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Regolamento per il Congresso 2019

Scarica il Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale
 

Regolamento per l’elezione del Segretario
e dell’Asseblea nazionale


 
La Direzione del Partito Democratico, riunitasi il 28 novembre 2018, approva, ai sensi dell’art. 9 comma 1 dello Statuto, il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale.
 

Articolo 1
(Convocazione del procedimento elettorale)

  1. La Convenzione nazionale del Partito Democratico è convocata per il giorno 2 febbraio 2019.
  2. Le Convenzioni provinciali si dovranno svolgere il 29 o il 30 gennaio 2019
  3. La Convenzione nazionale si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario e del confronto sulle relative linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto.
  4. La data di svolgimento dell’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale è fissata per il giorno 3 marzo 2019. Si vota dalle ore 8,00 alle ore 20,00

 

Articolo 2
(Commissione nazionale, Commissioni regionali e Commissioni provinciali)

  1. La Commissione nazionale per il Congresso, eletta dalla Direzione nazionale il 17 novembre 2018, sarà integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature ammesse, con solo diritto di parola. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione nazionale di Garanzia, o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione nazionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l’Assemblea nazionale.
  2. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
  3. In ciascuna circoscrizione regionale viene istituita, nel rispetto della parità di genere, una Commissione regionale per il Congresso, composta da 11 membri, che sarà integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a Segretario nazionale ammesse, con solo diritto di parola. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione regionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione regionale, su proposta del Segretario regionale, viene eletta dalla Direzione regionale con la maggioranza dei due terzi dei votanti entro il 4 dicembre 2018. Se la Direzione regionale non è in carica, provvede l’Assemblea regionale con la medesima maggioranza. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione regionale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l’Assemblea nazionale. Nelle regioni in cui le Primarie per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale – ai sensi del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale il 16 settembre 2018 – non sono ancora state celebrate alla data di approvazione del presente Regolamento, restano in carica le Commissioni regionali per il Congresso già elette dall’organismo competente.
  4. Le Direzioni provinciali o territoriali eleggono, entro il 4 dicembre 2018, su proposta del Segretario provinciale e con la maggioranza dei due terzi dei votanti, la Commissione provinciale per il Congresso formata, nel rispetto della parità di genere, da 5 a 11 componenti – e in ogni caso da un numero dispari di componenti – e successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a Segretario nazionale ammesse, con solo diritto di parola. Se la Direzione provinciale non è in carica, provvede l’Assemblea provinciale con la medesima maggioranza. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione provinciale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente. Al fine di garantire la massima imparzialità nei suoi lavori, è fatto divieto ai membri della Commissione provinciale per il Congresso, a pena di decadenza, di avanzare e sottoscrivere candidature per il Segretario e per l’Assemblea nazionale. Nelle Federazioni provinciali o territoriali in cui i Congressi – ai sensi del Regolamento – quadro approvato dalla Direzione nazionale il 16 settembre 2018 – non sono stati ancora celebrati alla data di approvazione del presente Regolamento, restano in carica le Commissioni provinciali per il Congresso già elette dall’organismo competente.
  5. In caso di mancata elezione, entro il 4 dicembre 2018, di una o più Commissioni regionali, provvede la Commissione nazionale entro il 6 dicembre 2018.
  6. In caso di mancata elezione, entro il 4 dicembre 2018, di una o più Commissioni provinciali, provvede la Commissione regionale entro il 6 dicembre 2018 o, in caso di sua inottemperanza, la Commissione nazionale.

 

Articolo 3
(Presentazione delle candidature a Segretario nazionale)

  1. Entro le ore 18,00 del 12 dicembre 2018 vengono depositate presso la Commissione nazionale per il Congresso le candidature a Segretario nazionale e le relative linee politicoprogrammatiche.
  2. Tutte le candidature devono essere sottoscritte: da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea nazionale uscente oppure da un numero di iscritti compreso tra 1.500 e 2.000, distribuiti in non meno di cinque regioni appartenenti ad almeno tre delle cinque circoscrizioni elettorali per il Parlamento europeo.
  3. La Commissione nazionale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politicoprogrammatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
  4. L’ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio nazionale, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche nel corso delle riunioni di Circolo e delle Convenzioni provinciali.

