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Statuto PD Circoscrizione estero

Parte I
Principi generali

 

Articolo 1
Principi del Partito Democratico nella Circoscrizione estero
1. Lo Statuto della Circoscrizione estero del Partito Democratico (in seguito PD) richiama e rispetta i principi generali dettati dallo Statuto Nazionale del PD, del suo Manifesto dei Valori e del Codice Etico.
2. Tutto ciò che non è espressamente regolato da questo Statuto è rimandato allo Statuto Nazionale del Partito Democratico, al suo Manifesto dei valori e al Codice etico.

 

Articolo 2
Parità di genere
1. La rappresentanza di genere è rispettata all’interno degli organismi rappresentativi ed esecutivi del Partito Democratico Estero in ottemperanza all’articolo 2 del Codice Etico e all’articolo 3 dello Statuto Nazionale.

2. Per parità di genere si intende 50%. Nel caso di organismi a composizione dispari, per parità di genere si intende l’approssimazione matematica più vicina al 50%.

 

Articolo 3
Voto telematico
Al fine di facilitare ed aumentare la partecipazione ai processi democratici nella Circoscrizione estero, è concesso il ricorso al voto telematico, in casi di necessità o urgenza debitamente motivati, per le deliberazioni seguenti:

  • Votazioni dell’Assemblea dei delegati eletti all’estero, compresa l’elezione di Presidente e vicepresidenti, previa approvazione palese dei delegati;
  • Elezione dei coordinatori di Ripartizione, previa approvazione palese dei membri del Coordinamento di Ripartizione;
  • Elezione delle cariche monocratiche a livello di Circolo, esclusivamente previa autorizzazione del livello territoriale superiore ed approvazione palese ed unanime di tutti gli iscritti aventi diritto al voto.

 

Gli aspetti tecnici del voto telematico a scrutinio palese o segreto saranno regolati secondo le modalità ulteriormente stabilite dai rispettivi livelli territoriali.

 

Parte II
Principi e soggetti della vita democratica del Partito nella Circoscrizione estero

 

Articolo 4
Principi della democrazia interna
1. La Circoscrizione estero del Partito Democratico si basa sul principio del federalismo politico ed è costituito da iscritti ed elettori. Persegue il principio delle pari opportunità, secondo il dettato degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione e dell’articolo 1, commi 6 e 8 dello Statuto del Partito Democratico.
2. Le proposte di candidature per le cariche istituzionali, per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo, sono avanzate da Circoli e Federazioni, coinvolgendo gli iscritti, come previsto dagli art. 4 e 25 dello Statuto nazionale, dibattute dall’Assemblea dei delegati eletti all’estero, e poi presentate al Coordinamento PD Mondo.

 

Articolo 5
Principali soggetti del Partito e loro diritti e doveri
1. La Circoscrizione estero del Partito Democratico è composta di diversi livelli territoriali e forme plurali di partecipazione alla vita politica. Il presente Statuto PD Circoscrizione estero identifica due soggetti principali della democrazia interna: gli “iscritti” e gli “elettori”, con diversi diritti e doveri.
2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini di altri Paesi si iscrivono al Partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto Nazionale del Partito Democratico, il presente Statuto, il Codice etico e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori, nei Paesi ove ciò è possibile.
3. Per tutto ciò che concerne i diritti e i doveri degli iscritti e degli elettori si fa riferimento a quanto stabilito dall’articolo 4, commi 4, 5, 6, 7 dello Statuto nazionale.

4. L’iscrizione al Partito all’estero, così come la registrazione nell’Albo delle elettrici e degli elettori, può avvenire anche per via telematica qualora approvata dal PD nazionale, è individuale ed è possibile a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. La gestione e la convalida dell’anagrafe degli iscritti e dell’Albo delle elettrici e degli elettori è regolata dall’art. 19 del presente Statuto.

