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Regolamento Finanziario Nazionale

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Articolo 37 dello Statuto
Principi ispiratori

Il Regolamento Finanziario del partito ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali, e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione tale da assicurare in via continuativa l’equilibrio finanziario e patrimoniale.

Il Regolamento Finanziario assicura al Tesoriere gli strumenti per curare l’organizzazione amministrativa e contabile del partito e per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l’equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo.

A tal fine, il Regolamento Finanziario individua una procedura di spesa di tipo autorizzatorio fondata sul rispetto dei medesimi vincoli previsionali, vieppiù articolati per centri di spesa, da sottoporre a verifica periodica.

L’organizzazione amministrativa e contabile è informata alla compliance con le norme e le prassi comunitarie in materia di contabilità economico-patrimoniale, nonché di contabilità finanziaria per quanto attiene ai bilanci di previsione.

 

Articolo 1
Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le Unioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (le “Articolazioni Territoriali”), ai sensi dell’art. 37, comma 2, dello Statuto, nel rispetto della loro autonomia statutaria.

 

Articolo 2
Tesorieri e Regolamenti finanziari delle articolazioni territoriali e loro rapporti col Tesoriere nazionale

1. Ogni Articolazione Territoriale elegge un Tesoriere a cui è attribuita la legale rappresentanza dell’Articolazione stessa.

2. Gli Statuti regionali prevedono la adozione di un Regolamento finanziario regionale e stabiliscono i poteri attribuiti al Tesoriere. I regolamenti finanziari regionali devono essere conformi ai principi fondamentali del regolamento finanziario nazionale ed allo Statuto del partito.

3. Nell’ambito della sua attività di definizione dei rapporti con le Articolazioni Territoriali, in attuazione dell’art. 37 dello Statuto nazionale, il Tesoriere nazionale, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento finanziario delle singole Articolazioni Territoriali o di una sua modifica, attesta la conformità dei suddetti regolamenti finanziari, o delle modifiche, con i principi fondamentali del regolamento finanziario nazionale e con lo Statuto del PD.

 

Articolo 3
Principio dell’autofinanziamento

1. Nell’ambito di ogni regolamento finanziario delle Articolazioni Territoriali, ai fini dell’art. 2, comma 3, deve essere previsto che ogni Articolazione Territoriale sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative dirette all’autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale delle Articolazioni prevista dall’art 35 dello Statuto.

2. I Regolamenti finanziari delle Articolazioni Territoriali, ai medesimi fini di cui al comma precedente, debbono stabilire la ripartizione delle entrate di cui all’articolo successivo tra le diverse articolazioni del partito. Dalle quote associative, di cui al punto a) del successivo articolo, al livello regionale può essere attribuito al massimo il 10%.

 

Articolo 4
Le entrate

Le entrate del Partito Democratico sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione
b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico e dagli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali, in conformità all’art. 34 dello Statuto;
d) dai proventi delle manifestazioni e feste del Partito;
e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
f) da lasciti, legati e altre liberalità.

 

Articolo 5
Quota tessera di iscrizione

1. Gli iscritti e le iscritte hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota di iscrizione. Ogni anno la Direzione nazionale su proposta del Tesoriere nazionale, sentita la Conferenze dei Segretari regionali, stabilisce la quota per l’iscrizione al Partito. Tale quota è da intendersi come minima. Le quote di iscrizione saranno acquisite al patrimonio delle rispettive articolazioni territoriali nelle forme previste dall’art. 3.

 

Articolo 6
Erogazioni liberali

Ogni Articolazione Territoriale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti, e campagne di autofinanziamento, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti dai Regolamenti finanziari regionali e delle Province autonome.

 

Articolo 7
Contributo da eletti

1. I Parlamentari nazionali, aderenti ai Gruppi parlamentari del Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico, sono tenuti a versare al Partito un contributo definito d’intesa tra il Tesoriere nazionale ed i presidenti di ciascun gruppo parlamentare.

I Parlamentari europei, aderenti al Gruppo parlamentare europeo cui fa riferimento il Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico, sono tenuti a versare al Partito un contributo definito d’intesa tra il Tesoriere nazionale ed il rappresentante dei deputati al Parlamento Europeo del Partito Democratico.

