Statuto

“Testo approvato dall’Assemblea nazionale il 21 gennaio 2023”

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CAPO I – Principi e soggetti della democrazia interna

 

Articolo 1

(Principi della democrazia interna)

  1. È costituita l’Associazione Partito Democratico con sede legale in Roma, Via di Sant’Andrea delle Fratte 16, in sigla PD e con descrizione del simbolo: “nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera “P” di colore verde, che si lega con la lettera “D” di colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero “Partito Democratico” nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi”.
  2. Il Partito Democratico è un partito antifascista che ispira la sua azione al pieno sviluppo dell’Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.
  3. Il Partito Democratico aderisce al Partito del Socialismo Europeo (PSE) e all’Alleanza Progressista. I suoi rappresentanti al Parlamento Europeo aderiscono al Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, perseguendo l’obiettivo di sviluppare il progetto unitario di un autentico partito progressista, democratico e transazionale europeo.
  4. Il Partito Democratico è un partito federale che promuove e sostiene le autonomie regionali. E’ costituito da elettori ed iscritti e fondato sul principio delle pari opportunità nello spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana.
  5. Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
  6. Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.
  7. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l’autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell’iniziativa economica privata e la sfera dell’azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell’indirizzo politico.
  8. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.
  9. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.

 

Articolo 2

(Rappresentanza delle minoranze)

  1. Il Partito Democratico propone un programma di governo per l’Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalità di elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze con l’adozione di sistemi proporzionali di elezione analoghi a quello fissato per la formazione dell’Assemblea nazionale all’articolo 9 del presente Statuto.
  2. L’elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle Assemblee è rigorosamente improntata al principio proporzionale.

 

Articolo 3

(Parità di genere)

  1. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità di genere nella partecipazione politica.
  2. Il Partito Democratico assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi di Garanzia e nei suoi organismi esecutivi, con sistemi di voto su liste alternate per genere, pena la loro invalidazione da parte delle Commissioni di Garanzia competenti. Garantisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.
  3. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

 

Articolo 4

(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)

  1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.
  2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
  3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
  4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:
    1. partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante l’elezione diretta del Segretario e della Assemblea
    2. partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
    3. avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
    4. prendere parte a Forum tematici;
    5. votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
    6. avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
    7. prendere parte alle assemblee dei circoli;
    8. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.
  5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
    1. partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello nazionale.
    2. essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
    3. votare nei referendum riservati agli iscritti;
    4. partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
    5. avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
    6. essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
    7. avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
    8. candidarsi e sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.
    9. ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto e del Codice Etico.
  6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:
    1. concorrere alla scelta dell’indirizzo politico e programmatico del partito attraverso la partecipazione alle diverse sedi e ai diversi momenti di analisi, discussione e confronto che costituiscono la vita democratica interna anche attraverso le procedure di elezione del Segretario Nazionale e dell’Assemblea nazionale;
    2. favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
    3. sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
    4. aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
    5. essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell’Albo.
  7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:
    1. partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
    2. contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
    3. favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
    4. rispettare lo Statuto e il Codice Etico, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
  8. L’iscrizione al partito, così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici, sono effettuate individualmente dalle persone fisiche, a partire dal compimento del sedicesimo anno di età e possono essere effettuate anche per via telematica.
  9. Le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi diversi da quello del Partito Democratico, non possono essere registrati nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori del PD.
  10. Le persone fisiche registrate nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori che, in occasione di elezioni amministrative, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si siano candidate in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD, vengono escluse e non sono più registrabili, per l’anno in corso e per quello successivo, nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori e delle elettrici del PD.

 

CAPO II – Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali

 

Articolo 5

(Segretario o Segretaria nazionale)

  1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime la leadership elettorale ed istituzionale, l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed è proposto dal Partito come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2. Il Segretario nazionale, nell’esercizio della leadership elettorale ed istituzionale, propone alla Direzione nazionale un diverso candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, quando lo ritenga opportuno per gli interessi del Paese e del Partito.
  3. Qualora il Partito Democratico aderisca a coalizioni e per l’individuazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri si utilizzino le primarie, l’Assemblea nazionale stabilisce le modalità di presentazione e selezione di eventuali altre candidature, in aggiunta a quelle del Segretario nazionale, che saranno ammesse e successivamente presentate alla coalizione.
  4. Qualora il Segretario cessi dalla carica, prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Qualora il Segretario si dimetta per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione nazionale, l’Assemblea può eleggere, con la maggioranza dei due terzi, dei componenti un nuovo Segretario per la parte restante del mandato. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
  5. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni, a meno che, allo scadere dell’ultimo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio di cui all’articolo 28.
  6. Il Segretario nazionale è titolare, responsabile del simbolo del Partito Democratico e ne cura l’utilizzo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.
  7. In caso di dimissioni o di cessazione del mandato per scadenza naturale, il Segretario nazionale continua a curare l’utilizzo del simbolo ai soli fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali, oltre a svolgere gli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 132/93. In caso di sfiducia al Segretario nazionale o impedimento, la gestione del simbolo, ai soli fini della presentazione delle liste nelle tornate elettorali, è affidata al Presidente del Partito.
  8. In caso di dimissioni del Segretario nazionale e di formale avvio della fase congressuale, la gestione ordinaria del partito è affidata al Presidente dell’Assemblea nazionale, in qualità di Presidente pro-tempore della Direzione nazionale.