 

PARTE III
Modalità di elezione degli organismi dirigenti nazionali

 

Articolo 6
Assemblea dei delegati eletti all’estero
1. L’Assemblea della Circoscrizione estero (denominata anche Assemblea dei delegati eletti all’estero o Assemblea PD estero) del PD è composta da persone elette all’assemblea nazionale secondo le modalità indicate dagli artt. 6 e 12 dello Statuto nazionale PD. Partecipano ai lavori dell’Assemblea estero senza diritto di voto il Responsabile PD Mondo in carica, gli elette/i PD al Parlamento per la Circoscrizione estero, il rappresentante PD presso il CGIE e i quattro membri della Direzione nazionale per l’estero, se non già delegati dell’Assemblea stessa.
2. L’Assemblea dei delegati eletti all’estero e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica del Partito all’estero, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti all’estero, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle ripartizioni continentali.
3. L’Assemblea dei delegati eletti all’estero esprime indirizzi sulla politica del partito sia attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, sia nel corso di riunioni plenarie, sia mediante il lavoro di Commissioni permanenti o temporanee, istituite al proprio interno su argomenti specifici, ovvero sulla base di quesiti posti o proposti dalla Presidenza o dal Coordinamento della Circoscrizione estero.

4. L’Assemblea dei delegati eletti all’estero elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti si procede al ballottaggio, sempre a scrutinio segreto, fra i due candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea dei delegati eletti all’estero resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea degli eletti all’estero e ha il compito di convocare e presiedere i lavori della relativa Assemblea. Il Presidente propone al voto dell’Assemblea quattro vicepresidenti, ciascuno in rappresentanza di una delle quattro Ripartizioni, individuati tra i delegati eletti all’estero rispettando il principio della parità di genere.

5. L’Assemblea dei delegati PD eletti all’estero è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta all’anno, indipendentemente dalle convocazioni dell’Assemblea Nazionale, con un preavviso di almeno 3 mesi per quelle in presenza. In via straordinaria, deve essere convocata dal suo Presidente qualora lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Sono sottoposte alla discussione e al voto le proposte dell’Ufficio di Presidenza o le proposte sottoscritte da almeno un quinto dei membri dell’Assemblea dei delegati eletti all’estero aventi diritto di voto.
7. Il mandato dell’Assemblea dei delegati eletti all’estero coincide con il mandato dell’Assemblea Nazionale.

 

Articolo 7
Elezione dei componenti Estero alla Direzione nazionale
1. Ai sensi dell’art. 11 comma 2 dello Statuto nazionale i quattro componenti di diritto alla Direzione Nazionale della Circoscrizione estero del Partito Democratico sono eletti dall’Assemblea PD estero tenendo conto della parità di genere.

 

Articolo 8
Coordinamento della Circoscrizione estero
1. Il Coordinamento della Circoscrizione estero del Partito Democratico (di seguito chiamato Coordinamento della Circoscrizione estero) è l’organismo di coordinamento del Partito Democratico all’estero. Esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento dell’elezione del Segretario nazionale, tenendo conto delle deliberazioni votate dall’Assemblea della Circoscrizione estero.

2. Fanno parte del Coordinamento della Circoscrizione estero, con funzioni di indirizzo e coordinamento, i quattro coordinatori delle Ripartizioni, il Presidente dell’Assemblea della Circoscrizione estero, il Responsabile del PD per gli Italiani nel mondo, i parlamentari PD eletti all’estero, il rappresentante PD presso il CGIE e il Segretario Generale del CGIE ove iscritto al PD, i quattro membri della Direzione Nazionale in rappresentanza della Circoscrizione Estero.

 

PARTE IV
Struttura federale e diverse specificità territoriali

 

Articolo 9
Autonomia statutaria della Circoscrizione estero
1. Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, il presente Statuto regolamenta l’attività del partito nel suo ambito territoriale.

2. Ai sensi dell’art. 13 comma 3 dello Statuto del Partito Democratico, il presente Statuto è approvato e modificato dall’Assemblea della Circoscrizione estero a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il presente Statuto entra in vigore entro trenta giorni dall’approvazione, a meno che entro tale termine non siano sollevati problemi di conformità con i principi dello Statuto Nazionale. Gli eventuali conflitti di normativa sono risolti attraverso le procedure previste dallo Statuto nazionale.
4. L’autonomia politica, e organizzativa e finanziaria dei diversi livelli territoriali del partito sono consentite a livello locale, di Paese o di Ripartizione, purché coerenti con i principi generali di questo Statuto, e dello Statuto Nazionale, del Manifesto dei valori e del Codice etico del Partito Democratico.

