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Statuto del PD Circoscrizione estero

Come modificato dall’Assemblea estero in data 16/11/2018
Scarica lo Statuto del PD Circoscrizione estero – formato .pdf (110k)
 

Parte I
Principi generali

 

Articolo 1
Principi del Partito Democratico nella Circoscrizione estero

  1. Lo Statuto della Circoscrizione estero del Partito Democratico (in seguito PD) richiama e rispetta i principi generali dettati dallo Statuto Nazionale del PD, del suo Manifesto dei Valori e del Codice Etico.
  2. Tutto ciò che non è espressamente regolato da questo Statuto è rimandato allo Statuto Nazionale del Partito Democratico, al suo Manifesto dei valori e al Codice etico.

 

Articolo 1-bis
Parità di genere

  1. La rappresentanza di genere è rispettata all’interno degli organismi rappresentativi ed esecutivi (inclusi Direttivi e Coordinamenti) del Partito Democratico Estero, a tutti i livelli, in ottemperanza all’articolo 2 del Codice Etico e all’articolo 1-ter dello Statuto Nazionale.
  2. Per parità di genere si intende 50%. Nel caso di organismi a composizione dispari, per parità di genere si intende l’approssimazione matematica più vicina al 50%
  3. Le commissioni di garanzia, a tutti i livelli del PD Estero, rispondono prontamente ai ricorsi per mancato rispetto delle norme in ordine alla parità di genere.

 

Articolo 1-ter
Voto telematico

Al fine di facilitare ed aumentare la partecipazione ai processi democratici nella circoscrizione estero, il voto telematico è concesso nei seguenti casi:

  • Elezioni primarie per l’elezione del segretario nazionale (ma non per la fase delle convenzioni circolo),
  • Votazioni dell’assemblea PD estero ed elezione del suo presidente
  • Votazioni per l’elezioni dei coordinatori di ripartizione
  • A livello di circolo, si raccomanda che votazioni ordinarie avvengano in seduta assembleare. il voto telematico è concesso esclusivamente in casi di urgenza adeguatamente motivati ed in ogni caso non per l’elezione di cariche monocratiche.

 

Parte II
Principi e soggetti della vita democratica del Partito nella Circoscrizione estero

 

Articolo 2
Principi della democrazia interna

  1. La Circoscrizione estero del Partito Democratico estero si basa sul principio del federalismo politico ed è costituito da iscritti ed elettori. Persegue il principio delle pari opportunità, secondo il dettato degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione e dell’articolo 1.2 dello Statuto del Partito Democratico.
  2. La Circoscrizione estero del Partito Democratico, attraverso lo strumento delle primarie, affida agli iscritti e agli elettori la proposta delle candidature per le cariche istituzionali, per il Parlamento nazionale ed europeo.

 

Articolo 3
Principali soggetti del Partito e loro diritti e doveri

  1. La Circoscrizione estero del Partito Democratico è composta di diversi livelli territoriali e forme plurali di partecipazione alla vita politica. Lo Statuto estero identifica due soggetti principali della democrazia interna: gli “iscritti” e gli “elettori”, con diversi diritti e doveri.
  2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini di altri Paesi si iscrivono al Partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto Nazionale del Partito Democratico, il presente Statuto, il Codice etico e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori, nei Paesi ove ciò è possibile.
  3. Per tutto ciò che concerne i diritti e i doveri degli iscritti e degli elettori si fa riferimento a quanto stabilito dall’articolo 2 dello Statuto nazionale.
  4. L’iscrizione al Partito all’estero, così come la registrazione nell’Albo degli elettori, può avvenire anche per via telematica qualora approvata dal PD nazionale, è individuale ed è possibile a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. Copia dell’anagrafe degli iscritti e dell’Albo delle elettrici e degli elettori deve essere obbligatoriamente trasmessa al Coordinamento della Circoscrizione estero del Partito Democratico e alla Segreteria di Paese. I relativi dati saranno trattati ai sensi dell’art. 19 del presente Statuto. Saranno esclusivamente l’Anagrafe degli iscritti e l’Albo inviati al Coordinamento della Circoscrizione estero del Partito Democratico a far fede in caso di controversie locali.

