Si fa presente che, “tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile” (art. 3, comma 2, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515).
Pertanto siete invitati ad inserire sul manifesto il nome del Committente responsabile da identificare localmente. L’omissione determina una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00.
Si ricorda altresì che, l’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, stabilisce che “l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune”.
Pertanto siete invitati ad affiggere i manifesti esclusivamente negli spazi assegnati per la propaganda elettorale dai Comuni alla lista del Partito Democratico. L’affissione fuori dagli spazi assegnati, determina una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00 più la somma occorrente per la rimozione degli stessi.
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