 

Articolo 6

(Assemblea nazionale)

  1. L’Assemblea nazionale è composta da:
    • seicento eletti mediante liste collegate direttamente alle candidature a Segretario nazionale alle primarie. Nella composizione delle liste devono essere rispettate la parità e l’alternanza di genere;
    • i segretari fondatori del PD, gli ex segretari nazionali del PD iscritti, gli ex Presidenti del Consiglio iscritti, i segretari regionali, i segretari provinciali, i segretari delle federazioni all’estero, delle città metropolitane e regionali, la Portavoce della Conferenza nazionale delle donne, i coordinatori PD delle ripartizioni estero, il segretario dei Giovani Democratici;
    • cento tra deputati, senatori ed europarlamentari aderenti al partito indicati dai rispettivi Gruppi;
    • i sindaci delle città metropolitane, dei comuni capoluoghi di provincia e di regione e i presidenti di regione iscritti ed in attualità di mandato.
  2. L’Assemblea nazionale è infine integrata da un numero variabile di componenti, espressione delle candidature alla Segreteria nazionale, non ammesse alla votazione presso gli elettori. Ai candidati alla carica di Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto percentuale di voti ottenuti, su quelli validamente espressi, in occasione della consultazione preventiva tra gli iscritti, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.
  3. Per eventuali voti di fiducia o sfiducia al Segretario nazionale partecipano alla votazione i seicento delegati eletti mediante liste collegate alle candidature durante le primarie e i segretari regionali in carica. La stessa platea decide su ogni altra questione attinente le procedure di cui all’articolo 5 comma 4.
  4. L’Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
  5. L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  6. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente che assume anche la funzione di Presidente del Partito. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.
  7. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
  8. L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
  9. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente in prima e seconda convocazione almeno una volta ogni sei mesi.

 

Articolo 7

(Assemblea dei Sindaci- amministratori locali)

  1. L’Assemblea nazionale dei Sindaci è il luogo del confronto e del coordinamento degli amministratori locali, in vigenza di mandato elettorale,  iscritti o sostenuti dal Partito, purché non iscritti ad altro partito o movimento politico.
  2. L’Assemblea si dota di un coordinamento e di un coordinatore che deve essere iscritto al Partito Democratico, nonché di un proprio Regolamento che stabilisce i criteri di partecipazione e le modalità di funzionamento. L’Assemblea nomina una delegazione di 5 sindaci i quali, insieme al Coordinatore, sono componenti di diritto della Direzione Nazionale. Il Coordinatore è altresì componente di diritto della Segreteria Nazionale.

 

Articolo 8

(Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea nazionale)

  1. I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
  2. Il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionale sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dall’articolo 5, comma 4, e dall’articolo 6, comma 8, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.

 

Articolo 9

(Vicesegretari)

  1. Il Segretario nazionale può proporre all’Assemblea nazionale l’elezione di uno o due Vicesegretari.
  2. I Vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
  3. Nel caso di due Vicesegretari, andrà sempre rispettata la parità di genere e uno di loro dovrà essere indicato espressamente con funzioni di Vicario.

 

Articolo 10

(Segreteria nazionale)

  1. La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive. Può essere formata da un minimo di 12 a un massimo di 20 componenti, oltre al suo Coordinatore. La sua composizione dovrà sempre rispettare la parità di genere. Fanno altresì parte della Segreteria nazionale i componenti per funzione ai sensi del presente Statuto.
  2. Il Segretario nomina la Segreteria nazionale ed eventuali altri organismi esecutivi e ne dà comunicazione in una riunione della Direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione nazionale.
  3. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
  4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione nazionale.

 

Articolo 11

(Direzione nazionale)

  1. La Direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea nazionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
  2. La Direzione nazionale è composta da centoventiquattro membri eletti. Sessanta eletti dall’Assemblea nazionale con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’articolo 6 e da quattro rappresentanti eletti, nella medesima riunione, dai delegati all’Assemblea nazionale della Circoscrizione estero. Sessanta indicati dai livelli regionali, ivi compresa la Circoscrizione estero, tra amministratori locali e rappresentanti delle federazioni provinciali e dei circoli, nel rispetto del pluralismo politico, congressuale e della rappresentanza di genere. Le modalità di elezione o nomina sono demandate ad un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
  3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente dell’Assemblea nazionale e l’Ufficio di Presidenza; i Vicesegretari; il Tesoriere; la Portavoce della Conferenza nazionale delle donne, il Segretario nazionale dei Giovani democratici, i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali, il Coordinatore dei Sindaci e i cinque componenti indicati dall’Assemblea nazionale dei Sindaci. L’Assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell’associazionismo, delle imprese. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per sviluppare la propria attività.
  4. La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

 

Articolo 12

(Scelta dell’indirizzo politico mediante Congresso ed elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale)

  1. Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale si svolgono di norma ogni quattro anni, salvo i casi previsti dall’articolo 5, comma 4 e dall’articolo 6, comma 8 e sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. Il procedimento congressuale ordinario è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento dell’Assemblea nazionale, si discutono piattaforme politico-programmatiche. La seconda fase consiste nel voto degli iscritti sulle candidature a Segretario e nel successivo svolgimento delle primarie per la scelta del Segretario nazionale, come di seguito specificato.
  3. Le fasi congressuali si articolano nel seguente modo:

Prima fase: entro dieci giorni successivi alla Direzione nazionale che approva il Regolamento di cui al comma 2, è possibile presentare alla Presidenza della Direzione nazionale:

  1. documenti politici;
  2. contributi tematici.

I primi devono essere sottoscritti da almeno il 15 per cento dei componenti della direzione nazionale o da almeno il 30 per cento dell’assemblea nazionale uscente o da almeno 4000 iscritti di almeno 12 regioni. I secondi (contributi tematici) da almeno 10 componenti della Direzione o 20 componenti dell’Assemblea o 3000 iscritte/i. Tutti i contributi sono pubblicati sulla piattaforma partecipativa del Partito Democratico. Nei successivi quaranta giorni i documenti politici e i contributi tematici vengono discussi e votati dalle iscritte e dagli iscritti nelle assemblee di circolo. I documenti politici sono posti al voto degli iscritti nei circoli in alternativa tra loro. I livelli territoriali provinciali e regionali possono promuovere ulteriori momenti di approfondimento e dibattito anche elaborando propri contributi da trasmettere alla Presidenza. Entro quindici giorni dalla fine della fase di confronto territoriale, l’Assemblea nazionale:

  1. ratifica il voto sui testi espresso dagli iscritti nei circoli;
  2. assume i documenti politici che abbiano conseguito almeno il 33% dei voti degli iscritti, ovvero almeno il 20% per i contributi tematici;
  3. discute i documenti politici e i contributi tematici.

I testi assunti dall’Assemblea costituiscono la base del confronto per la seconda fase del congresso.