 

Articolo 4
(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per la pre-selezione delle candidature a Segretario nazionale)

  1. Le Riunioni di circolo si svolgono dal 7 gennaio 2019 al 23 gennaio 2019.
  2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle Riunioni di Circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere delegati ad una Convenzione di livello superiore, tutti gli iscritti al PD presenti nelle Anagrafi certificate 2017 e che abbiano rinnovato l’adesione al PD per l’anno 2018 entro il giorno di celebrazione della Riunione del proprio Circolo, nonché tutti i nuovi iscritti alla data di approvazione del presente Regolamento e gli iscritti online dal 3 dicembre alle ore 12,00 del 21 dicembre 2018.
  3. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del Segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della presidenza un membro della Commissione provinciale per il Congresso, o un suo delegato, che può essere scelto anche fra gli iscritti del Circolo e che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
  4. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati, nell’ordine di cui al comma 4 dell’art. 3 del presente Regolamento, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
  5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
  6. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell’assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
  7. Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione provinciale, collegate alle candidature alla Segreteria nazionale. È ammessa la presentazione di una sola lista di delegati per ogni candidato a Segretario. Nella sua composizione, ciascuna lista deve rispettare il principio dell’alternanza di genere.
  8. Al termine delle votazioni per la selezione dei candidati a Segretario per le primarie, in ragione dei voti ottenuti da ogni singolo candidato, ogni Circolo elegge i propri delegati alla Convenzione provinciale. È compito della Commissione provinciale per il Congresso stabilire il numero dei delegati alla Convenzione provinciale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione nazionale con apposita delibera.
  9. La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti al Circolo prima del suo svolgimento, e deve indicare il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque, di preferenza dopo le 18,00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
  10. È compito della Commissione nazionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nelle votazioni previste nelle riunioni di Circolo.

 

Articolo 5
(Modalità di svolgimento delle Convenzioni provinciali)

  1. La Convenzione provinciale è costituita dall’insieme dei delegati eletti dalle riunioni di Circolo.
  2. La convocazione della Convenzione provinciale deve essere comunicata in modo congruo a tutti i delegati prima del suo svolgimento e deve contenere il giorno e l’orario di inizio della seduta e il programma dei lavori.
  3. In apertura della Convenzione provinciale, su proposta del Segretario provinciale, viene costituita e messa ai voti una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori, e che veda la presenza di un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro – o un delegato – della Commissione regionale, che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
  4. Subito dopo la costituzione della Presidenza, vengono presentate le linee politicoprogrammatiche collegate ai candidati, secondo l’ordine di cui all’art. 3, comma 4 del presente Regolamento, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione.
  5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Convenzioni provinciali devono garantire la più ampia possibilità di intervento ai delegati, secondo le modalità previste per le Riunioni di Circolo.
  6. Nel corso dello svolgimento della Convenzione provinciale, ed entro un termine fissato dalla Presidenza, vengono presentate le liste dei delegati alla Convenzione nazionale, collegate alla candidatura alla Segreteria nazionale.
  7. I delegati saranno assegnati a ciascuna lista proporzionalmente al numero dei voti ottenuti dai singoli candidati a Segretario in ogni Circolo della Federazione provinciale o territoriale, sulla base del metodo del quoziente naturale e dei migliori resti. Le liste dei delegati devono rispettare, nella propria composizione, il principio dell’alternanza di genere.
  8. Il numero dei delegati da eleggere in ciascuna Convenzione provinciale, ai fini della partecipazione alla Convenzione nazionale, è stabilito preventivamente dalla Commissione nazionale.
  9. È compito della Commissione provinciale per il Congresso stabilire il numero dei componenti della Convenzione provinciale nonché il numero di delegati da eleggere in ciascun Circolo in ragione della media degli iscritti degli anni 2016 e 2017.

 

Articolo 6
(Compiti della Commissione nazionale)

  1. La Commissione nazionale, eletta ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, procede entro il 19 dicembre 2018 alla definizione dei delegati alla Convenzione nazionale spettanti a ciascun Coordinamento provinciale/territoriale, assegnandone il 50% in ragione dei voti ottenuti dal Partito Democratico nelle elezioni politiche del 2018 per la Camera dei Deputati e il 50% in ragione della media degli iscritti degli anni 2016 e 2017. Non vengono attribuiti delegati in ragione degli iscritti alle Federazioni provinciali/territoriali i cui iscritti non risultano regolarmente certificati per l’anno 2017.
  2. La Commissione nazionale detta altresì i criteri di composizione delle Convenzioni provinciali, sulla base dei quali le Commissioni provinciali procederanno alla indicazione del numero dei delegati da eleggere in ciascuna Riunione di Circolo.
  3. La Commissione nazionale predispone il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nelle riunioni di Circolo e nelle Convenzioni provinciali.
  4. La Commissione nazionale promuove l’apertura della seconda fase del procedimento di elezione del Segretario nazionale e dell’Assemblea nazionale.
  5. La Commissione nazionale nomina, entro il 4 dicembre 2018, un comitato composto da sette membri che, secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente Regolamento, promuove e organizza la partecipazione al voto degli italiani all’estero.

