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Regolamento per la selezione delle candidature

La Direzione nazionale del Partito Democratico ha approvato il Regolamento per la selezione delle candidature per le elezioni politiche del 4 marzo 2018, mercoledì 17 gennaio 2018.
Scarica il Regolamento per la selezione delle candidature al Parlamento per le elezioni politiche 2018 in formato .pdf.

Regolamento per la selezione delle candidature al Parlamento per le elezioni politiche 2018

1. Modalità di selezione delle candidature

  1. Ai fini della più ampia consultazione democratica prevista dal comma 1 dell’art. 19 dello Statuto del PD, vista la nuova legge elettorale, c.d. “Rosatellum”, e tenuto conto dello scioglimento delle Camere avvenuto in data 28 dicembre 2017, il Segretario nazionale promuove un confronto con i Segretari regionali ai fini della selezione delle candidature per le elezioni politiche 2018.
  2. Il Segretario nazionale, valutate le proposte pervenute dai Segretari regionali e tenuto conto delle sollecitazioni dei territori e del pluralismo interno, delle posizioni dei Parlamentari uscenti e delle norme statutarie, propone alla Direzione nazionale le liste dei candidati alle elezioni Politiche 2018 per Camera e Senato – collegi uninominali e plurinominali.

2. Candidati

  1. Possono essere candidati/e gli/le iscritti/e al PD e i/le cittadini/e che si dichiarino elettori/ici del PD, che abbiano i requisiti richiesti dalla legge e dal Codice Etico del PD.
  2. All’atto della presentazione della candidatura ciascun/a candidato/a dichiara di accettare in ogni sua parte il presente Regolamento e di deferire qualsiasi controversia, quesito o interpretazione di tipo regolamentare esclusivamente alla Commissione elettorale di Garanzia.
  3. I candidati devono sottoscrivere inoltre, a pena di decadenza, un impegno a:
    1. svolgere la campagna elettorale con lealtà, impegnandosi nel sostenere le proposte programmatiche del Partito Democratico, evitando ogni azione che possa ledere l’immagine del PD;
    2. contribuire, all’atto dell’eventuale accettazione della candidatura alle elezioni Politiche, all’attività del PD secondo quanto stabilito dalla tesoreria nazionale del Partito Democratico e così come approvato dalla Direzione nazionale.
  4. Non sono candidabili:
    1. coloro che non risultino in regola con le norme che prevedono il dovere degli eletti di contribuire al finanziamento del partito, come da art. 22 comma 2 dello Statuto del PD. Apposita liberatoria dovrà essere rilasciata dalla Tesoreria nazionale del PD relativa agli avvenuti versamenti al partito nazionale.
    2. Coloro i quali si trovano nei casi previsti dall’art. 21, comma 3 dello Statuto del PD, salva deroga da parte della Direzione nazionale, come previsto dall’art. 3, comma 2 del presente Regolamento.
  5. La Direzione nazionale, con l’approvazione del presente Regolamento, concede in ogni caso e automaticamente la deroga all’art. 21, comma 3 dello Statuto del PD, al Presidente del Consiglio e ai Ministri del Governo della XVII Legislatura.
  6. 3. Approvazione delle liste dei candidati

    1. Le liste dei candidati, uniche per Camera e Senato – Collegi Uninominali e Plurinominali – sono approvate in unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti dalla Direzione nazionale, su proposta del Segretario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del presente Regolamento.
    2. L’approvazione delle liste comporta automaticamente la concessione di deroghe per i candidati che si trovano nei casi di cui all’art. 2, comma 4, lettera b) del presente Regolamento.
    3. La Direzione nazionale affida alla Commissione elettorale di Garanzia in via esclusiva, la trattazione di eventuali ricorsi relativi alle norme del presente Regolamento. I ricorsi vanno presentati, a pena di decadenza, entro 12 ore dall’approvazione delle liste da parte della Direzione nazionale. La Commissione elettorale di Garanzia decide entro le successive 12 ore.

    4. Commissione elettorale di Garanzia

    1. I componenti della Commissione elettorale di Garanzia non sono candidabili ed esaminano i ricorsi relativi alle violazioni del presente Regolamento. Le decisioni della Commissione elettorale di Garanzia sono inappellabili.
    2. La Commissione elettorale di Garanzia è composta da 13 persone in regola con l’iscrizione al PD, come da allegato A 3.Il Presidente della Commissione verrà eletto nella prima seduta dai componenti della stessa Commissione.

     
    I componenti della Commissione elettorale di Garanzia

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