Seconda fase: entro venti giorni dall’Assemblea nazionale conclusiva della prima fase si convocano, in ogni Circolo, le Assemblee degli iscritti, che discutono le piattaforme presentate da ciascun candidato Segretario. Al termine di ciascuna Assemblea, gli iscritti – secondo tempi e modalità determinati dal Regolamento congressuale – si pronunciano, con unico voto individuale e segreto, sulle candidature e relative piattaforme. Risultano ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del Segretario nazionale, i due candidati a Segretario nazionale che abbiano ottenuto più voti tra gli iscritti. Il risultato delle votazioni degli iscritti è comunicato ufficialmente dalla Commissione Nazionale per il Congresso, entro tre giorni dal termine delle votazioni stesse. Entro trenta giorni dalla comunicazione ufficiale di cui al periodo precedente, si tengono le primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del Segretario nazionale, tra i due candidati più votati dagli iscritti. Gli elettori che partecipano alle primarie aderiscono all’Albo nazionale delle elettrici e degli elettori direttamente nelle sedi di seggio ed esclusivamente per via telematica e digitale. Tutti i seggi sono dotati dei supporti informatici adeguati per garantire la registrazione immediata e senza deroghe. Il complesso delle regole congressuali viene stabilito con apposito regolamento votato nella prima Direzione di apertura del percorso, che dovrà anche prevedere la fattispecie delle deroghe all’esclusività della via telematica e digitale per le sedi di seggio.

  1. Il Segretario Nazionale in carica ha la facoltà di proporre all’Assemblea lo svolgimento di un Congresso Nazionale straordinario per “tesi”. Per la votazione sulla proposta è richiesta la maggioranza semplice degli aventi diritto in Assemblea. Il documento di base è proposto dal Segretario ed è approvato dalla Direzione. E’ emendabile dalle assemblee dei circoli, provinciali e regionali e nazionale vigenti, secondo un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. La conclusione del percorso avviene con la votazione in Assemblea nazionale dei documenti.
  2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni, e che risultino tra i firmatari dei documenti politici presentati al voto degli iscritti, nella prima fase del congresso di cui al comma 3.
  3. Per essere ammesse alla fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario nazionale devono essere sottoscritte da almeno il 20% dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra quattromila (4000) e cinquemila (5000), distribuiti in almeno dodici (12) regioni e con minimo cento (100) sottoscrittori per ciascuna regione. A questo fine la Circoscrizione Estero è equiparata ad un’unica regione.
  4. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico.
  5. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.
  6. Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con una sola lista di candidati a componente dell’Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione. Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In ciascun collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.
  7. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.
  8. Il Presidente della Commissione nazionale per il Congresso, all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa, proclama eletto Segretario Nazionale quello, tra i due candidati, che ha ottenuto più delegati eletti in Assemblea.

 

Articolo 13

(Organizzazioni all’estero del Partito Democratico)

  1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
  2. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all’estero, le organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale.
  3. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Democratico all’estero sono stabilite dallo Statuto della Circoscrizione Estero che sarà, in conformità alle norme di cui al capo III, approvato e modificato dalla relativa Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  4. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.

 

CAPO III – Struttura federale

 

Articolo 14

(Autonomia statutaria a livello regionale e nelle province di Trento e Bolzano)

  1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l’attività del partito nel loro ambito territoriale.
  2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.
  3. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dall’Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.

 

Articolo 15

(Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali)

  1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.
  2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.
  3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione.
  4. L’autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, al fine di rafforzare la capacità di raccogliere efficacemente le istanze dei territori sul piano politico nazionale e sovranazionale, la Direzione nazionale approva un regolamento che definisce strumenti e modalità di cooperazione rafforzata tra le Unioni regionali che appartengono alla medesima circoscrizione elettorale per le elezioni del Parlamento europeo.

 

Articolo 16

(Accordi confederativi)

  1. Qualora in una o più regioni o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l’elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. La proposta di accordo, che definisce anche le modalità di partecipazione del soggetto confederato agli organi regionali, è deliberata dalle singole Assemblee regionali a maggioranza assoluta dei relativi componenti e, successivamente, approvata dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. L’accordo confederativo può implicare che il partito locale si riconosca nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed europeo con la facoltà di presentare propri candidati all’interno delle medesime liste. Per le elezioni l’accordo confederativo può comportare la rinuncia del Partito Democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali comuni con il partito locale confederato.

 

Articolo 17

(Circoli)

  1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Si distinguono in Circoli territoriali, tematici, di ambiente (in sedi di lavoro o studio), Circoli on-line e Punti PD costituiti sulla rete ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, lavoro o studio. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d’ambiente o tematico, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
  2. Un circolo online si può costituire con l’adesione di almeno dieci iscritti ovvero da almeno tre persone espressione del medesimo luogo di residenza, studio o di lavoro per i Punti PD. La richiesta di avvio del circolo on line o di un Punto PD deve essere presentata formalmente al Responsabile organizzazione nazionale su apposito form presente sul sito. Il Responsabile organizzazione nazionale entro venti giorni risponde alla richiesta e conferma l’avvio delle attività. Gli aderenti al circolo on line o al Punto PD votano un portavoce, responsabile di tutte le attività del circolo. Per l’esercizio degli altri “propri diritti” la partecipazione al voto degli aderenti ai circoli on line deve essere garantita fisicamente presso il circolo più vicina alla residenza dei singoli iscritti. Il Responsabile organizzazione propone al voto della Direzione nazionale uno specifico regolamento che disciplini le modalità di funzionamento dei circoli online e dei Punti PD.
  3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
  4. I criteri per l’articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente sono stabiliti dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli iscritti e un Segretario. L’iscrizione ai Circoli territoriali è riconosciuta anche agli iscritti residenti al di fuori del territorio del Circolo di riferimento ma che vi sono domiciliati per ragioni di studio o di lavoro
  5. Per le modalità di costituzione dei Circoli on-line e dei Punti PD, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione, non previste dal presente Statuto, è adottato un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
  6. I circoli possono stipulare forme di collaborazione con altri soggetti associativi per l’utilizzo delle proprie sedi, per lo svolgimento di attività di servizio e la realizzazione di progetti comuni rivolti al territorio e alle comunità di riferimento, attraverso le quali andranno stabiliti i rispettivi impegni, secondo i principi di reciprocità e trasparenza.

