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Regolamento del Tesseramento (2020)

Approvato dalla Direzione Nazionale il 18 gennaio 2020

Scarica il Regolamento del Tesseramento

Articolo 1

L’iscrizione al Partito è il presupposto all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto all’art. 4 comma 1, 2, 5, e 7.

Articolo 2

L’iscrizione è individuale. Al momento dell’iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 3

La Direzione nazionale su proposta del Tesoriere nazionale, sentita la Conferenza dei Segretari regionali, stabilisce la quota per l’iscrizione al Partito in euro 15,00. Eventuali quote aggiuntive decise a livello regionale, non devono superare il 150% della quota nazionale e pregiudicare i diritti dell’iscritto. Deroghe al presente tetto devono essere adeguatamente motivate dalle Direzione regionale.

Articolo 4

Il Dipartimento Organizzazione del Partito promuove ogni anno la campagna di iscrizione d’intesa con la Tesoreria nazionale, assicurando adeguata pubblicità.

Articolo 5

Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale può iscriversi fisicamente presso il circolo territoriale, d’ambiente, tematico, oppure attraverso i supporti informatici al circolo on-line, PuntoPd, e attraverso una apposita APP, secondo le modalità specificate dallo Statuto anche per ciò che riguarda l’esercizio degli “altri propri diritti” all’articolo 17 comma 2.

Articolo 6

Possono aderire ad un circolo territoriale coloro che risiedono nella porzione territoriale di competenza del circolo stesso. Possono aderire ad un circolo d’ambiente di lavoro o di studio, coloro i quali operano nell’azienda, ente o università presso cui si è costituito il circolo. Possono aderire ad un circolo tematico coloro i quali sono interessati allo specifico tema indipendentemente dalla residenza. Possono aderire al circolo online, al PuntoPD e attraverso la APP, tutti i cittadini domiciliati in Italia e all’estero, secondo lo specifico regolamento.

Articolo 7

Presso ogni Federazione provinciale/territoriale è costituito un Ufficio adesioni, nominato dall’organismo di garanzia del corrispondente livello organizzativo con il metodo del voto limitato. L’Ufficio adesioni redige l’anagrafe degli iscritti.

Articolo 8

L’iscrizione avviene di norma presso la sede del circolo mediante la sottoscrizione e il ritiro della tessera. Ogni circolo predispone un calendario per l’iscrizione al Partito assicurando adeguata e preventiva pubblicità a luogo e tempi di consegna. Responsabile è il segretario del circolo. Presso ogni circolo e’ costituito un Ufficio Adesioni nominato dal Direttivo del circolo rappresentativo del pluralismo interno, che affianca il Segretario del circolo per queste funzioni e nella consegna delle tessere. Allorquando, sulla base dello Statuto e del Codice etico, il Coordinamento del circolo ritenga che non vi siano i presupposti per il rilascio della tessera, è tenuto a comunicare all’ufficio provinciale/territoriale le generalità della persona a cui si intende rifiutare l’iscrizione e le motivazioni dell’avvenuto rifiuto, contemporaneamente alla comunicazione mensile degli iscritti.

Articolo 9

Unicamente in caso di comprovata impossibilità nel ritiro della tessera presso il circolo, il ritiro della tessera può avvenire presso l’ufficio adesioni della Federazione provinciale/territoriale, che immediatamente informerà il Circolo dell’avvenuta iscrizione.

Articolo 10

L’Ufficio adesioni di ogni Federazione provinciale/territoriale garantisce l’applicazione del presente regolamento e cura la costituzione dell’anagrafe degli iscritti acquisendo mensilmente l’elenco aggiornato degli iscritti di ogni circolo, e trasmetterà agli uffici regionale e nazionale l’andamento numerico del tesseramento. Al termine di ogni anno l’Ufficio adesioni di ogni Federazione provinciale/territoriale trasmette all’Ufficio adesioni regionale l’elenco degli iscritti. In caso di convocazione del congresso nazionale, regionale o di altro livello, si redige l’elenco degli iscritti aventi diritto al voto secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti per la celebrazione dei congressi suddetti.

Articolo 11

L’anagrafe redatta dall’Ufficio adesioni è certificata dalla Commissione provinciale di Garanzia che la ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti. L’anagrafe così certificata viene trasmessa all’Ufficio adesioni regionale e nazionale. Qualora la Commissione provinciale di Garanzia non certifichi l’anagrafe come precedentemente stabilito, sarà compito della Commissione regionale di Garanzia ratificarla con la stessa maggioranza.

Articolo 12

L’Ufficio adesioni nazionale presso il Dipartimento Organizzazione procede alla verifica delle anagrafi regionali. Ai fini del calcolo della platea congressuale nazionale faranno parte soltanto gli iscritti che nell’anagrafe sono stati inseriti con i seguenti minimi requisiti: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o residenza, numero di cellulare, a cui si aggiunge per completezza anche il numero di un documento di identità e l’assenso al trattamento dei dati personali ai fini delle comunicazioni del Partito.

Articolo 13

In caso di accertati elementi di irregolarità, incompletezza o anomalie dell’anagrafe il Dipartimento Organizzazione nazionale su delega del Segretario nazionale disporrà una verifica, e laddove lo si riterrà necessario, provvederà alla nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del Partito o di parti di esse.

Articolo 14

Per gli eletti nelle istituzioni presupposto al rilascio della tessera è l’avvenuto adempimento degli obblighi di contribuzione al Partito previsto dall’art. 29 comma 2 dello Statuto nonché dai regolamenti finanziari dei diversi livelli territoriali.

Articolo 15

Non è consentito il rilascio della tessera a persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altre formazioni politiche all’interno di organi istituzionali elettivi, ai sensi dell’art. 4 comma 8 dello Statuto.

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