 

Articolo 10
Autonomia delle strutture territoriali
1. Nel caso di alleanze politiche o di accordi con partiti di altri paesi, sono consentite a livello locale purché coerenti con i principi generali di questo Statuto, dello Statuto Nazionale, del Manifesto dei valori e del Codice etico del Partito Democratico. Il livello territoriale competente è tenuto a informare preventivamente il Segretario di Paese e il Responsabile del PD per gli Italiani nel mondo, che informa la Segreteria nazionale del PD, cui è demandata la decisione finale.
2. Gli organi nazionali italiani possono intervenire direttamente negli ambiti riservati ai livelli territoriali di Ripartizione, di Paese e locali qualora gli effetti della loro azione possano pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico del Partito Democratico. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni della Circoscrizione estero o dei suoi diversi livelli territoriali.

 

Articolo 11
Circoli locali, federazioni di Paese e Coordinamenti di Ripartizione.
1. Il Partito Democratico è costituito dai seguenti livelli territoriali:
a) Circoli locali;
b) Punti PD e Circoli Online;
c) Federazioni di Paese: livello che riunisce i circoli locali costituiti nello stesso territorio nazionale,
d) Coordinamenti di ripartizione sulla base delle ripartizioni elettorali.
2. I circoli costituiscono le unità politiche e organizzative nelle quali gli iscritti e gli elettori partecipano alla vita del partito come da art.17 comma 1 dello Statuto Nazionale. Si distinguono in:
a) circoli territoriali, legati al luogo di residenza e/o alla sede di lavoro e/o di studio e/o ad altro giustificato motivo;
b) circoli on-line, attivi sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio, costituiti da almeno 30 persone;
c) Punti PD, costituiti da almeno 3 persone, e attivati, dopo esplicita richiesta, solo previa approvazione del Responsabile PD Mondo e dalla Federazione Paese di riferimento. I Punti PD e i circoli on-line votano un portavoce responsabile di tutte le attività. Per l’esercizio degli altri “propri diritti” la partecipazione al voto degli aderenti ai circoli on line e dei Punti PD deve essere garantita fisicamente presso il Circolo più vicino alla residenza dei singoli iscritti. Le modalità d’iscrizione ai circoli on-line e ai Punti PD è regolata dal “Regolamento delle iscrizioni on-line e tramite APP, dei circoli on-line e dei Punti PD” del PD nazionale.
d) circoli tematici, legati a specifiche tematiche. In ciascuna località e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio possono essere costituiti circoli che abbiano almeno un minimo di quindici tesserati, previa approvazione della struttura territoriale (Federazione ove presente) o del Dipartimento PD Mondo.
3. Ogni cittadino italiano o straniero (che rispetti le condizioni e i requisiti fissati dall’art. 3, comma 2 del presente Statuto) può essere iscritto a un solo Circolo territoriale, oppure on-line in Italia o all’estero. Può partecipare al dibattito politico, con diritto di parola, in tutti i circoli in cui lo ritiene utile, ma esercita il diritto di voto attivo e passivo esclusivamente nel Circolo territoriale in cui è iscritto, secondo le modalità stabilite da questo Statuto. Gode dell’elettorato attivo e passivo in base ai requisiti di cittadinanza di volta in volta richiesti dalla legge locale.
4. Ogni cittadino italiano o straniero che voglia iscriversi a un Circolo territoriale nello scegliere a quale Circolo estero iscriversi dovrà rispettare il criterio territoriale rispetto alle sue esigenze di residenza, lavoro e/o studio. Esigenze specifiche dovranno essere valutate dal livello territoriale superiore di Federazione o dal Dipartimento PD mondo.
5. Ogni elettore può partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei circoli se pubbliche, per assemblee o riunioni interne fa fede l’albo delle elettrici e degli elettori come da art. 3 comma 3 di questo Statuto e l’art. 4 comma 3 dello Statuto Nazionale
6. Il numero minimo di tesserati per un Circolo territoriale è di 7. Per ogni città esiste di norma un solo Circolo territoriale. L’apertura di un altro Circolo è possibile se richiesto da almeno 25 sottoscrittori, tra iscritti da almeno un anno e nuovi iscritti, per motivate ragioni organizzative o geografiche. La richiesta debitamente motivata dovrà essere sottoposta alla Federazione di riferimento e al Coordinamento della Circoscrizione estero, che ne decideranno l’accettabilità e l’area territoriale di competenza.
7. Ogni Circolo territoriale deve necessariamente avere un’Assemblea degli iscritti, un Presidente, un Segretario politico esecutivo, e un Tesoriere. Per le ulteriori articolazioni organizzative e politiche all’interno del Circolo occorre fare riferimento all’art. 17 dello Statuto nazionale e ai capi I, II e III in merito a principi di proporzionalità, rappresentanza e l’alternanza di genere.
8. La Federazione Paese è un organismo di ambito territoriale nazionale, con compiti di indirizzo politico e ruolo di raccordo tra i vari circoli locali del Paese di riferimento e gli altri livelli di rappresentanza territoriale del Partito, che si deve necessariamente costituire quando su uno stesso territorio ci sono almeno 3 circoli.
9. Nei Paesi ove vi sia un solo Circolo, esso costituisce un Circolo Paese. Si considera tale Circolo, o gli eventuali due circoli presenti nel Paese, come Circolo territoriale e non come Federazione Paese.