 

Articolo 18

(Unioni comunali)

  1. L’Unione comunale è l’organo di direzione e rappresentanza politica del Partito Democratico in tutti i Comuni in cui sono costituiti due o più Circoli. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano devono prevedere i criteri di elezione, di integrazione in caso di dimissioni e funzionamento delle Unioni comunali. In ogni caso gli Statuti devono prevedere che le Unioni comunali abbiano un’Assemblea, una Direzione e un Segretario.

 

Articolo 19

(Federazioni provinciali o territoriali)

  1. Gli Statuti delle Unioni regionali devono prevedere le modalità di funzionamento delle Federazioni provinciali o territoriali, quali organismi di direzione e rappresentanza politica del Partito Democratico di livello inferiore a quello regionale. In ogni caso, gli Statuti devono prevedere che le Federazioni provinciali o territoriali abbiano un Segretario, una Direzione, una Assemblea e un Tesoriere.
  2. Gli accorpamenti di due o più Federazioni provinciali o territoriali devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dei componenti delle relative Assemblee e ratificati dalla Direzione regionale competente. Le conseguenti modalità di elezione dei Segretari e delle Assemblee provinciali e di Circolo sono disciplinate da un Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Articolo 20

(Rete dei Volontari)

  1. Il Partito Democratico promuove la Rete dei Volontari Democratici per la tutela dei beni comuni che permettono l’esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona da tutelare nell’interesse generale e in particolare delle generazioni future. La rete dei Volontari Democratici si organizza nelle comunità locali di riferimento, investendo sul protagonismo attivo in tutti i territori dei circoli, degli iscritti e degli elettori interessati mediante specifiche campagne d’azione e mobilitazione. Su proposta del Segretario nazionale viene attivato un coordinamento nazionale e indicato un responsabile di progetto.

 

Articolo 21

(Principi inderogabili per gli statuti regionali)

  1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano i livelli e l’articolazione dell’organizzazione territoriale, nonché la composizione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali nel quadro dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel Manifesto.
  2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, un Tesoriere, una Direzione e una Assemblea.
  3. La composizione numerica delle direzioni e degli esecutivi, a tutti i livelli, non può essere superiore a quella dei corrispondenti organismi nazionali del presente Statuto. La composizione delle Direzioni provinciali deve rispettare il pluralismo interno e quanto indicato all’art.11 per la Direzione nazionale.
  4. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea Regionale e provinciale, nonché quella del Segretario e del Direttivo di circolo, avviene con il voto personale, diretto e segreto degli iscritti.
  5. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.
  6. In deroga al principio generale di elezione da parte dei soli iscritti, uno Statuto regionale può deliberare l’elezione del Segretario e dell’Assemblea da parte degli elettori del PD.
  7. Le candidature a Segretario regionale, a Segretario provinciale di Trento e Bolzano, vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.
  8. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
  9. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
  10. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali, sono approvati dall’Assemblea regionale e dall’Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, sulla base di un Regolamento – quadro approvato dalla Direzione nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita la Conferenza dei Segretari regionali. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti provinciali o territoriali e locali, sono approvati dall’Assemblea regionale, sulla base di un Regolamento – quadro approvato dalla Direzione nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.
  11. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.

 

Articolo 22

(Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano)

  1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal Coordinatore, che ne determina l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato. Il Coordinatore è componente di diritto della Segreteria Nazionale.
  3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.
  4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l’efficacia della decisione assunta.

 

Articolo 23

(Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi)

  1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del Codice Etico o dei Regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo dirigente, il Segretario nazionale può intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando, sentito il parere della Commissione nazionale di Garanzia, i provvedimenti di sospensione o revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi, e possono includere l’eventuale nomina di un organo commissariale determinandone le prerogative. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento. Entro un anno dall’adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell’organo, in caso di revoca.
  2. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli, è attribuita, sentito il Segretario della federazione territorialmente competente, al Segretario regionale, con la medesima procedura prevista al comma 1. In questo caso la ratifica dei provvedimenti è votata della Direzione Regionale ed il parere è espresso dalla Commissione Regionale di Garanzia.
  3. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei Circoli possono essere assunti anche per grave dissesto finanziario.
  4. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi 1 e 2 può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
  5. In presenza di irregolarità evidenti del tesseramento, il Segretario nazionale promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, sentito il parere della Commissione Nazionale di Garanzia, nomina commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del Partito o parti di esse.

 

Articolo 24

(Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)

  1. I candidati alla carica di Sindaco e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.
  2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d’intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
  3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il trenta per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
  4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
  5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno da almeno il 50% (cinquanta) dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente ovvero del 35% (trentacinque) degli iscritti.
  6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
  7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui al comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.
  8. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonché dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dei capoluoghi di Regione, il Segretario nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l’indirizzo politico generale del partito, può chiedere all’organo dirigente del livello territoriale competente di riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle candidature. In tale caso, l’organo dirigente del livello territoriale competente è chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.

 

Articolo 25

(Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative)

  1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, dove il sistema elettorale preveda l’espressione di preferenze, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della Conferenza dei Segretari Regionali. Il Regolamento, sopra citato, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
      1. l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
      2. la democrazia paritaria tra donne e uomini;
      3. il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
      4. l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
      5. la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
      6. il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
      7. la pubblicità della procedura di selezione.

2. Il Regolamento è approvato dalla Direzione nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:

    1. individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
    2. determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
    3. nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

     

    CAPO IV – Principi generali per le candidature e gli incarichi

     

    Articolo 26

    (Codice etico)

    1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.

     

    Articolo 27

    (Codice di autoregolamentazione)

    1. Tutti i candidati nelle liste del Partito Democratico ad ogni livello, devono dichiarare di essere candidabili secondo le condizioni previste dal “Codice di autoregolamentazione delle candidature” approvato dalla Commissione parlamentare Antimafia.
    2. Avverso all’esclusione decisa per le ragioni di cui al primo periodo, il candidato escluso può proporre ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia che provvede a esprimersi con tempestività. Gli organismi deputati alla composizione delle liste si impegnano a pubblicizzare anche online le proposte di candidature prima della presentazione formale delle liste, per consentire la massima informazione e la possibilità di segnalare comportamenti non compatibili coi principi e i valori del Partito Democratico.