 

Articolo 7
(Composizione della Convenzione nazionale)

  1. La Convenzione nazionale è composta da:
    1. 1.000 delegati eletti nelle Convenzioni provinciali. Ad ogni Coordinamento provinciale/territoriale è assegnato un minimo di due delegati;
    2. Dai delegati per funzione: il Presidente della Assemblea nazionale; i candidati alla carica di Segretario nazionale; i componenti della Commissione nazionale per il Congresso; il Presidente e i componenti della Commissione nazionale di Garanzia.

 

Articolo 8
(Svolgimento della Convenzione nazionale)

  1. In apertura della Convenzione nazionale, su proposta del Presidente della Assemblea nazionale, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che preveda la presenza di un rappresentante per ciascuna candidatura.
  2. Subito dopo la costituzione della Presidenza, la Commissione nazionale comunica ufficialmente i risultati delle votazioni svoltesi nelle Riunioni di Circolo e, sulla base di quanto stabilito dall’art. 9, comma 6, dello Statuto del PD, determina i candidati ammessi alla seconda fase del procedimento di elezione del Segretario nazionale.
  3. Le modalità e i tempi di svolgimento della Convenzione nazionale devono garantire la possibilità di intervento ai delegati.

 

Articolo 9
(Elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale)

  1. In attuazione dell’art. 9 dello Statuto del PD, la Commissione nazionale, entro il 10 gennaio 2019 determina il numero di seggi spettante ad ogni Circoscrizione regionale e la suddivisione dei Collegi e relativi seggi all’interno delle Circoscrizioni regionali.
  2. In ciascun Collegio possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi di una Circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun Collegio. Un iscritto può sottoscrivere una sola lista di candidati all’Assemblea nazionale presentata in uno dei Collegi ricompresi nella regione in cui è fissata la sua residenza.
  3. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l’elenco dei candidati presso la Commissione regionale per il Congresso, entro le ore 18,00 del 11 febbraio 2019. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, essa intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, le Commissioni regionali accertano l’accettazione del collegamento da parte del candidato alla Segreteria nazionale.
  4. Ciascuna Commissione regionale, accertati i collegamenti tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all’Assemblea nazionale, provvede alla stampa delle schede elettorali per ciascun Collegio, che saranno predisposte dalla Commissione nazionale.
  5. Ciascuna Commissione provinciale per il Congresso, entro il 5 febbraio 2019, determina il numero e l’ubicazione delle sezioni elettorali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale e demografica. Qualora sia possibile, è preferibile confermare i seggi utilizzati nel 2017 per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale. Entro il 12 febbraio 2019 ciascuna Commissione provinciale per il Congresso provvede a nominare per ogni seggio il Presidente e due scrutatori.
  6. I seggi assegnati a ciascun Collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste secondo il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del Collegio / numero dei seggi del Collegio), attribuendo tanti seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di Circoscrizione regionale assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non attribuiti sulla base del quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così assegnati vengono poi attribuiti ai Collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di Collegio.
  7. A conclusione delle operazioni di voto, in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei Collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati e i nomi degli eletti alla Commissione nazionale, proclama eletti i membri dell’Assemblea nazionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.
  8. I membri dell’Assemblea nazionale vengono eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista.

 

Articolo 10
(Diritto e modalità di voto)

  1. Possono partecipare al voto per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 dello Statuto del PD, ovvero le elettrici e gli elettori che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”.
  2. La Commissione nazionale predispone il modello per la registrazione degli elettori. Tale modello prevede, oltre al nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza dell’elettore, un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare. Il modello di registrazione contiene, altresì, l’esplicito consenso dell’elettore all’uso dei suoi recapiti.
  3. Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuto a esibire il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera elettorale e a devolvere un contributo di due euro destinato direttamente al territorio.
  4. Gli iscritti al Partito Democratico, in regola con il tesseramento, non sono tenuti al versamento del contributo di due euro, e sono automaticamente iscritti all’Albo delle elettrici e degli elettori.
  5. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.

