciale adotta immediatamente un provvedimento di sospensione cautelare dall’attività di partito, informandone contemporaneamente l’interessato/a. L’iscritto/a ha il diritto di presentare, entro un mese, controargomentazioni e documentazioni a sua difesa alla Commissione di livello superiore che esamina e decide entro 15 giorni. Nelle more del procedimento la misura di sospensione cautelare non è sospesa .

4. Le Commissioni di norma ascoltano la parte ricorrente e gli interessati concordando data e ora dell’incontro. Il rifiuto di essere ascoltati o la mancata presentazione alle audizioni deve essere adeguatamente documentata con testimonianza scritta firmata da tutti i membri della Commissione. A seguito di una seconda mancata comparizione da parte degli interessati, l’audizione si intende annullata e decaduta.

5. Allo scopo di accertare la sussistenza o meno degli addebiti mossi, la Commissione si avvale di una fase istruttoria e può prendere tutte le iniziative che giudica opportune, purché condotte a termine entro il tempo massimo complessivo di trenta giorni, calcolati dall’inizio del procedimento ovvero della ricezione del ricorso.

6. Al termine dei colloqui e dell’esame del caso, la Commissione si riunisce in seduta riservata ai soli membri e decide, con adeguata motivazione, o il proscioglimento da ogni addebito o l’adozione di una delle misure disciplinari indicate dal presente Regolamento.

 

Articolo 10
(Procedimenti giudiziari)

1. L’iscritta o l’iscritto sottoposto a procedimento penale è sospeso cautelativamente dal partito dal giorno in cui è stato emesso contro di lui un provvedimento di restrizione della libertà personale, salvo che particolari gravi motivi ostino all’adozione della misura di sospensione. La sospensione cautelare è decisa dalla Commissione di garanzia territorialmente competente.

2. E’ facoltà dell’iscritto sottoposto a procedimento penale ricorrere all’autosospensione dall’attività di partito, che deve essere comunicata agli organi dirigenti e a quelli di garanzia competenti. Questi possono respingerla o prenderne atto. La presa d’atto sostituisce l’assunzione dalla sospensione cautelare da parte degli organi di garanzia.

3. L’iscritto o l’iscritta sottoposto a procedimento penale può essere sospeso cautelativamente anche in assenza di un provvedimento restrittivo della libertà. La sospensione cautelare può essere richiesta da un organo dirigente di qualsiasi livello ed è deciso dalla Commissione di garanzia territorialmente competente. Contro la misura di sospensione cautelare, può essere presentato ricorso.

4. L’iscritta o l’iscritto condannato con sentenza definitiva per i reati di cui al Codice Etico Articolo 5 comma 2, è cancellato dall’Anagrafe degli iscritti, per cinque anni. Al termine dei quali la Commissione di Garanzia competente stabilisce eventuali modalità per la sua reiscrizione.

5. In caso di sentenza di proscioglimento, passata in giudicato, l’iscritto/a riacquista immediatamente tutti i propri diritti. L’organo di garanzia competente può dispone, in accordo con l’interessato, che di ciò sia data ampia conoscenza.

 

Articolo 11
(Cancellazione dall’Anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori)

1. Non è consentito il rilascio della tessera a persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all’interno di assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Partito democratico, ai sensi dell’Articolo 2 comma 9 dello Statuto. Qualora la Commissione di garanzia territorialmente competente venga a conoscenza dell’avvenuto rilascio di tessera, di iscrizione nell’Anagrafe degli iscritti o nell’Albo degli elettori, a quanti versino in tali condizioni, dopo una breve verifica, comprensiva, nel caso, dell’audizione dell’interessato/a, provvede alla cancellazione dall’Anagrafe degli iscritti o dall’Albo degli elettori entro il termine di 15 giorni. Nelle more del procedimento, per casi di particolare rilevanza, la Commissione può adottare un provvedimento di sospensione cautelare dall’attività di partito con efficacia immediata. La Commissione di garanzia territorialmente competente stabilisce il lasso di tempo necessario, direttamente proporzionale alla rilevanza del problema, comunque di norma non superiore ai due anni, perché si possa nuovamente far richiesta della tessera e ottenere il ripristino delle condizioni di iscritto/a.