     

    Articolo 28

    (Incandidabilità e incompatibilità)

    1. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, come le segreterie.
      1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
      2. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti.
      3. La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l’incandidabilità alle lettere a e b del presente comma.
      4. La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
    2. Non è ricandidabile, da parte del Partito Democratico, alla carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati consecutivi.
    3. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell’ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l’aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.
    4. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.
    5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale.
    6. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell’indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.
    7. Le disposizioni di cui al comma 2 sono inderogabili. Eventuali deroghe alla disposizione di cui al comma 1 devono essere deliberate dalla Direzione del livello territoriale per il quale la deroga viene richiesta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    8. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una richiesta che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 3, la deroga può essere concessa per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.
    9. Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello regionale e locale, fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 4 del presente articolo, sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

     

    Articolo 29

    (Doveri degli eletti)

    1. Gli eletti e i componenti del Governo si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
    2. Gli eletti e i componenti del Governo hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all’articolo 42, comma 2, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonché dei provvedimenti disciplinari di cui al Regolamento previsto all’art. 49 del presente Statuto.
    3. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
    4. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.

     

    CAPO V – Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica

     

    Articolo 30

    (Forum tematici e forme di interazione tramite il web)

    1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico.
    2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell’Albo degli elettori del Partito.
    3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell’anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell’anno.
    4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 4.
    6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l’elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.
    7. Il Partito Democratico sviluppa in modo originale e unitario il proprio radicamento sociale e territoriale attraverso i circoli territoriali e tematici, i circoli online e Punti PD, e utilizza anche gli strumenti digitali per realizzare le finalità indicate nel presente Statuto. Il Partito Democratico riconosce le potenzialità che le reti digitali offrono per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, consapevole dei rischi e delle opportunità che l’avvento della società digitale pone e si organizza per contrastare ogni forma di falsificazione e distorsione della realtà, anche mediante l’attività di un ufficio legale nazionale. Il Partito Democratico promuove una piattaforma deliberativa on-line per l’analisi, il confronto, l’informazione, la partecipazione e la decisione, ovvero per la fase della discussione e del dialogo che precede e accompagna le decisioni assunte dagli organi rappresentativi e di direzione del partito. La piattaforma è aperta a iscritti ed elettori, secondo un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale che ne disciplina il funzionamento. Attraverso tale piattaforma il Partito Democratico intende rivolgersi, con adeguati strumenti, alle donne e agli uomini che partecipano al dibattito politico e alla vita pubblica mediante l’utilizzo dei più diffusi social media. La piattaforma digitale PD costituisce anche strumento essenziale di coordinamento e attivazione degli iscritti e dei circoli PD sul territorio, nonché di interazione con tutti gli elettori. Essa sviluppa le proprie funzioni attraverso il sito istituzionale e l’applicazione ufficiale del partito. Gli elettori e gli iscritti, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto delle leggi che regolano la gestione dei dati personali, potranno:
    • avanzare idee e contributi e segnalare temi;
    • verificare la attività del partito e degli eletti nelle istituzioni;
    • approfondire temi di particolare rilevanza grazie all’accesso costante a studi e analisi;
    • aderire alle campagne di azione e mobilitazione;
    • diffondere le attività del partito.
    1. Gli elettori, secondo il regolamento di funzionamento e nel rispetto delle leggi che regolano la gestione dei dati personali, potranno chiedere l’adesione al Partito Democratico e partecipare alle scelte politiche.
    2. La Piattaforma è lo strumento esclusivo per costituire l’Albo degli iscritti e l’Albo degli elettori secondo le norme vigenti per la tutela della privacy e per l’acquisizione, utilizzo conservazione e cancellazione dei  dati in essi contenuti.
    3. La Piattaforma aggrega e promuove la rete degli Attivisti Democratici coordinandone le azioni e supportandone l’iniziativa. Il Segretario Nazionale indica un Responsabile Nazionale per la realizzazione e la direzione di tale progetto. La Direzione approva su proposta di quest’ultimo la “Carta digitale dei democratici”. I dirigenti e gli eletti sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso gli strumenti telematici e digitali del Partito.

     

    Articolo 31

    (Conferenza permanente delle donne democratiche)

    1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
    2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
    3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

     

    Articolo 32

    (Commissioni nazionali)

    1. L’Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

     

    Articolo 33

    (Conferenza programmatica annuale)

    1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale.
    3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
    4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.
    5. L’Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

     

    Articolo 34

    (Referendum e altre forme di consultazione)

    1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del Partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
    2. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale, ovvero la Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l’Assemblea nazionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico.
    3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
    4. Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea nazionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione nazionale di garanzia, sulla base di uno specifico Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
    5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
    6. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all’organizzazione del Partito Democratico. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
    7. Le norme dello Statuto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 51, comma 3, non possono essere oggetto di referendum.

     

    Articolo 35

    (Formazione politica)

    1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.
    2. Il Partito Democratico promuove e supporta, anche finanziariamente, la Fondazione Costituente quale soggetto nazionale di riferimento per le attività di formazione politica e culturale. La Fondazione presenta annualmente un piano di lavoro, anche sviluppando rapporti di collaborazione con altri Istituti, Centri di ricerca, Università, Fondazioni e Associazioni ispirandosi all’articolo 18 della Costituzione. La partecipazione alle attività della Fondazione è aperta a tutti iscritti e non iscritti.

     

    Articolo 36

    (Organizzazione Giovanile)

    1. Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
    2. Il Partito Democratico riconosce i Giovani Democratici quale organizzazione di riferimento con un proprio Statuto e propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo finanziario annuale alle sue attività. L’iscrizione ai Giovani Democratici è al tempo stesso iscrizione al Partito Democratico salvo esplicita diversa richiesta. I tesserati al Partito Democratico in età compresa tra i 16 e i 29 anni sono anche aderenti ai Giovani Democratici salvo diversa esplica indicazione all’atto del tesseramento.
    3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al presente Statuto.

