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Schirò: Le agevolazioni per gli impatriati che rientrano dopo il distacco all’estero

“Diritti – Per i lavoratori italiani distaccati all’estero che rientrano in Italia e si chiedono se possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori “impatriati”, sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 42 del 18 gennaio 2021.

Il quesito riguardava un cittadino italiano, laureato, che dopo aver lavorato in Italia dal 2013 al 14 febbraio 2016 alle dipendenze di una società italiana, con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 15 febbraio 2016 veniva distaccato presso una società del gruppo internazionale, con sede nella Repubblica Popolare Cinese, in virtù di contratto di lavoro locale, regolamentato dalla legislazione del Paese estero.

Il cittadino italiano aveva quindi riferito all’ADE che a decorrere dal 1° gennaio 2021, sarebbe stato assunto “nuovamente” in Italia dalla medesima società italiana, che lo aveva distaccato, con un nuovo contratto a tempo indeterminato; di essersi iscritto all’AIRE nel giugno 2016 (fino al 31 dicembre 2020) e che per il periodo trascorso nella RPC ivi concentrava il proprio centro degli interessi personali ed economici insieme alla moglie.

Il nostro connazionale ha chiesto quindi se avrebbe potuto usufruire del regime speciale dei lavoratori rimpatriati a decorrere dal periodo di imposta 2021.

Come è oramai noto il regime speciale per i lavoratori rimpatriati introdotto dal Decreto Legislativo n. 147 del 2015 – disposizione oggetto di numerose successive modifiche normative – ha previsto una tassazione agevolata (nella misura del 70% del reddito imponibile).

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che il nostro connazionale può accedere al beneficio fiscale se ovviamente rispetta i requisiti richiesti dalla normativa in vigore (che hanno a che fare con vincoli di residenza, lavoro e studio), precisando però che il beneficio fiscale nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro NON SPETTA in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato, ancorché con lo stesso datore di lavoro, costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

Inoltre l’Agenzia ha precisato che l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio”. Così in una nota Angela Schirò, deputata PD Estero:

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