 

PARTE III
Modalità di elezione degli organismi dirigenti nazionali

 

Articolo 4
Assemblea dei delegati eletti all’estero

  1. L’Assemblea della Circoscrizione estero (denominata anche Assemblea dei delegati eletti all’estero) del PD è composta da persone elette all’assemblea nazionale secondo le modalità indicate dall’art. 9 dello Statuto del PD. Partecipano ai lavori dell’Assemblea della circoscrizione estero il Responsabile per gli italiani nel mondo e i parlamentari del PD, senza diritto di voto.
  2. L’Assemblea dei delegati eletti all’estero e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica del Partito all’estero, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti all’estero, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle ripartizioni continentali.
  3. L’Assemblea dei delegati eletti all’estero esprime indirizzi sulla politica del partito sia attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, sia nel corso di riunioni plenarie, sia mediante il lavoro di Commissioni permanenti o temporanee, istituite al proprio interno su argomenti specifici, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti posti o proposti dalla Presidenza o dal Coordinamento della Circoscrizione estero.
  4. Vista la specificità della Circoscrizione estero che istituzionalmente utilizza il voto per corrispondenza per eleggere 18 parlamentari, tenuto conto delle enormi distanze, delle difficoltà logistiche ed economiche nel convocare l’Assemblea plenaria, in casi specifici e qualora la Presidenza lo ritenga opportuno, è possibile utilizzare le votazioni tramite posta elettronica.
  5. L’Assemblea dei delegati eletti all’estero elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti si procede al ballottaggio, sempre a scrutinio segreto, fra i due candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea dei delegati eletti all’estero resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea degli eletti all’estero e ha il compito esclusivo di convocare e presiedere i lavori della relativa Assemblea. Il Presidente può nominare un ufficio di Presidenza votato dall’Assemblea e composto di due membri, oltre il Presidente, individuati tra i delegati eletti all’estero, rispettando il principio della parità di genere. È prevista la possibilità di utilizzare le votazioni attraverso posta elettronica o altra procedura telematica anche per l’elezione del Presidente dell’Assemblea dei delegati eletti all’estero. L’ufficio di presidenza può proporre la formazione di commissioni tematiche e redige una proposta di regolamento interno all’assemblea per l’utilizzo delle forme di deliberazione digitale.
  6. L’Assemblea dei delegati eletti all’estero è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente qualora lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.
  7. Sono sottoposte alla discussione e al voto le proposte della Presidenza o le proposte sottoscritte da almeno un quinto dei membri dell’Assemblea dei delegati eletti all’estero.
  8. Il mandato dell’Assemblea dei delegati eletti all’estero coincide con il mandato dell’Assemblea Nazionale.

 

Articolo 5
Elezione dei componenti di diritto alla Direzione nazionale

  1. Ai sensi dell’art. 8 comma 2 dello Statuto nazionale i quattro componenti di diritto alla Direzione Nazionale della Circoscrizione estero del Partito Democratico e i loro supplenti sono eletti tenendo conto della rappresentanza geografica e della parità di genere.

 

Articolo 6
Elezione del Coordinamento della Circoscrizione estero

  1. Il Coordinamento della Circoscrizione estero del Partito Democratico (di seguito chiamato Coordinamento della Circoscrizione estero) è l’organismo di coordinamento del Partito Democratico all’estero. Esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento dell’elezione del Segretario nazionale, tenendo conto delle deliberazioni votate dall’Assemblea della Circoscrizione estero.
  2. Fanno parte del Coordinamento della Circoscrizione estero, con funzioni di indirizzo e coordinamento, i quattro coordinatori delle ripartizioni, il Presidente dell’Assemblea della Circoscrizione estero, il Responsabile del PD per gli italiani nel mondo, i parlamentari eletti all’estero, i quattro membri della Direzione Nazionale in rappresentanza della Circoscrizione Estero e, su proposta del Responsabile del PD per gli italiani nel mondo, non più di tre altri componenti, votati a maggioranza dall’Assemblea della Circoscrizione estero nel rispetto del pluralismo e della rappresentanza di genere.

 

PARTE IV
Struttura federale e diverse specificità territoriali

 

Articolo 7
Autonomia statutaria della Circoscrizione estero

  1. Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, il presente Statuto regolamenta l’attività del partito nel suo ambito territoriale.
  2. Ai sensi dell’art. 10 comma 3 dello Statuto del Partito Democratico, il presente Statuto è approvato e modificato dalla Assemblea della Circoscrizione estero a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  3. Il presente Statuto entra in vigore entro trenta giorni dall’approvazione, a meno che entro tale termine non siano sollevati problemi di conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale. Gli eventuali conflitti di normativa sono risolti attraverso le procedure previste dallo Statuto nazionale.
  4. L’autonomia politica, e organizzativa e finanziaria dei diversi livelli territoriali del partito sono consentite a livello locale, di Paese o di Ripartizione, purché coerenti con i principi generali di questo Statuto, e dello Statuto Nazionale, del Manifesto dei valori e del Codice etico del Partito Democratico.