     

    CAPO VI – Principi della gestione finanziaria

     

    Articolo 37

    (Tesoriere)

    1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
    2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
    3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.
    4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
    5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
    6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del partito.

     

    Articolo 38

    (Collegio sindacale)

    1. L’Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.
    2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
    3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

     

    Articolo 39

    (Finanziamento)

    1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
    2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

     

    Articolo 40

    (Federalismo delle risorse)

    1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
    2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali, i proventi delle feste democratiche, del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale. La ripartizione delle risorse tra i livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli è stabilita dai Regolamenti finanziari regionali in coerenza con i principi contenuti nel Regolamento finanziario nazionale.
    3. In ragione della specificità della Circoscrizione Estero, stante l’inapplicabilità del precedente comma 2, il Partito Democratico può erogare annualmente le risorse necessarie alle attività politiche della Circoscrizione Estero.
    4. Ogni anno il Tesoriere nazionale, all’atto della presentazione del bilancio preventivo, avanza una specifica proposta di gestione delle risorse raccolte mediante il 2×1000 di legge, indicando i criteri di ripartizione ai territori in Italia e all’estero e gli eventuali incentivi legati ai singoli obiettivi di raccolta.

     

    Articolo 41

    (Bilancio)

    1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 15 giugno.
    2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.
    3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 44 e al verbale di approvazione della Direzione nazionale, come previsto dalla normativa vigente. Si dispone che in apposita sezione del sito internet del Partito Democratico, siano riportati i dettagli delle voci costituenti il bilancio, nonché ogni informazione utile a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza cui il Partito si ispira.
    4. Il Partito Democratico si dota di un proprio Report di sostenibilità secondo le linee guida internazionali del GRI – Global Reporting Initiative e prendendo a riferimento gli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU (Sdgs).

     

    Articolo 42

    (Regolamento finanziario)

    1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico.

     

    Articolo 43

    (Comitato di tesoreria)

    1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dalla Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea nazionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, nel rispetto della rappresentanza di genere, tra persone che presentino i requisiti di onorabilità richiesti dall’ordinamento nazionale per svolgere l’incarico di revisore, e una professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
    2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli alla Direzione Nazionale per l’approvazione.
    3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

     

    Articolo 44

    (Controllo contabile)

    1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione viene nominata dalla Segreteria nazionale.

     

    CAPO VII – Procedure e organi di garanzia

     

    Articolo 45

    (Commissioni di garanzia)

    1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito Democratico e alla piattaforma digitale di cui all’articolo 30 comma 7 comprese le iscrizioni online, sono svolte unicamente dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e dalle Commissioni provinciali di Garanzia, sulla base delle rispettive competenze territoriali e per materia. E’ fatto obbligo costituire le Commissioni di Garanzia nazionale, regionali e provinciali.
    2. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
    3. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
    4. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e delle Commissioni di Garanzia provinciali sono eletti dall’Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione nazionale è composta da nove membri.
    5. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che può essere eletto una sola volta.
    6. Il Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia, approvato dalla Direzione nazionale, disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

     

    Articolo 46

    (Norme per la trasparenza e per l’applicazione del Codice etico)

    1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.
    2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione Nazionale di Garanzia. La Commissione Nazionale di Garanzia, ove necessario, presenta alla Direzione Nazionale proposte di modifica o di integrazione del Codice etico.
    3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali. I candidati devono altresì presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti e, per gli eletti, di esclusione dai gruppi del PD. Le Commissioni di Garanzia verificano la tracciabilità, il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonché dal Regolamento elettorale del PD.
    4. La Commissione di Garanzia territorialmente competente verifica che tutti i candidati nelle liste del PD prima dell’accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché gli atti previsti dal Regolamento finanziario, che garantiscono la contribuzione al PD.
    5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono dall’anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia. L’elenco di tali iscritti è reso pubblico nell’apposita sezione trasparenza del sito internet del PD, dedicata al bilancio di cui all’art. 41 del presente Statuto.
    6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti sono istituite le Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. Ciascun eletto , all’atto della sua elezione, deposita presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente il proprio stato patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione.
    7. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.
    8. La Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
    9. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano o di una Commissione provinciale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

     

    Articolo 47

    (Ricorsi e garanzie)

    1. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome. Nessun iscritto/a al partito può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell’esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto, fermo restando l’obbligo dell’osservanza dei doveri statutari e del rispetto dei diritti degli altri iscritti.
    2. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti approvati dalla Direzione nazionale.
    3. L’iscritto/a o l’elettore/elettrice contro il quale viene chiesta l’apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L’iscritto/a o elettore/elettrice ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di Garanzia di livello superiore, sino alla Commissione nazionale di Garanzia, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.
    4. Avverso le decisioni delle Commissioni territoriali costituite a livello provinciale è ammesso il ricorso alle Commissioni regionali che si pronunciano in via definitiva, salvo i casi in cui è previsto il ricorso alla Commissione nazionale.
    5. Avverso le decisioni delle Commissioni di Garanzia delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e della Valle D’Aosta è ammesso il ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia.
    6. Le Commissioni di Garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano deliberano in prima istanza i ricorsi riguardanti violazioni allo Statuto e al codice etico degli eletti e dei suoi rappresentanti nelle Assemblee e nelle Istituzioni regionali, in seconda istanza dei componenti delle Assemblee e nelle Istituzioni provinciali e comunali.
    7. Le Commissioni di Garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno altresì competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali e locali. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di Garanzia.
    8. La Commissione nazionale di Garanzia è competente:
      1. in unica istanza per tutte le questioni attinenti: l’elezione e il corretto funzionamento degli organi nazionali, l’ammissione delle candidature a Segretario nazionale e la relativa elezione, gli eletti a livello nazionale ed europeo;
      2. in seconda istanza per gli eletti a livello regionale; per l’esame e la deliberazione dei ricorsi riguardanti azioni e principi in violazione dello Statuto e del codice etico delle ripartizioni del partito all’estero e dell’organizzazione giovanile; per tutti gli altri ricorsi decisi in primo grado dalle Commissioni regionali di Garanzia.
    9. Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a trenta giorni, garantendo comunque l’esito definitivo dei ricorsi entro sessanta giorni dall’inizio della procedura. Detti termini sono sospesi di norma dal 1 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. Qualora le Commissioni di Garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati dalla Commissione di Garanzia di livello superiore, che delibera entro il termine dei trenta giorni successivi al ricevimento degli atti e provvede a segnalare agli organismi dirigenti del Partito l’omissione di quella Commissione che non ha deliberato.
    10. Nel caso di impossibilità di funzionamento delle Commissioni per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla Commissione del livello territoriale immediatamente superiore, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. La relativa Assemblea, entro novanta giorni procede all’elezione della nuova Commissione e qualora questa non proceda alla ricostituzione della Commissione, la relativa Direzione, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, procede alla elezione della nuova Commissione, salvo ratifica della relativa Assemblea.
    11. Le Commissioni responsabili di ripetute omissioni dei compiti loro affidati dallo Statuto e dal regolamento, ovvero di grave danno al Partito o uso improprio di dati personali, sono passibili di scioglimento in analogia a quanto previsto dallo Statuto all’art. 23, comma 1. La proposta di scioglimento può essere presentata anche dalla stessa Commissione nazionale di Garanzia.