10. Ogni Federazione Paese dovrà necessariamente avere un’Assemblea Paese, un Segretario politico, un Presidente dell’Assemblea Paese e Tesoriere, questi eletti dall’Assemblea Paese su proposta del Segretario. Altre figure di responsabilità possono essere decise e introdotte dal Segretario e/o dall’Assemblea Paese, nel rispetto del pluralismo e dell’alternanza di genere.
11. Ogni Ripartizione della Circoscrizione Estero si dota di un Coordinamento di Ripartizione che ha lo scopo di coordinare il lavoro delle varie Federazioni e dei Circoli Paese esistenti. Il Coordinamento di Ripartizione è composto dai segretari di Federazione e di Circolo Paese (o da un loro delegato). Nel caso esistano due Circoli in un solo Paese, viene designato come componente il segretario del Circolo con più iscritti (o un suo delegato).
12. I coordinatori di Ripartizione (uno per ripartizione più un supplente nel rispetto della parità di genere) sono eletti con voto a maggioranza assoluta dai rispettivi Coordinamenti di Ripartizione e saranno indicati come membri di diritto dell’Assemblea Nazionale PD come da Art. 6 dello Statuto Nazionale, e dell’Assemblea PD estero. I coordinatori di Ripartizione sono vincolati alle scelte dei rispettivi coordinamenti di ripartizione, di cui sono i rappresentanti in seno al Coordinamento PD Mondo.
13. Il mandato dei Coordinatori di Ripartizione coincide con il mandato dell’Assemblea dei delegati eletti all’estero.
14. Ogni Circolo deve necessariamente presentare alla Federazione Paese e/o al Dipartimento PD Mondo una relazione annuale delle attività, contenente un resoconto delle iniziative organizzate durante l’anno. È compito della Federazione Paese vigilare sull’effettività dell’attività politica dei propri circoli. Eventuali irregolarità sono da presentare alla commissione di garanzia della Federazione o della Circoscrizione estero.

 

PARTE IV
Struttura federale e diverse specificità territoriali

 

Articolo 12
Commissioni di garanzia
1. La Circoscrizione estero del Partito Democratico dovrà dotarsi di una Commissione di garanzia, detta Commissione di Garanzia della Circoscrizione estero. I componenti di detta commissione sono scelti tra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altra carica politica all’interno del partito. I componenti della Commissione di garanzia non possono essere candidati a cariche interne al partito stesso, né sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi, pena il decadimento immediato dalla funzione di garante.
2. Ogni Federazione dovrà ugualmente dotarsi di una Commissione di garanzia. Per i componenti di detta commissione valgono gli stessi vincoli enunciati per la Commissione di Garanzia della Circoscrizione estero al comma 1.
3. Per i Circoli Paese non collegati a una Federazione non è prevista una commissione di garanzia, ed essi fanno riferimento alla Commissione di Garanzia della Circoscrizione estero.
4. Avverso le decisioni delle commissioni di garanzia enunciate sopra è ammesso il ricorso alle commissioni di garanzia del livello superiore.

 

