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Legge di Riforma del Terzo Settore

In gran parte delle riforme realizzate da Parlamento e Governo si è messo al centro il ruolo del terzo settore. Questo è avvenutoin conformità con lo spirito della Costituzione relativo al principio di sussidiarietà. Esso è un principio costituzionale fondamentale. Infatti, promuove l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento delle attività di interesse generale.

Associazioni Terzo settore

Cos’è dunque il Terzo settore? L’articolo 18 della Costituzione sancisce che “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.

Un diritto basilare per ogni Stato liberale. Alcune associazioni assumono, però, un rilievo particolare per il loro contributo pubblico.
Il terzo settore è in realtà una costellazione, rappresentando una delle risorse più variegate e importanti del tessuto socio-economico italiano, anche sotto il profilo della tutela sociale. Il 38 per cento ha natura mutualistica, orientando la propria attività sui bisogni degli associati. La maggioranza è, invece, tesa al benessere della collettività. La stragrande maggioranza di queste associazioni – i due terzi – ha entrate inferiori ai 30 mila euro.
Obiettivo naturale della legislatura è stato dunque quello di dare sistematicità e organicità a quel mondo che definiamo terzo settore:

300 mila associazioni,

1 milione di lavoratori,

oltre 5 milioni di volontari

Si tratta di cittadini motivati quotidianamente a dedicare una parte del loro tempo ad attività di volontariato a sostegno della comunità.

 

Riforma Terzo settore

Ciò è avvenuto con la legge delega per la “riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile”. Una legge all’insegna della partecipazione: sul primo testo emanato del Governo si è infatti aperta una consultazione onlineche ha coinvolto oltre mille soggetti.
Fulcro principale della nuova normativa è sicuramente la definizione “in positivo” di terzo settore. Non più mera attività “non-profit”, ma “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Enti che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

Vengono esplicitamente esclusi dal novero i partiti politici, le fondazioni bancarie, i sindacati, gli organismi di rappresentanza professionali e quelli categoriali.

Da questa definizione sono stati poi elaborati i principi e criteri direttivi entro cui emanare il corpus normativo sul terzo settore:

  • la revisione del Codice civile in ordine alla disciplina sulle associazioni e sulle fondazioni in vista della semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
  • l’istituzione di un registro unico del terzo settore, per superare la molteplicità dei registri locali e nazionali;
  • la riforma organica della disciplina in materia di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione dell’iniziativa volontaristica;
  • il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato;
  • il rilancio dell’impresa sociale come organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità civiche, solidaristiche e di mutuo soccorso di cui alla legge e che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale;
  • la riforma della disciplina del servizio civile per la realizzazione del “servizio civile universale”;
  • la riforma dell’istituto del 5 per mille, raccordando la disciplina civilistica con quella tributaria.

Registro del terzo settore

La disciplina attuativa è stata tradotta nei decreti legislativi sul Codice del terzo settore, sull’impresa sociale, sul 5 per mille e sul servizio civile universale.
Con il nuovo Codice del terzo settore si provvede al riordino di tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore, che saranno iscritti al “Registro unico nazionale del Terzo settore”, un unico punto di riferimento, monitorato e gestito dalle Regioni ma su un’unica piattaforma nazionale che farà capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’iscrizione al registro sarà vincolante per accedere ai benefici della legge. Il Codice prevede diverse misure di promozione e sostegno per gli enti iscritti, oltre che attività di monitoraggio, vigilanza e controllo. La nuova normativa mette a disposizione del Terzo Settore risorse pari a 190 milioni da investire in nuovi incentivi fiscali, nella nascita di un Fondo progetti innovativi, nello sviluppo del Social bonus, nel lancio dei Titoli di solidarietà.

Campi di attività delle imprese sociali

Il decreto sulla nuova disciplina dell’impresa sociale definisce tale “tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
Il decreto amplia i campi di attività delle imprese sociali, allargandole a settori come il commercio equo, l’alloggio sociale, il microcredito, l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e l’agricoltura sociale.
La nuova disciplina prevede anche una misura di incentivo agli investimenti simile a quella delle start up innovative: chi investe in queste imprese potrà riavere – tramite deduzione o detrazione – il 30% delle risorse investite.

5 per mille al Terzo settore

La nuova disciplina del 5 per mille, rispetto alla precedente, allarga la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale.
Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio:

  1. il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
  2. il finanziamento della ricerca sanitaria;
  3. il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  4. il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
  5. la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Le nuove norme propongono un meccanismo di erogazione più veloce e strumenti di trasparenza che rendano conto ai cittadini di come gli enti impiegheranno queste risorse. Occorre sottolineare come per l’attuazione di questa importante riforma, già nella legge di stabilità 2015, si è proceduto ad innalzare il limite per la deducibilità e la detraibilità delle erogazioni liberali e a stanziare 500 milioni di euro a sostegno di questo strumento.

Servizio civile

Il servizio civile diviene universale, ovvero punta ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare competenze utili a migliorare la loro occupabilità.
Le finalità del servizio civile universale sono perseguite mediante programmi di intervento nei settori…

  • dell’assistenza,
  • della protezione civile,
  • del patrimonio ambientale,
  • della riqualificazione urbana,
  • del patrimonio storico, artistico e culturale,
  • dell’educazione e promozione culturale,
  • dello sport,
  • dell’agricoltura in zona di montagna e sociale,
  • della biodiversità,
  • della promozione della pace tra i popoli,
  • della nonviolenza e della difesa non armata,
  • della promozione e tutela dei diritti umani,
  • della cooperazione allo sviluppo,
  • della promozione della cultura italiana all’estero,
  • del sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Allo Stato sono attribuite le funzioni di programmazione, controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale, mentre le Regioni e le Province autonome partecipano alla realizzazione degli interventi di servizio civile negli ambiti di competenza.
Sarà necessario monitorare gli effetti della legge e dei decreti attuativi. È comunque indiscutibile la finalità della riforma di accompagnare e sostenere grandi cambiamenti, promuovendo l’innovazione e valorizzando il grande contributo del terzo settore ai mutamenti sociali del nostro Paese.

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