 

Articolo 11
(Proclamazione dei risultati e del Segretario)

  1. La Commissione nazionale, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea nazionale entro 15 giorni.
  2. L’Assemblea nazionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione nazionale, elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea nazionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione nazionale e approvate dall’Assemblea.
  3. Il Presidente dell’Assemblea nazionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della Commissione nazionale, abbia riportato la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea nazionale.
  4. Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice , in quella stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

 

Articolo 12
(Anagrafe degli iscritti)

  1. La Direzione nazionale del Partito Democratico affida alla Commissione nazionale per il Congresso e alla Commissione nazionale di Garanzia la responsabilità di accesso e vigilanza sull’anagrafe degli iscritti e sull’Albo degli elettori.
  2. L’Anagrafe certificata di ogni Circolo deve contenere: a) gli iscritti presenti nelle Anagrafi certificate 2017 e che abbiano già rinnovato la propria adesione al PD per l’anno 2018; b) gli iscritti presenti nelle Anagrafi certificate 2017 che non hanno ancora rinnovato la propria adesione al PD per l’anno 2018. Tali iscritti, per poter partecipare con diritto di parola e di voto alle Riunioni di Circolo, e per poter essere delegati ad una Convenzione di livello superiore, dovranno rinnovare la propria adesione al PD entro il giorno di celebrazione della Riunione del proprio Circolo; c) i nuovi iscritti alla data di approvazione del presente Regolamento; d) gli iscritti online dal 3 dicembre alle ore 12,00 del 21 dicembre 2018.
  3. Le Commissioni provinciali hanno l’onere di acquisire le Anagrafi certificate 2017 degli iscritti al PD e devono altresì acquisire, entro il 10 dicembre 2018, le Anagrafi dei nuovi iscritti alla data di approvazione del presente Regolamento, che devono essere controfirmate e trasmesse alla stessa Commissione provinciale dal Segretario di ogni Circolo o da chi ne fa le veci. L’Anagrafe degli iscritti online dal 3 dicembre alle ore 12 del 21 dicembre 2018 deve essere certificata dalla Commissione nazionale per il Congresso e trasmessa alle Commissioni provinciali di competenza territoriale. Nel caso in cui, nell’ambito della Federazione provinciale/territoriale, il numero degli iscritti online sia superiore al 10% del numero degli iscritti certificati 2017, viene dato mandato alla Commissione nazionale di verificare tutte le nuove iscrizioni pervenute online e aprire un supplemento di verifica. In deroga all’art. 1, lettera b, del Regolamento delle iscrizioni online e dei Circoli online, l’iscrizione diventa effettiva in seguito alla certificazione da parte della Commissione nazionale.
  4. Le Commissioni provinciali hanno il compito di inserire tutte le Anagrafi nella banca dati nazionale, dopo la loro certificazione.
  5. Ai fini del calcolo della platea congressuale nazionale, faranno parte soltanto gli iscritti che nell’Anagrafe sono stati inseriti con i seguenti minimi requisiti: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o residenza. È preferibile che siano indicati anche un recapito cellulare ed un indirizzo di posta elettronica. Le Commissioni provinciali per il Congresso, in deroga all’art. 11 del Regolamento del Tesseramento, verificata la regolarità della composizione dell’Anagrafe dei nuovi iscritti 2018, le certificano con il voto favorevole dei due terzi dei componenti entro il 12 dicembre 2018. Le Anagrafi così certificate saranno inviate alla Commissione nazionale, unitamente alle Anagrafi certificate 2017. Ad ogni singolo Circolo sarà inviata l’Anagrafe certificata relativa agli iscritti di propria competenza, ivi compresi gli iscritti online certificati dalla commissione nazionale.
  6. La Commissione nazionale per il Congresso ha il compito di acquisire le Anagrafi nominative degli iscritti, avendo cura di garantire ai candidati, su basi paritarie, la possibilità di inviare proprie comunicazioni agli iscritti, tramite la stessa Commissione nazionale, secondo le modalità che saranno stabilite in un’apposita delibera.
  7. I Circoli hanno l’obbligo di presentare, all’atto dell’apertura delle Riunioni di circolo, al garante di cui all’art. 4, comma 4 del presente Regolamento, le Anagrafi complete e certificate dei propri iscritti aventi diritto di elettorato attivo.
  8. Gli elenchi non sono riproducibili, a pena delle sanzioni previste dallo Statuto, che saranno comminate dalla Commissione di Garanzia territorialmente competente. Restano salve le sanzioni penali, civili ed amministrative previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

 

Articolo 13
(Le garanzie)

  1. La Commissione nazionale per il Congresso provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
  2. Le Commissioni per il Congresso hanno il compito di garantire che la procedura di elezione alla carica di Segretario e di componente della Assemblea nazionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dal Regolamento, a tutte le mozioni politiche.
  3. Lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntato alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell’ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d), del Codice Etico.

