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Delibera n. 54 – Ex articolo 2 comma 4 del Regolamento

La Commissione nazionale per il Congresso, riunitasi in data 31 marzo 2017,

– visto il ricorso presentato da parte di Ottaviano Vistocco;
considerato che:
– il ricorrente, nella sua dichiarata qualità di Presidente della Commissione provinciale di Garanzia del PD Avellino lamenta il mancato rispetto dell’art. 2, comma 4, del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale, nella parte in cui si prescrive che ai lavori della Commissione provinciale per il Congresso partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione provinciale di Garanzia, o un suo delegato;
– il ricorrente dichiara che, perdurando il mancato rispetto della suddetta norma, impugnerà tutti gli atti già deliberati dalla Commissione provinciale per il Congresso di Avellino, in quanto la stessa Commissione sarebbe illegittima nella sua composizione;
– che tale conclusione discenderebbe, a suo dire, dal fatto che il Presidente della Commissione di Garanzia provinciale dovrebbe ritenersi membro di diritto della Commissione provinciale per il Congresso.
Ritenuto che:
– l’art. 2 del Regolamento citato per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale prescrive che ai lavori delle Commissioni congressuali, ai vari livelli, partecipino in qualità di invitati i Presidenti delle Commissioni di Garanzia dei livelli territoriali corrispondenti, o loro delegati. Presupposto di tale norma è che le Commissioni di Garanzia in questione siano regolarmente costituite e in carica;
Рtale prescrizione ̬ confermata dalla Delibera n. 1 della Commissione nazionale del congresso, nella quale si specifica che il Presidente della Commissione nazionale di Garanzia, o suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione con funzioni consultive e senza diritto di voto;
– la funzione consultiva e senza diritto di voto discende direttamente dall’art. 39, comma 4 dello Statuto del PD, secondo il quale – proprio per le precipua funzione di garanzia, l’incarico di componente di una delle Commissioni di Garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico;
– il mancato rispetto dell’art. 2 comma 4 del regolamento congressuale, pertanto, espone la Commissione territoriale inadempiente a sanzioni da parte della Commissione nazionale per il Congresso, ma in nessun modo rende nulle o annullabili le decisioni e le Delibere assunte dalle stesse commissioni territoriali inadempienti, perché il Presidente della Commissione di Garanzia non è un membro di diritto delle stesse.Tanto premesso
delibera
  1. si intima la Commissione provinciale per il Congresso di Avellino di invitare, fin dalla sua prossima seduta, ai lavori della Commissione, il Presidente della Commissione provinciale di Garanzia – o suo delegato – qualora la stessa Commissione di Garanzia sia regolarmente costituita e in carica;
  2. restano salve tutte le decisioni e le deliberazioni assunte dalla Commissione provinciale per il Congresso di Avellino dalla sua costituzione alla data odierna.

Scarica la Delibera n. 54 – Ex articolo 2 comma 4 del Regolamento

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