Articolo 13
Mandati politici
1. I mandati di Segretario di Federazione e Segretario di Circolo durano quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta consecutiva.
2. L’elezione del segretario di Circolo e di Federazione Paese e delle relative assemblee e direttivi, avviene con il voto personale, diretto e segreto dei soli iscritti al PD, secondo le modalità previste dall’articolo 19 comma 2 dello Statuto nazionale del Partito Democratico.
3. Le candidature a Segretario di Circolo e a Segretario di Federazione vengono presentate sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti, e in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea per le Federazioni. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti del relativo livello territoriale in cui ci si candida.
4. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione al momento dell’indizione dell’elezione e presenti nell’Anagrafe degli iscritti alla data prevista dai relativi regolamenti congressuali. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone registrate nell’Anagrafe degli iscritti.
5. Il dipartimento PD Mondo mantiene un registro con le date dell’ultimo congresso di Circoli e Federazioni. 30 giorni prima della scadenza del mandato di segretario di Circolo o Federazione, il dipartimento PD Mondo è tenuto a inviare notifica della necessità di convocare il congresso al Circolo in questione, inviandone copia al segretario di Federazione e al coordinatore di Ripartizione, nonché alla Commissione di garanzia territoriale di competenza.
6. In caso di cessazione anticipata del mandato di segretario di Federazione, il presidente dell’Assemblea Paese convoca l’Assemblea Paese per una data non successiva a trenta giorni dalla cessazione del mandato per eleggere il nuovo Segretario che resta in carica per il periodo residuo del mandato dell’Assemblea. Nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea per eleggere un nuovo segretario, il presidente, sentito il responsabile del Dipartimento PD per gli Italiani nel mondo, indice il nuovo congresso entro e non oltre i 90 giorni successivi. Nel caso si rendesse impossibile la convocazione di un nuovo congresso, il segretario nazionale, sentito il responsabile del PD Mondo, può commissariare la Federazione.
7. In caso di cessazione anticipata del mandato di segretario del Circolo territoriale o Circolo Paese, il presidente convoca l’Assemblea degli iscritti del Circolo per una data non successiva a trenta giorni dalla cessazione del mandato per eleggere il nuovo segretario, che resta in carica per il periodo residuo del mandato dell’Assemblea di Circolo. Nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea di Circolo per eleggere un nuovo segretario, il presidente, sentito il segretario di Federazione, indice il nuovo congresso entro e non oltre i 90 giorni successivi. Nel caso si rendesse impossibile la convocazione di un nuovo congresso, il responsabile del Dipartimento PD per gli Italiani nel mondo può commissariare il Circolo territoriale o Circolo Paese, fatte salve disposizioni diverse previste nello Statuto di Federazione territorialmente competente.

 

PARTE V
Selezione dei candidati alle diverse cariche istituzionali

 

Articolo 14
Selezione delle candidature
1. Il Coordinamento PD Mondo, sentita l’Assemblea dei delegati eletti all’estero, presenta le proposte di candidature emerse dai livelli territoriali (come indicato dall’art. 2 comma 2 del presente Statuto) al PD nazionale, seguendo quanto indicato dall’art. 25 dello Statuto nazionale del PD.
2. Le elettrici e gli elettori che non possiedono il requisito della cittadinanza italiana non possono partecipare alla scelta dei candidati alle cariche istituzionali e parlamentari.

 

PARTE VI
Principi ispiratori per le diverse candidature politiche e ruoli istituzionali

 

Articolo 15
Codice etico
1. Non possono far parte del Partito Democratico, né essere candidate a cariche interne o rappresentare il Partito a cariche istituzionali, coloro che risultino essere esclusi sulla base del Codice Etico nazionale.

2. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale, i parlamentari nazionali ed europei non sono compatibili con la carica di Segretario di Circolo e/o di Federazione e/o di Coordinatore di Ripartizione.

3. Per tutte le questioni di incandidabilità e incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto all’art.28 dello Statuto nazionale PD, dal Manifesto dei valori e dal Codice etico del Partito Democratico.

 

PARTE VII

Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica

 

Articolo 16
Conferenza programmatica annuale

1. In concomitanza con uno degli appuntamenti annuali dell’Assemblea PD Estero è indetta dall’Ufficio di Presidenza, di concerto con il Responsabile del PD per gli Italiani nel mondo e sentiti i Coordinatori di Ripartizione e le Federazioni, con un preavviso di sei mesi rispetto alla data dell’incontro, la conferenza programmatica del PD per gli Italiani nel mondo. La Presidenza dà comunicazione scritta alle Federazioni Paese, ai Coordinamenti e alle delegate e ai delegati dell’Assemblea PD Estero per avviare il dibattito e promuovere la partecipazione attiva di iscritte/i e delle elettrici e degli elettori, all’elaborazione di proposte, nella forma di mozioni da sottoporre alle commissioni tematiche del PD Estero, che andranno a costituire la piattaforma politico-programmatica del PD Estero per le elezioni politiche.