 

Articolo 8
Autonomia delle strutture territoriali

  1. Nel caso di alleanze politiche o di accordi con partiti di altri paesi, sono consentite a livello locale purché coerenti con i principi generali di questo Statuto, e dello Statuto Nazionale, del Manifesto dei valori e del Codice etico del Partito Democratico. Il livello territoriale competente è tenuto a informare preventivamente il Segretario di Paese e il Coordinatore della Circoscrizione estero, che informa la Segreteria nazionale del PD, cui è demandata la decisione finale.
  2. Gli organi nazionali italiani possono intervenire direttamente negli ambiti riservati ai livelli territoriali di Ripartizione, di Paese e locali qualora gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico del Partito Democratico. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni della Circoscrizione estero o dei suoi diversi livelli territoriali.

 

Articolo 9
Circoli locali, federazioni di Paese e Coordinamenti di Ripartizione.

  1. Il Partito Democratico all’estero viene costituito dai seguenti livelli territoriali, elencati in ordine gerarchico:
    • Circoli locali,
    • Federazioni di Paese: livello che riunisce i circoli locali costituiti nello stesso territorio nazionale,
    • Coordinamenti di ripartizione (Europa, America Settentrionale e Centrale, America Meridionale, Asia-Oceania-Africa-Antartide): livello che riunisce le rappresentanze delle Federazioni Paese.
  2. I circoli costituiscono le unità politiche e organizzative nelle quali gli iscritti e gli elettori partecipano alla vita del partito. Si distinguono in:
    1. circoli territoriali, legati al luogo di residenza e/o alla sede di lavoro e/o di studio e/o ad altro giustificato motivo;
    2. circoli on-line, attivi sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.
    3. circoli tematici, legati a specifiche tematiche. In ciascuna località e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio possono essere costituiti circoli che abbiano almeno un minimo di quindici tesserati.
  3. Laddove vi è un unico circolo il numero minimo di tesserati è di sette.

