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Scheda sintetica sulla Riforma del Reclutamento Universitario e dei Settori scientifici

Le novità in ambito universitario, adottate con l’approvazione dell’emendamento 14.7 a prima firma del senatore Francesco Verducci, intervengono su due aspetti generali: da una parte, modificano la normativa attuale relativa ai settori universitari, introducendo i gruppi scientifico disciplinari al posto degli attuali settori e macrosettori concorsuali; dall’altra, toccano gli aspetti più critici della legge 240/2010 (Legge ‘Gelmini’) relativi ai percorsi di ricerca post dottorato e al reclutamento dei ricercatori universitari.

Sulla prima parte:

  • all’articolo 14, i commi da 6-bis a 6-sexies introducono i gruppi scientifico-disciplinari, articolati in settori scientifico-disciplinari, affidando a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca la definizione delle relative declaratorie, condotta secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale; circa l’utilizzazione dei gruppi scientifico-disciplinari, il nuovo articolo 15, legge 240/2010, introduce espressa previsione che i gruppi costituiscano riferimento per l’adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

 

Sugli aspetti relativi al reclutamento, invece:

  • all’articolo 14, i commi da 6-septies a 6-novies, sostituiscono gli assegni di ricerca, di cui all’articolo 22 della legge 240/2010, con i nuovi “contratti di ricerca”, vale a dire contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
  • il contratto di ricerca, di natura subordinata (e quindi con le relative tutele previdenziali e contributive) ha una durata minima di 2 anni e può essere rinnovato per una sola volta per ulteriori due (o di un anno, laddove il relativo finanziamento derivi da progetti nazionali o internazionali che hanno durata triennale). Nelle università esso si configura come un vero e proprio post-doc: pertanto, per accedervi è richiesto il titolo di dottore di ricerca. Negli enti pubblici di ricerca è sufficiente possedere un curriculum scientifico-professionale idoneo (fermo restando che il PhD è titolo preferenziale);
  • a tal riguardo, il comma 6-vicies ter novella l’art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 1989 e sopprime la possibilità di conferire borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato. Pertanto, il nuovo contratto di ricerca va a costituire il riferimento per lo sviluppo del dottore di ricerca che si avvia alla carriera accademica;
  • la titolarità per almeno due anni di contratti di ricerca è tra i requisiti che le pubbliche amministrazioni possono richiedere nelle procedure di reclutamento per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione;
  • il comma 6-quaterdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, limitatamente alle risorse già programmate alla data medesima, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine, le università possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ex articolo 22;
  • anche il il comma 6-noviesdecies reca una disposizione transitoria sulla base della quale il limite temporale di 12 anni anche non continuativi – fissato come durata complessiva massima dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato ex articolo 22, comma 9, della legge 240/2010 – continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 (assegnisti) e 24, comma 3, lettere a) e b) (ricercatori di tipo A e di tipo B) della legge 240/2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione;
    – all’articolo 14, i commi da 6-decies a 6-terdcies e da 6-quindecies a 6-noviesdecies, sostituiscono le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato in tenure track (RTT), titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile. Tuttavia, a partire dalla conclusione del terzo anno, il ricercatore che abbia acquisito l’abilitazione scientifica nazionale può chiedere di essere valutato ai fini della chiamata al ruolo di professore associato;
  • al fine di favorire la mobilità, prevedono che ciascuna università vincoli risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso atenei o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando;
  • le norme transitorie consentono, per i 12 mesi successiva all’approvazione della legge di conversione, di continuare a bandire RTDb sulla base dei piani straordinari di reclutamenti finanziati negli anni passati e per 36 mesi successivi continuare a bandire RTDa, ma anche i nuovi contratti di ricerca, nell’ambito dei programmi di ricerca collegati e finanziati dal PNRR;
  • un’ulteriore disposizione transitoria riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, per i tre anni successivi all’approvazione della legge di conversione, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti, titolari di contratti RTDa o, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca;
  • in maniera similare, sempre per un periodo di tempo di tre anni dall’approvazione della legge di conversione, viene riconosciuto un “abbuono” degli anni di servizio a vincitori di RTT che siano stati o RTDa (possono chiedere di essere inquadrati al quarto anno, ma in questo caso la valutazione per la progressione a professore associato è posticipata di dodici mesi), o assegnisti di ricerca per almeno tre anni anche non consecutivi (in questo caso possono richiedere di essere inquadrati al terzo anno). Pertanto, purché abbiano avuto almeno tre anni di servizio, ai RTDa sono riconosciuti 3 anni, agli assegnisti 2 anni di servizio;
  • all’articolo 14, i commi 6-vicies e 6-vicies semel, consentono alle università di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato e si stabilisce una riserva dei posti banditi in via di prima applicazione di questa disposizione. Le assunzioni in questione sono finalizzate allo svolgimento di attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale.

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