2. Gli iscritti che al termine delle procedure per la selezione delle candidature si sono candidati in liste alternative a quelle del PD, o in ogni modo non autorizzate dall’organo del PD territorialmente competente, a norma dell’ Articolo 2 comma 9 dello Statuto sono esclusi e non più registrabili per l’anno in corso e per quello successivo nell’Anagrafe degli iscritti. Il provvedimento di cancellazione è adottato, con efficacia immediata, dalla Commissione competente su segnalazione dell’organismo dirigente del territorio di cui l’iscritto fa parte. Avverso tale decisione è consentito presentare ricorso, senza che questo sospenda il provvedimento. Il provvedimento può essere revocato con motivata sentenza dalla Commissione competente a giudicare.

3. Il rifiuto della tessera è ammesso, per comprovata appartenenza a movimenti e associazioni antitetici al PD, per comprovata attività illecita, illegale o violenta, ovvero in presenza di elementi di incompatibilità con il Codice Etico del PD, ovvero in osservanza della legge 25 gennaio 1982 in materia di associazioni segrete “che rendono sconosciuti in tutto in parte ed anche reciprocamente i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale”. Avverso il rifiuto della tessera è consentito presentare ricorso alla Commissione dell’Unione provinciale di garanzia, nei tempi e nei modi previsti negli articoli precedenti.

4. Qualora la Commissione di Garanzia territorialmente competente venga comunque a conoscenza di appartenenze ad Associazioni, di cui al comma precedente, invita l’iscritto/a a produrre lo Statuto dell’Associazione nonché gli atti comprovanti la trasparenza e la non interferenza nella Pubblica Amministrazione. Nelle more del procedimento di verifica da parte della Commissione di Garanzia, l’iscritto/a è sospeso dall’attività di partito. Viene eventualmente riammesso, con delibera della Commissione a verifica ultimata, da realizzarsi nei termini di sessanta giorni.

5. L’elettore/trice candidato in liste alternative o comunque non autorizzate dal PD o aderente, all’interno di assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Partito democratico, viene cancellato dall’Albo degli elettori.

 

Articolo 12
(Incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità)

1. Durante lo svolgimento del proprio mandato a norma dell’Articolo 39 comma 4, i membri delle Commissioni di garanzia a tutti i livelli non sono candidabili per qualunque carica interna di partito. Essi non possono altresì sottoscrivere la candidatura di terzi per medesimi incarichi a pena di decadenza dalla Commissione e di nullità della candidatura e della sottoscrizione.

2. Durante lo svolgimento del proprio mandato a norma dell’Articolo 19 comma 3 i membri delle Commissioni elettorali di garanzia non sono candidabili nelle Assemblee rappresentative.

3. A norma dell’Articolo 21 dello Statuto nazionale nessun iscritto/a può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito, come le segreterie.

4. Qualora l’iscritto/a si trovi nelle condizioni di cui l’Articolo 21 dello Statuto, deve optare nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza da entrambe le cariche.

5. Qualora le Commissioni siano a conoscenza di casi di ineleggibilità per cumulo di diversi mandati, di cui l’art 19 comma d) dello Statuto, hanno l’obbligo di chiedere all’interessato e all’organismo dirigente di rimuovere le cause di ineleggibilità a pena di annullamento della elezione e di riconvocazione dell’Assemblea.

6. Quanti incorrano nelle condizioni di cui l’Articolo 21 comma a) e b), hanno l’obbligo di rimettere il proprio mandato prima di candidarsi alle cariche ivi previste. La Commissione di Garanzia territorialmente competente, qualora sia a conoscenza del cumulo delle cariche statutariamente non ammesse, ha l’obbligo di chiedere agli organismi dirigenti competenti di rimuovere gli ostacoli all’applicazione dello Statuto, entro il termine massimo di trenta giorni, a pena di decadenza dalla carica di Partito.

7. Non sono candidabili al PD a qualsiasi livello nell’ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l’aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità. A pena di nullità della candidatura, che viene dichiarata tale dalla Commissione di Garanzia di livello immediatamente superiore entro le successive 48 ore dalla sua presentazione.

8. Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, a norma del Codice Etico Articolo 5.1, coloro nei cui confronti alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali sia stato emesso: decreto che dispone il giudizio; misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione; sentenza di condanna ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento per un reato di mafia, criminalità organizzata o contro la libertà personale e la personalità individuale, per un delitto per cui sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, per sfruttamento della prostituzione, per omicidio colposo derivante dall’inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Le condizioni ostative alla candidatura vengono meno in caso di sentenza definitiva di proscioglimento di intervenuta riabilitazione o di annullamento delle misure su elencate.

9. Se a seguito della verifica, di cui all’Articolo 40 comma 4 dello Statuto, da parte della Commissione, i candidati risultano non aver sottoscritto il Codice Etico e il Regolamento finanziario ricadono nella condizione di incandidabilità. La Commissione ne dà comunicazione entro 48 ore all’organismo territorialmente competente.

10. A norma dell’art 22 comma 2, il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all’Articolo 36 comma 2 dello Statuto, è causa di incandidabilità a qualsiasi carica istituzionale da parte del PD. La Commissione, che ne rilevi la sussistenza, anche su segnalazione, invita l’eletto/a ad una audizione e a regolarizzare la propria posizione, entro dieci giorni. In caso di rifiuto o di mancata partecipazione all’audizione medesima, la Commissione delibera la sua incandidabilità e ne dà comunicazione agli organismi dirigenti.

11. A norma dell’Articolo 40 comma 5, gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, che, su indicazione e istruttoria del Tesoriere o del relativo organismo dirigente, risultano non in regola con i versamenti previsti dal regolamento finanziario decadono dall’Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD. Qualora la Commissione competente, a seguito di audizione, accerti la volontà di una immediata regolarizzazione, l’iscritto viene reintegrato nell’Anagrafe degli iscritti ma non negli organismi dirigenti.

12. Le deliberazioni della Commissione quanto a incandidabilità e cancellazione dall’Anagrafe degli iscritti di cui ai commi precedenti, vengono pubblicate sul sito del PD e sulla stampa.

13. L’eletto che, a norma dell’Articolo 40 comma 6, non si registri nelle Anagrafi patrimoniali e non depositi il proprio stato patrimoniale, nonché le sue variazioni, presso la competente Commissione è passibile di non ricandidabilità nelle liste del PD.

14. Il reiterato rifiuto degli adempimenti di cui l’Articolo 40 comma 6 è causa di incandidabilità.

 

Articolo 13
(Sanzioni disciplinari)

1. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali al danno recato al Partito. Esse sono:
a) il richiamo scritto, comminato dalla Commissione di Garanzia territorialmente competente (*);
b) la rimozione della responsabilità nelle organizzazioni di partito, cui provvede l’organismo esecutivo territorialmente competente, sentito il parere della relativa Commissione di Garanzia;
c) la sospensione dal partito per un periodo da un mese a due anni, comminata dalla Commissione di Garanzia territorialmente competente;
d) la cancellazione dall’Albo degli elettori e dall’Anagrafe degli iscritti.
(*) Così modificato il 26 marzo 2012 dalla Direzione nazionale su proposta unanime della Commissione nazionale di Garanzia.

2. La sospensione dal partito di cui al precedente punto c) comporta la decadenza dagli incarichi individuali. Un’eventuale nuova elezione o designazione a tali incarichi, dopo il termine della sospensione, può essere decisa da parte dell’organo che ha attribuito l’incarico, sentito il parere della Commissione di Garanzia competente. La sospensione dal partito comporta, inoltre, la sospensione, per lo stesso periodo, dalla partecipazione agli organi collegiali. Al termine della sospensione l’iscritta/o riprende con pieni diritti l’attività di partito e torna a partecipare agli organi collegiali in cui era stato eletta/o a meno che nei suoi confronti non sia stato adottato un provvedimento specifico. L’adozione di un provvedimento di sospensione non può essere motivo valido per il rifiuto della tessera nel momento in cui la sospensione ha termine.

3. Quanti, iscritti o elettori si rendano responsabili di grave danno all’immagine del partito sono cancellati dall’Albo degli elettori e dall’Anagrafe degli iscritti.

4. Quanti, iscritti o elettori, procurano danni di immagine o muovano pubbliche ingiustificate accuse o calunnie nei confronti di altri iscritti o elettori sono passibili di una delle sanzioni disciplinari di cui al punto 1 del presente articolo.