  4. Ogni cittadino italiano o straniero (che rispetti le condizioni e i requisiti fissati dall’art. 3, comma 2 del presente Statuto) può essere iscritto a un solo circolo territoriale, oppure on-line in Italia o all’estero. Può partecipare al dibattito politico, con diritto di parola, in tutti i circoli in cui lo ritiene utile, ma esercita il diritto di voto esclusivamente nel circolo in cui è iscritto, secondo le modalità stabilite da questo Statuto. Gode dell’elettorato attivo e passivo in base ai requisiti di cittadinanza di volta in volta richiesti dalla legge locale.
  5. Ogni cittadino italiano o straniero che voglia iscriversi a un circolo territoriale nello scegliere a quale circolo estero iscriversi dovrà rispettare il criterio territoriale rispetto alle sue esigenze di residenza, lavoro e/o studio. Esigenze specifiche potranno essere valutate dalla commissione di Garanzia della Federazione o di livello superiore
  6. Ogni elettore può partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei circoli.
  7. Ogni circolo locale deve necessariamente avere un’Assemblea degli iscritti, un Presidente, un Segretario politico esecutivo, e un Tesoriere. I circoli possono dotarsi di Direttivi.
  8. Altre figure e organismi possono essere decise e introdotte dal Segretario a seconda delle esigenze locali. L’introduzione di ulteriori organismi, quali direttivi o segreterie politiche, dovranno essere conformi alle disposizioni del Codice etico e dello Statuto Nazionale, nel rispetto del pluralismo e dell’alternanza di genere.
  9. Come minimo fanno parte del Direttivo o qualsiasi altro organismo creato dal Segretario: Segretario, Presidente e Tesoriere. Qualora vengano presentate più liste per la candidatura a Segretario, il Direttivo dovrà rispettare la rappresentanza di genere e il pluralismo politico.
  10. La Federazione di Paese è un organismo di ambito territoriale nazionale con compiti di indirizzo politico e ruolo di raccordo tra i vari circoli locali del Paese di riferimento e gli altri livelli di rappresentanza territoriale del Partito. Nei Paesi ove vi sia un solo circolo, esso costituisce anche la Federazione di Paese.
  11. Ogni Federazione di Paese dovrà necessariamente avere un’Assemblea, un Presidente dell’Assemblea, un Segretario politico, un Direttivo e un Tesoriere.
  12. Altre figure e responsabilità possono essere decise e introdotte dal Segretario di Paese a seconda delle esigenze locali. L’introduzione di ulteriori organismi, quali segreterie e direttivi, dovrà essere conforme alle disposizioni del Codice etico e dello Statuto Nazionale, nel rispetto del pluralismo e dell’alternanza di genere. I coordinatori di Ripartizione, il cui numero non può essere superiore a tre e viene deciso prima del processo di elezione degli stessi, sono i garanti del buon funzionamento del coordinamento. I coordinatori assicurano la continuità dell’attività, la diffusione delle informazioni e il coordinamento delle iniziative.
  13. Fa parte dei coordinamenti di Ripartizione almeno un delegato per ciascun Paese in cui vi sia almeno una organizzazione del Partito, designato localmente secondo le scelte e le decisioni delle rappresentanze territoriali. Fanno parte dei coordinamenti di Ripartizione un delegato per le Federazioni con un numero di circoli inferiori a dieci, due delegati per ogni Federazione con un numero di circoli compreso tra undici e venti, tre delegati per ogni Federazione con un numero di circoli compreso tra ventuno e trenta. Lo stesso principio si applica a Federazioni con un numero di circoli maggiore.
  14. I coordinatori di Ripartizione non hanno compito di indirizzo politico (di competenza dei dirigenti locali dei circoli) né di rappresentanza territoriale (garantita dalle modalità di composizione del coordinamento). La durata del loro mandato è di due anni, con un limite di due mandati consecutivi per garantire una buona rotazione nel ruolo.
  15. I coordinatori di Ripartizione, qualora il loro numero sia superiore a uno, definiscono in completa autonomia chi di loro (una persona) rappresenta la Ripartizione Europa in seno al Coordinamento PD Mondo.
  16. La procedura di elezione dei coordinatori di Ripartizione viene decisa indipendentemente da ogni Ripartizione, rispettando i principi dell’alternanza di genere e del coinvolgimento di tutte le Federazioni e di tutti i Circoli. È ammesso il voto telematico.

 

Articolo 10
Commissioni di garanzia

  1. Ogni livello dovrà dotarsi di una Commissione di garanzia. I componenti di detta commissione sono scelti tra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica politica all’interno del partito. I componenti della Commissione di garanzia non possono essere candidati a cariche interne al partito stesso, né sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi, pena il decadimento immediato dalla funzione di garante. Avverso le decisioni di tali commissioni è ammesso il ricorso alle Commissioni del livello superiore di garanzia. Se il circolo locale non potrà dotarsi di una Commissione di garanzia le eventuali controversie saranno giudicate dal livello superiore: la Commissione di Garanzia di Paese dove presente, o la Commissione di Garanzia di Ripartizione o la Commissione di Garanzia della Circoscrizione estero, che devono essere istituite.

 

Articolo 11
Mandati politici

  1. I mandati di Segretario di Paese e Segretario locale durano quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta consecutiva
  2. L’elezione del segretario di circolo e di Paese e delle relative assemblee e direttivi, avviene con il voto personale, diretto e segreto dei soli iscritti al PD, secondo le modalità previste dall’articolo 46 dello Statuto nazionale del Partito Democratico.
  3. Le candidature a Segretario locale e a Segretario di Paese vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea o Direttivo, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun livello elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato Segretario. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti alla Federazione Paese Partito al relativo livello in cui ci si candida.
  4. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell’indizione dell’elezione e presenti nell’Anagrafe degli iscritti alla data prevista dai relativi regolamenti congressuali. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone registrate nell’Anagrafe degli iscritti.
  5. Se il Segretario di Paese o locale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, il Presidente della relativa Assemblea convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla cessazione del mandato per decidere come eleggere il nuovo Segretario e la stessa Assemblea.
  6. Il Segretario di paese o di circolo, può essere sfiduciato dall’Assemblea, sulla base di mozione motivata presentata da almeno il 20% degli iscritti. Se l’Assemblea, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per il Segretario. Il presidente dovrà in questo caso convocare l’Assemblea entro 30 giorni.