2. Gli eletti nei Consigli Regionali e negli enti locali territoriali, aderenti ai gruppi del Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico, sono tenuti a versare ai corrispondenti livelli del partito un contributo mensile con le modalità definite nei rispettivi Regolamenti finanziari dell’Articolazione Territoriale.

3. Gli Eletti che rivestono incarichi in Organi parlamentari e/o nei Gruppi sono tenuti a versare al Partito un contributo definito d’intesa tra il Tesoriere nazionale ed i presidenti di ciascun gruppo parlamentare.

 

Articolo 8
Feste manifestazioni ed altri eventi

1. Ogni Articolazione Territoriale del Partito può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette anche al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno concordarsi i criteri di ripartizione degli eventuali proventi.

2. Il Comitato nazionale di Tesoreria determina la percentuale sugli eventuali avanzi di gestione derivanti dalla realizzazione delle Feste e degli eventi a carattere nazionale spettanti al Coordinamento Nazionale.

3. I marchi riferibili al partito possono essere usati dalle Articolazioni Territoriali, salvo opposizione del Legale Rappresentante del partito nazionale

 

Articolo 9
Modalità di spesa

1. Le modalità di spesa del partito si articolano secondo i principi, le regole e le metodologie tipiche della contabilità finanziaria, assicurando la compliance delle stesse con le norme e le prassi comunitarie.

2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo del partito ai sensi dell’art. 36 dello Statuto e, successivamente, assegna in via provvisoria, in base al bilancio preventivo stesso, le disponibilità a ciascun Centro di Spesa. I Centri di Spesa sono le unità organizzative provviste della facoltà di impegnare le risorse del Partito e saranno individuati dal Tesoriere nazionale.

3. Detta assegnazione avviene in seguito alla presentazione, da parte del responsabile di ciascun Centro di Spesa, di una previsione di spesa relativa al programma di attività politica.

4. La assegnazione delle disponibilità di spesa viene proposta dal Tesoriere ed approvata dal Comitato di Tesoreria e costituisce a sua volta vincolo che ciascun Centro di Spesa deve rispettare in via definitiva per il suo programma di attività.

5. Successivamente alla approvazione della assegnazione delle disponibilità per Centro di Spesa, ciascuna spesa potrà essere effettuata soltanto a seguito di proposta da sottoporre al Tesoriere che, con la sua autorizzazione, la trasformerà in impegno di spesa.

6. Ciascun programma di attività sarà sottoposto a revisione trimestrale da parte del Tesoriere Nazionale, indicando gli impegni assunti e le spese effettuate, onde verificarne la tenuta degli equilibri.

7. Detta verifica dovrà poi essere effettuata anche sul bilancio preventivo generale e sottoposta al Comitato di Tesoreria.

8. Il Tesoriere nazionale redige entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento un “Decalogo” contenente i criteri per approvare spese e impegni di spesa relativi alle trasferte sostenute per lo svolgimento delle attività a carico del bilancio del Partito stesso.

9. Per poter contabilizzare correttamente, nella contabilità economico-patrimoniale, i costi sostenuti occorre che gli stessi siano supportati da idonea documentazione contabile, anche nel rispetto della normativa fiscale applicabile (ordini, contratti, fatture, parcelle, etc).

 

Articolo 10
La Conferenza dei Tesorieri Regionali

1. È istituita la Conferenza dei Tesorieri regionali con il compito di coordinare, nel rispetto delle reciproche autonomie, l’attività amministrativa e finanziaria del Partito.

2. La Conferenza dei Tesorieri è composta dal Tesoriere nazionale e dai Tesorieri delle Articolazioni Territoriali (Tesorieri Regionali e Tesorieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano).

3. La Conferenza dei Tesorieri è convocata dal Tesoriere Nazionale e si riunisce almeno quattro volte all’anno per illustrare gli indirizzi della Tesoreria nazionale.

4. La Conferenza può essere convocata dal Tesoriere Nazionale anche a seguito della richiesta, nella quale siano ben specificati gli argomenti all’ordine del giorno da discutere, da parte di almeno 5 Tesorieri delle Articolazioni Territoriali.