 

Articolo 17
Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale
1. Il Partito Democratico, ai sensi dell’Art. 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione ai vari livelli territoriali con fondazioni, associazioni e altri istituti locali, di Paese e internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia.
Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni e istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica ai vari livelli territoriali.

 

PARTE VIII
Gestione finanziaria della Circoscrizione estero

 

Articolo 18
Gestione finanziaria del PD Estero
1. Presso il Coordinamento della Circoscrizione estero è costituito un Comitato di tesoreria, eletto a maggioranza dall’Assemblea della Circoscrizione estero, nel rispetto della parità di genere.
2. Gli iscritti al Partito Democratico all’estero hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una “quota di iscrizione annuale” da versare al momento del tesseramento e secondo quanto stabilito dalle strutture locali o di Paese.
3. I proventi derivanti dalle quote di iscrizione o altre forme di autofinanziamento restano a disposizione del Circolo locale o della Federazione Paese, se non deciso diversamente dall’Assemblea Paese competente.
4. Il finanziamento della Circoscrizione estero del Partito Democratico deriva dalle eventuali campagne di autofinanziamento e dal contributo obbligatorio degli eletti all’estero.
5. Le risorse finanziarie spettanti alla Circoscrizione estero sono stabilite annualmente dal Tesoriere nazionale del Partito Democratico, d’intesa con il Comitato di tesoreria della Circoscrizione estero del Partito Democratico, in rapporto all’eventuale finanziamento, se previsto dalle leggi vigenti, o percepito in occasione di elezioni politiche nella stessa Circoscrizione Estero e secondo le esigenze organizzative e le attività politiche previste per quell’anno in detta Circoscrizione.
6. In linea con l’art. 29 comma 2 dello Statuto Nazionale, gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito all’estero versando al comitato di tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonché dei provvedimenti disciplinari come da Statuto Nazionale.

 

Articolo 19
Rapporti finanziari all’interno della Circoscrizione estero
1. Le risorse finanziarie, come previsto dal comma 3 dell’art. 17 del presente statuto, sono interamente impiegate sul territorio per l’attività politica.
I criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie all’interno della circoscrizione estero sono stabiliti da un apposito regolamento approvato a maggioranza dall’assemblea della circoscrizione estero.

PARTE IX
Anagrafe e revisioni statuto

 

Articolo 20
Gestione dell’anagrafe e dell’Albo
1. Ogni Circolo dovrà fornire copia della propria anagrafe degli iscritti alla propria Federazione di riferimento o, in assenza di essa, al Dipartimento PD per gli Italiani nel mondo, entro 30 giorni a seguire la data ultima prevista per il tesseramento nazionale. Le Federazioni dovranno inoltrare al Dipartimento PD per gli Italiani nel mondo le relative anagrafi nella medesima scadenza.

2. In caso di controversie locali, sarà la Commissione di Garanzia della Circoscrizione Estero, in prima istanza, e successivamente quella Nazionale a convalidare le anagrafi.

3. La copia dell’anagrafe e dell’albo in possesso del Coordinamento della Circoscrizione estero e dell’Ufficio Adesioni – validati dalle Commissioni di Garanzia del livello territoriale competente, e secondo quanto previsto dal Regolamento del Tesseramento del PD nazionale – saranno gli unici elenchi a far fede ai fini congressuali, del conteggio degli iscritti, degli elettori e in caso di controversie non risolte a livello locale.

4. Ogni livello politico stabilisce, nel proprio ambito territoriale, le forme della pubblicità dei dati relativi agli iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzazione da parte dei dirigenti, nonché dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del partito democratico, a quelle per le cariche istituzionali o per il parlamento nazionale ed europeo, nel rispetto delle normative sulla privacy.

 

Articolo 21
Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea Esteri con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

PARTE X
Norme transitorie e finali

 

Articolo 22
Prevalenza dello Statuto nazionale

1. Il presente statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente statuto e dei relativi regolamenti, e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime.

 

PARTE XI
Organizzazione giovanile del partito democratico all’estero

 

Articolo 23
Costituzione dell’organizzazione giovanile della circoscrizione estero
1. La circoscrizione estero del partito democratico riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di propri organismi dirigenti.
2. Le forme e le modalità organizzative dell’organizzazione giovanile della circoscrizione estero del partito democratico sono stabilite dallo statuto della stessa organizzazione, in conformità a quanto previsto dallo statuto nazionale dell’organizzazione giovanile del partito democratico.

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