 

PARTE V
Selezione dei candidati alle diverse cariche istituzionali

 

Articolo 12
Elezioni primarie e selezione candidati

  1. Per “elezioni primarie” si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive, secondo meccanismi stabiliti dal Regolamento per le elezioni primarie.
  2. Il Regolamento per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea della Circoscrizione estero. Esso deve rispettare i principi del Regolamento per le primarie all’estero dell’ottobre 2009 e successive modifiche, il Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall’Assemblea nazionale e il Codice Etico nazionale.
  3. Il Regolamento per le Primarie all’estero di cui al comma 2 è oggetto di ratifica da parte dell’Assemblea della Circoscrizione estero.
  4. Le elettrici e gli elettori che non possiedono il requisito della cittadinanza italiana non possono partecipare alle primarie per la scelta dei candidati alle cariche istituzionali e parlamentari
  5. Il voto per le elezioni primarie può essere condotto in forma telematica, ma non al livello delle convenzioni di circolo, in base alle modalità organizzative e disponibilità finanziarie stabilite dalla Direzione Nazionale del Partito Democratico.

 

Articolo 13
Primarie di coalizione

  1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali confederali o di coalizione con altre forze politiche a vari livelli, i candidati comuni alle diverse cariche vengono selezionati mediante meccanismi stabiliti dal Regolamento.

 

PARTE VI
Principi ispiratori per le diverse candidature politiche e ruoli istituzionali

 

Articolo 14
Codice etico

  1. Non possono far parte del Partito Democratico, né essere candidate a cariche interne o rappresentare il Partito a cariche istituzionali, coloro che risultino essere esclusi sulla base del Codice Etico nazionale.
  2. Incandidabilità e incompatibilità

  3. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale, i parlamentari eletti all’estero e coloro che ricoprono importanti ruoli istituzionali o cariche esecutive per gli italiani all’estero, non sono compatibili con la carica di Segretario di circolo e/o di Paese e coordinatore di Ripartizione.
  4. Per tutto ciò che riguarda le incandidabilità e le incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto, Manifesto dei valori e Codice etico del Partito Democratico.

 

PARTE VII
Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica

 

Articolo 15
Forum tematici e generalisti

  1. Le finalità dei Forum delle donne, dei giovani, degli anziani, della rete associativa e di enti tematici e generalisti sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito e il coinvolgimento di tutti quei cittadini, anche non elettori, nell’elaborazione di proposte programmatiche e di individuazione di campagne su temi specifici. I Forum producono discussioni e materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico, di cui i gruppi dirigenti ai diversi livelli territoriali devono tener conto ai fini delle scelte e degli indirizzi politici.
  2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini. I partecipanti, qualora lo accettino al momento della propria adesione al Forum, vengono registrati nell’Albo degli elettori della Circoscrizione estero del Partito Democratico.
  3. I Forum sono indipendenti, autonomi e dotati di un proprio Statuto, ma hanno un rapporto di collaborazione e dialogo attivo con i gruppi dirigenti della Circoscrizione estero del Partito Democratico ai suoi diversi livelli. Un Forum è riconosciuto dal Partito Democratico e collabora con esso a livello locale secondo quanto stabilito dal precedente comma 1.
  4. I Forum tematici che abbiano un radicamento e un’organizzazione a vari livelli o di tipo globale, sono riconosciuti dal Partito Democratico e collaborano con esso anche al livello nazionale della Circoscrizione estero, secondo quanto stabilito dal precedente comma 1, qualora siano attivi nelle quattro Ripartizioni elettorali.
  5. Il rapporto con i Forum può essere meglio disciplinato sia a livello locale che nazionale da Regolamenti comuni e condivisi che dovranno essere sottoscritti dai responsabili dei Forum e del Partito Democratico ai diversi livelli.
  6. Gli organismi dirigenti del Partito Democratico si esprimono sull’attività e sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti da essi proposti, secondo le modalità stabilite dagli eventuali Regolamenti di cui al precedente comma 5.
  7. I materiali e i documenti prodotti dai Forum devono essere pubblici e accessibili a tutti in forma gratuita. Il Partito Democratico decide liberamente di utilizzarli per l’elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni e iniziative politiche.
  8. La Circoscrizione estero del Partito Democratico promuove la creazione di un luogo pubblico di riflessione, ricerca, discussione ed elaborazione politica e culturale riguardante i temi delle migrazioni e delle problematiche legate agli italiani che vivono all’estero. Il Forum, che si avvarrà anche delle forme telematiche, si pone l’obiettivo di dialogare e collaborare con le strutture di formazione politica, le personalità, i gruppi organizzati che fanno parte del vasto mondo democratico e progressista presente tra le nostre collettività all’estero o in Italia.