 

Articolo 14
(Contenimento dei costi e mezzi di propaganda)

  1. Al fine di contenere i relativi costi, non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o delle liste che li sostengono, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, giornali, riviste o altri organi di stampa e comunicazione.
  2. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale e locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze o altri interventi di singoli candidati.
  3. È ammessa l’affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative che non superino i 70X100, purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Articolo 15
(Limiti di spesa e rendiconti)

  1. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l’importo di 200.000 euro per i candidati alla carica di Segretario nazionale.
  2. Per spese di campagna elettorale si intendono quelle relative: alla produzione, all’affitto o all’acquisto di materiali e mezzi di propaganda; alla distribuzione e diffusione di materiali e mezzi di propaganda; all’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche a carattere sociale, culturale e sportivo; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
  3. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
  4. Le spese per la propaganda elettorale, comprese quelle relative al contributo di sostenitori esterni, ovvero soggetti che a vario titolo sostengono direttamente o indirettamente il candidato, sono computate, ai fini del limite di spesa, tra le spese del candidato. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui al comma successivo e la relativa documentazione deve essere conservata, a cura dell’interessato o di un suo delegato, per almeno tre mesi successivi al giorno di celebrazione delle primarie, al fine dell’effettuazione dei relativi controlli.
  5. Entro il 5 aprile 2019 i candidati alla carica di Segretario nazionale trasmettono alla Commissione nazionale di Garanzia, personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo al contributo e servizi ricevuti, alle spese sostenute ed agli impegni assunti nel periodo intercorrente dalla presentazione e accettazione della loro candidatura sino al giorno di celebrazione delle primarie.
  6. I suddetti rendiconti devono evidenziare anche i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi di importo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
  7. È fatto obbligo di pubblicare sul sito del PD e sul proprio sito personale i rendiconti di raccolta fondi e di spesa. Non è consentito raccogliere fondi superiori alla spesa di previsione. Nel caso si verifichino eventuali eccedenze, esse devono essere devolute a un fondo speciale centralizzato, destinato alle iniziative politiche del PD.

 

Articolo 16
(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

  1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità delle anagrafi degli iscritti vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall’accadimento oggetto di contestazione, alle Commissioni provinciali per il Congresso territorialmente competenti che decidono, in prima istanza, entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza, vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alla Commissione regionale di Garanzia, che decide entro le successive 24 ore.
  2. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo e delle Convenzioni provinciali vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dall’accadimento oggetto di contestazione, alle Commissioni provinciali per il Congresso territorialmente competenti che decidono, in prima istanza, entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alle Commissioni regionali per il Congresso, che decidono in via definitiva entro le successive 24 ore.
  3. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione della Convenzione nazionale, sulla ammissione o mancata ammissione di candidature a Segretario nazionale e delle liste o di singoli candidati all’Assemblea nazionale, sulle procedure di voto e scrutinio delle Primarie, vanno rivolte in prima istanza, entro il termine perentorio di 24 ore dall’accadimento oggetto di contestazione, alla Commissione nazionale per il Congresso, che decide nelle successive 48 ore. In seconda istanza vanno rivolte, entro il termine perentorio di 24 ore dalla notifica della decisione di primo grado, alla Commissione nazionale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
  4. Le segnalazioni e i ricorsi devono essere presentati per iscritto, in modo quanto più possibile circostanziato, con la relativa documentazione allegata, utile al fine di comprovarne i contenuti e identificarne il presentatore.
  5. Restano salve le competenze delle Commissioni di Garanzia territoriali e regionali, e della Commissione nazionale di Garanzia previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia.

 

Articolo 17
(Norme di salvaguardia)

  1. I candidati alla Segreteria e all’Assemblea nazionale si impegnano: a) a riconoscere i risultati delle Riunioni di Circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione nazionale per il Congresso e dalla Commissione nazionale di Garanzia; b) a deferire all’atto dell’accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia, di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
  2. La Commissione nazionale per il Congresso interviene con apposite delibere, indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.

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