     

    Articolo 48

    (Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi)

    1. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
    2. A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire, anche via fax o e-mail, presso il luogo o all’indirizzo ufficiale della competente Commissione di Garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e più ridotti termini previsti dai regolamenti per l’elezione delle assemblee rappresentative interne e lo svolgimento di elezioni primarie. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all’invio alla Commissione di Garanzia, inviarne copia alla controparte.
    3. Le Commissioni, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l’esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall’inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una Commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, può rinviare alla Commissione nazionale di Garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso.
    4. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento o Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria, può presentare ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia che, in caso di necessità, può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione in oggetto.
    5. Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della Commissione di Garanzia competente.
    6. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia, approvato dalla Direzione nazionale.

     

    Articolo 49

    (Sanzioni disciplinari)

    1. Le Commissioni di Garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonché del Codice etico, in misura proporzionale al danno recato al partito.
    2. Le sanzioni disciplinari sono:
      1. il richiamo scritto;
      2. la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all’interno del partito;
      3. la sospensione dal partito per un periodo da un mese a due anni;
      4. la cancellazione dall’anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori.
    3. Le modalità in cui le sanzioni vengono comminate sono disciplinate dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia approvato dalla Direzione nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     

    Articolo 50

    (Tenuta degli albi e loro pubblicità)

    1. Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:
      1. la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come dell’Anagrafe degli iscritti;
      2. le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito;
      3. le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.

     

    Articolo 51

    (Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)

    1. Le modifiche del presente Statuto, comprese quelle della denominazione e del simbolo, sono approvate dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
    2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno 100 (cento) componenti l’Assemblea nazionale.
    3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell’articolo 34 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.

     

    Articolo 52

    (Attuazione dello Statuto)

    1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso di contrasto o di difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali.

     

    CAPO VIII – Norme transitorie e finali

     

    Articolo 53

    (Regolamenti)

    1. Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati.

     

    Articolo 54

    (Adeguamenti Statuti regionali)

    1. Entro trenta giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie nazionali le Assemblee regionali provvedono all’adeguamento dei rispettivi Statuti, in coerenza che le modifiche apportate dall’Assemblea nazionale del 17 Novembre 2019, previo parere di conformità da parte della Commissione di Garanzia Nazionale. Decorso il periodo dei 30 (trenta) giorni le norme incompatibili non sono comunque applicabili e si applicano direttamente le norme dello Statuto nazionale.

     

    Articolo 55
    (Disposizione transitoria e finale)

    Al fine di garantire il rispetto delle modalità di celebrazione del Congresso e di attuare il processo di apertura del Partito Democratico attraverso la realizzazione di un processo costituente, secondo quanto definito dalla deliberazione della Direzione nazionale riunitasi a Roma il 28.10.2022, in sede di prima applicazione dell’articolo 12 del presente Statuto il Congresso in
    programma nel 2023 si svolgerà secondo le seguenti modalità e tempistiche:

    • 55.1. Prima fase: percorso costituente e partecipazione.
    • 55.1.1 Possono prendere parte al processo costituente:
      a. gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l’adesione
      per l’anno 2022;
      b. gli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai
      movimenti civici che con deliberazione dei propri organismi dirigenti aderiscano
      al processo costituente;
      c. i cittadini che affermano la volontà di partecipare al processo costituente,
      sottoscrivendo l’appello alla partecipazione con una adesione certificata, anche nella modalità on-line, che può prevedere la raccolta di un contributo
      volontario a partire dall’importo di 1 euro.
    • 55.1.2. Sarà sempre possibile aderire al processo costituente entro la data
      fissata per la conclusione della fase congressuale di discussione delle
      piattaforme politico programmatiche con il voto degli iscritti sulle candidature a Segretario/a nazionale.
    • 55.1.3. Il percorso si svolgerà in tutto il territorio nazionale e attraverso
      l’organizzazione del PD estero e sarà coordinato in ogni realtà territoriale
      dalle federazioni del Partito Democratico, che fungono da Comitati promotori
      costituenti, aprendosi alla partecipazione di rappresentanti dei partiti e
      movimenti e cittadini che prendono parte al processo costituente, in analogia
      col Comitato nazionale costituente di cui al punto 55.2.1 del presente articolo.
    • 55.1.4. Nell’ambito del percorso costituente, i partecipanti saranno chiamati a esprimersi su una serie di nodi politici essenziali che dovranno riguardare i
      valori fondanti, la missione, la forma partito e le modalità di organizzazione
      dell’attività politica, la proposta politica del Partito. A tale scopo la
      Segreteria nazionale, su mandato della Direzione nazionale, mette a punto
      strumenti che facilitino la partecipazione e la discussione nei circoli e
      consentano l’espressione della volontà di ogni singolo aderente al percorso,
      anche attraverso la promozione di assemblee aperte, che, a livello centrale e
      territoriale, potranno essere organizzate anche dal Comitato di cui al
      successivo punto 55.2.1 del presente articolo, dai Comitati promotori
      costituenti a livello territoriale, dai circoli del Pd, dai soggetti organizzati
      e dai cittadini che prendono parte al processo costituente.