 

Articolo 16
Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale

  1. Il Partito Democratico, ai sensi dell’Art. 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione ai vari livelli territoriali con fondazioni, associazioni e altri istituti locali, di Paese e internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia.
  2. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni e istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica ai vari livelli territoriali.

 

PARTE VIII
Gestione finanziaria della Circoscrizione estero

 

Articolo 17
Comitato di tesoreria della Circoscrizione estero

  1. Presso il Coordinamento della Circoscrizione estero è costituito un Comitato di tesoreria, eletto a maggioranza dall’Assemblea della Circoscrizione estero, nel rispetto della parità di genere.
  2. Gli iscritti al Partito Democratico all’estero hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una “quota di iscrizione annuale” da versare al momento del tesseramento e secondo quanto stabilito dalle strutture locali o di Paese.
  3. I proventi derivanti dalle quote di iscrizione o altre forme di autofinanziamento restano a disposizione del circolo locale, se non approvato diversamente dall’Assemblea di Federazione competente.
  4. Il finanziamento della Circoscrizione estero del Partito Democratico deriva dalle eventuali campagne di autofinanziamento e dal contributo degli eletti all’estero.
  5. Le risorse finanziarie spettanti alla Circoscrizione estero sono stabilite annualmente dal Tesoriere nazionale del Partito Democratico, d’intesa con il Comitato di tesoreria della Circoscrizione estero del Partito Democratico, in rapporto al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche nella stessa Circoscrizione Estero e secondo le esigenze organizzative e le attività politiche previste per quell’anno in detta Circoscrizione. L’impiego delle risorse economiche annualmente stabilite è deciso esclusivamente dagli organismi rappresentativi della Circoscrizione estero.
  6. In linea con l’art 22.2 dello Statuto Nazionale, gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito all’estero versando al comitato di tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonché dei provvedimenti disciplinari come per Statuto Nazionale.

 

Articolo 18
Rapporti finanziari all’interno della Circoscrizione estero

  1. Le risorse finanziarie, come previsto dal comma 3 dell’art. 17 del presente statuto, sono interamente impiegate sul territorio per l’attività politica.
  2. I criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie all’interno della circoscrizione estero sono stabiliti da un apposito regolamento approvato a maggioranza dall’assemblea della circoscrizione estero.

 

PARTE IX
Anagrafe e revisioni statuto

 

Articolo 19
Gestione dell’anagrafe e dell’Albo

  1. Ogni circolo dovrà fornire copia della propria anagrafe degli iscritti e del proprio albo degli elettori alla segreteria di paese e al coordinamento della circoscrizione estero entro la data ultima prevista per il tesseramento.
  2. La copia dell’anagrafe e dell’albo in possesso del coordinamento della circoscrizione estero saranno gli unici elenchi a far fede ai fini congressuali, del conteggio degli iscritti, degli elettori e in caso di controversie non risolte a livello locale.
  3. Ogni livello politico stabilisce, nel proprio ambito territoriale, le forme della pubblicità dei dati relativi agli iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzazione da parte dei dirigenti, nonché dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del partito democratico, a quelle per le cariche istituzionali o per il parlamento nazionale ed europeo, nel rispetto delle normative sulla privacy.

 

Articolo 20

Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea Esteri con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 

PARTE X
Norme transitorie e finali

 

Articolo 21
Elezioni organismi dirigenti

  1. A seguito dell’approvazione dello statuto, l’assemblea della circoscrizione estero decide tempi e modi per le elezioni di tutti gli altri organismi dirigenti della circoscrizione estero del partito democratico.
  2. Il presente statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello statuto nazionale, nel codice etico e nel manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente statuto e dei relativi regolamenti, e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime.

 

PARTE XI
Organizzazione giovanile del partito democratico all’estero

 

Articolo 22
Costituzione dell’organizzazione giovanile della circoscrizione estero

  1. La circoscrizione estero del partito democratico riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di propri organismi dirigenti.
  2. Le forme e le modalità organizzative dell’organizzazione giovanile della circoscrizione estero del partito democratico sono stabilite dallo statuto della stessa organizzazione, in conformità a quanto previsto dallo statuto nazionale dell’organizzazione giovanile del partito democratico.

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