5. Quanti abusano, in modo comprovato e inequivocabile, della loro autorità o carica istituzionale, o adottano una gestione oligarchica e clientelare del potere sono passibili di rimozione dalle cariche di responsabilità di partito, in attuazione dell’Articolo 2 comma 5 del Codice Etico.

6. Ai candidati ad ogni tipo di elezione si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Codice Etico (Articolo 6/1).

7. Le organizzazioni che contravvengano alle norme indicate dal Codice Etico candidando per ogni tipo di elezione coloro che siano incorsi nei reati indicati all’Articolo 5.1 e 2 del Codice Etico, sono passibili di sanzione ovvero di annullamento della decisione da parte del livello superiore

8. Gli eletti e le elette ad ogni livello che contravvengano al Codice Etico hanno l’obbligo di rassegnare le proprie dimissioni dagli organismi di partito. Se le dimissioni non vengono presentate dal diretto interessato, la Commissione di Garanzia territorialmente competente, ovvero un organismo dirigente o esecutivo locale, può richiedere, entro quarantotto ore dalle mancate dimissioni, dopo una rapida istruttoria, la decadenza dagli organismi di partito di quanti si sono resi responsabili dell’infrazione al Codice Etico.

 

Articolo 14
(Infrazioni al regolamento finanziario)

1. L’iscritto o l’iscritta non in regola con il versamento della quota di iscrizione decade dalla condizione di iscritto/a, dopo due richiami scritti ovvero due inviti a regolarizzare la propria posizione, con conseguente cancellazione dall’Anagrafe degli iscritti.

2. Agli eletti/e ad ogni livello, e nelle condizioni richiamate dall’Articolo 22 dello Statuto nazionale, i quali, su segnalazione del Tesoriere o dei rispettivi Capigruppo, contravvengano al Regolamento finanziario nazionale del PD, la Commissione di Garanzia territorialmente competente invia una lettera di richiamo, indirizzata per conoscenza alla organizzazione territoriale di appartenenza dell’eletto/a. Qualora non si proceda alla immediata regolarizzazione delle contribuzioni entrano in vigore le misure di cui all’Articolo 17 e 18 del presente Regolamento.

3. Su richiesta del Tesoriere, la Commissione di Garanzia può sanzionare con una lettera di richiamo, da pubblicarsi sul sito del PD, i gruppi dirigenti che non abbiano fatto applicare quanto previsto dal presente Regolamento. Nei casi più gravi, la decurtazione del pari importo non versato dall’eletto/a dalla quota di finanziamento centralmente erogata.

4. Le sanzioni diventano esecutive dopo dieci giorni dalla decisione; sempre che entro tale termine contro di esse non venga presentata opposizione o ricorso nei modi indicati al successivo articolo. La Commissione che ha preso il provvedimento può tuttavia, per motivate ragioni di particolare gravità, chiedere all’organo di garanzia di livello superiore l’adozione di una misura immediata di sospensione cautelare dall’attività di partito.

5. Avverso le misure adottate dalla Commissione territorialmente competente può essere presentato ricorso, dall’interessato o dall’organo che ha chiesto o subito l’apertura del provvedimento, alla Commissione regionale. Per il funzionamento delle Commissioni in sede di opposizione si applicano le procedure indicate nei precedenti articoli.

 

Articolo 15
(Disposizioni finali)

a) Le disposizioni del presente regolamento, in caso di contrasto, prevalgono sugli altri regolamenti approvati dalle strutture territoriali del PD.
b) Il presente Regolamento entra in vigore il 24 settembre 2010 e riguarda anche i procedimenti in corso, sia quelli per i quali non si sia giunti ad un giudizio conclusivo sia quelli di cui non sia ancora iniziato l’esame o non sia conclusa l’istruttoria.

 

Articolo 16
(Norma transitoria)

La Commissione Nazionale di Garanzia, nel rispetto dello Statuto e dei suoi principi, all’unanimità dei suoi componenti, può adottare, in via transitoria, fatta salva la ratifica della Direzione Nazionale, eventuali modifiche al presente Regolamento che si rendano necessarie per la sua applicazione.

 

Scarica il Regolamento delle Commissioni di Garanzia.

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