    55.1.5. Possono partecipare alla prima fase delle operazioni congressuali gli
    iscritti e le iscritte al Partito Democratico.
    A tali fini:

    • i partecipanti al processo costituente di cui all’art. 55.1.1, lett. b)
      acquisiscono lo status di iscritti al Partito nel momento in cui partecipano
      alle operazioni di voto nella prima fase congressuale di cui al punto 55.3.5
      lett. a) del presente articolo, ovvero all’atto della presentazione o della
      sottoscrizione di candidature al congresso di cui al punto 55.3.3 del presente
      articolo, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per il Congresso, che dovranno comunque prevedere la verifica del versamento della quota di iscrizione per il 2022 al proprio partito o movimento politico, nonché dell’iscrizione,
      entro il 31 gennaio 2023, al Partito Democratico, anche attraverso la
      sottoscrizione di un impegno formale all’iscrizione all’avvio della campagna di
      tesseramento 2023;
    • gli iscritti di cui all’art. 55.1.1, lett. a) possono rinnovare l’iscrizione
      entro la data di celebrazione del congresso del circolo al quale sono iscritti;

    i nuovi iscritti possono effettuare l’iscrizione presso i circoli del Partito
    Democratico ovvero on line entro il 31 gennaio 2023.

    55.2. Manifesto dei valori e dei princìpi.

    55.2.1. La Direzione nazionale del PD, su proposta del Segretario nazionale,
    sentita la Presidente del Partito, la Portavoce della Conferenza delle Donne
    Democratiche e il Coordinamento dei Giovani Democratici e assicurando l’adeguato coinvolgimento dei soggetti che prendono parte al percorso costituente, nomina un Comitato costituente nazionale composto da personalità iscritte e non
    iscritte al PD, rappresentative del mondo del lavoro, delle professioni, dell’impresa, della cultura, dell’università e della ricerca, dell’associazionismo, dell’innovazione sociale e ambientale, delle amministrazioni locali, composto secondo criteri di parità di genere, equilibrio generazionale e pluralismo politico, con il compito di redigere il Manifesto dei principi e dei valori fondanti del Partito, a partire dalle positive intuizioni presenti nel manifesto dei valori adottato alla fondazione del PD.

    55.2.2. La proposta di Manifesto dei valori e dei princìpi recepisce le
    indicazioni provenienti dai partecipanti al percorso costituente ai sensi del
    punto 55.1.3 del presente articolo con particolare riferimento alla
    consultazione dei territori e degli aderenti, ed è sottoposta all’approvazione
    dell’Assemblea nazionale costituente di cui al successivo punto 55.2.3.

    55.2.3. La prima fase del percorso costituente dovrà avere termine entro il 22
    gennaio 2023, con l’approvazione del Manifesto dei valori e dei principi da
    parte dell’Assemblea costituente nazionale aperta agli aderenti al percorso
    costituente in una percentuale pari al 20% dei componenti, secondo criteri
    approvati dalla Direzione nazionale del PD, e con l’indizione del Congresso
    nazionale costituente e l’approvazione del Regolamento per il Congresso.

    55.3. Adempimenti e cronoprogramma.

    55.3.1. La Direzione nazionale nomina il Comitato di cui all’art. 55.2.1 e la
    Commissione per il Congresso, indicando altresì i criteri attraverso i quali
    verrà integrata con i rappresentanti degli aderenti al percorso costituente,

    entro il limite del 20% del totale dei componenti.

    55.3.2. La prima fase del percorso costituente dovrà avere termine entro il 22
    gennaio 2023, con l’approvazione del Manifesto dei valori e dei princìpi,
    l’indizione del Congresso nazionale costituente e l’approvazione del Regolamento
    per il Congresso da parte dell’Assemblea nazionale costituente.

    55.3.3. Il Regolamento congressuale dovrà prevedere che le candidature alla
    Segreteria nazionale dovranno essere presentate entro il 27 gennaio 2023, e che
    le sottoscrizioni e la loro trasmissione potranno avvenire anche per via
    telematica.

    55.3.4. Per essere ammesse alla fase del procedimento elettorale, le candidature
    a Segretario nazionale devono essere sottoscritte da almeno il 20% dei
    componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso
    tra 2.000 (duemila) e 3.000 (tremila), distribuiti in almeno 12 (dodici) regioni
    e con minimo 60 (sessanta) sottoscrittori per ciascuna regione. A questo fine la
    Circoscrizione Estero è equiparata ad un’unica regione.

    55.3.5. Il successivo procedimento congressuale sarà articolato in due fasi:

    1. a) nella prima fase, da concludersi entro il 12 febbraio 2023, si discutono le
      piattaforme politico-programmatiche con il voto degli iscritti sulle candidature
      a Segretario/a nazionale;
    2. b) nella seconda vengono convocate le Primarie per la scelta del/della
      Segretario/a nazionale tra i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior
      numero di voti tra gli iscritti nella prima fase, che si svolgeranno entro il 19
      febbraio 2023. La prima seduta della nuova Assemblea nazionale dovrà tenersi
      entro la settimana successiva alla data di celebrazione delle Primarie.

    55.3.6. Limitatamente al Congresso 2023, l’art. 6, comma 2, è sostituito dal
    seguente:
    “2. L’Assemblea nazionale è infine integrata da un numero variabile di
    componenti, espressione delle candidature alla Segreteria nazionale, non ammesse
    alla votazione presso gli elettori. Ai candidati alla carica di Segretario
    nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre
    candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare, nel rispetto della
    parità di genere, un numero di persone pari a tre per ogni punto percentuale di
    voti ottenuti su quelli validamente espressi in occasione della consultazione
    preventiva tra gli iscritti, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari
    almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.”

    55.3.7. Qualora eccezionali circostanze lo richiedano, ovvero in considerazione
    delle date in cui si terranno le elezioni regionali, e fermo restando il
    rispetto della fase costituente, la Direzione nazionale può stabilire
    modificazioni del calendario congressuale.

    55.3.8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento
    alle norme contenute nello Statuto.