5. La Conferenza dei Tesorieri regionali è presieduta da un Tesoriere regionale che dura in carica 1 anno.

 

Articolo 11
Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie

1. Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato all’articolazione del Partito dalla quale e nel cui interesse è stato stipulato.

2. Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nazionale e dai tesorieri delle articolazioni regionali devono avvenire principalmente tramite bonifici ed assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, delle norme antiriciclaggio e delle ulteriori norme di legge applicabili.

 

Articolo 12
Organizzazione amministrativa e contabile

1. La contabilità dell’attività del partito è tenuta conformemente ai principi della contabilità economico-patrimoniale previsti dalle norme del Codice Civile per le società per azioni, utilizza il metodo della partita doppia ed è informata alla compliance con le norme e le prassi comunitarie in materia. Annualmente viene elaborato il bilancio redatto in conformità all’art. 36 dello Statuto ed alle norme di legge specifiche per i partiti politici.

2. Il Tesoriere elabora un piano dei conti mediante il quale si attua la tenuta della contabilità, che è sottoposto alla approvazione del Comitato di Tesoreria e successivamente proposto a tutte le Articolazioni Territoriali del partito al fine di agevolare la omogeneità della amministrazione su tutto il territorio nazionale.

3. Il bilancio di previsione, nonché le revisioni trimestrali di tenuta degli equilibri, rispondono invece alle regole della contabilità finanziaria e sono esclusivamente funzionali alle modalità di spesa così come regolate all’art. 9.

4. In sede di redazione del bilancio annuale del partito sarà elaborato un prospetto di conciliazione del bilancio con le risultanze a consuntivo del bilancio di previsione, atto a verificare la coerenza degli aspetti finanziari con la rappresentazione del conto economico e degli assetti patrimoniali del partito.

 

Articolo 13
Bilancio preventivo e consuntivo

1. Le Articolazioni Territoriali, alle quali siano state erogate “contribuzioni in denaro” da parte della Tesoreria nazionale, dovranno trasmettere il bilancio consuntivo alla Tesoreria nazionale, entro 15 giorni dall’approvazione.

2. Il Tesoriere elabora il bilancio di previsione, in conformità all’art. 36 dello Statuto, conformemente ai principi, alle regole ed alle metodologie tipiche della contabilità finanziaria, la quale dovrà essere informata alla compliance con le norme e le prassi comunitarie in materia.

3. Alla fine dell’anno, un mese prima dell’approvazione del bilancio del partito, il Tesoriere elabora, unitamente al bilancio annuale, il rendiconto delle risultanze a consuntivo del bilancio di previsione ed il prospetto di conciliazione di cui al comma 4, dell’art. 12 e li sottopone alla approvazione del Comitato di Tesoreria.

4. Successivamente alla approvazione del rendiconto, il Tesoriere procede alla verifica del bilancio di previsione relativo all’anno in corso.

5. Nei Regolamenti finanziari delle Articolazioni Territoriali del partito, ai fini della conformità di cui all’art. 2, comma 3, dovrà essere prevista la redazione di un bilancio annuale elaborato in conformità ai criteri di redazione dei bilanci dei partiti politici.

 

Articolo 14
Rapporti di lavoro

1. I rapporti di lavoro con il Partito e le Articolazioni Territoriali sono disciplinati da un apposito Regolamento del personale.

 

Articolo 15
Pari opportunità

1. Nel rispetto delle norme di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157 è destinato alle iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica una quota pari almeno al cinque per cento dei rimborsi elettorali ricevuti. Inoltre, gli eletti e le elette a tutti i livelli potranno richiedere, come previsto dal comma 7 dell’articolo 5 dello Statuto, che un importo pari al cinque per cento del contributo da loro versato ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento, venga destinato alle stesse iniziative.

 

Articolo 16
Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nella Legge, con particolare formalizzazione di tutte le procedure e cautele funzionali al rispetto della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e sulle norme antiriciclaggio.

 

Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente Regolamento ha validità a decorrere dal 15 luglio 2008.

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