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Biotestamento

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Approvata il 14 dicembre 2017, la legge sul testamento biologicotutela il diritto alla vita, alla salute e garantisce dignità e autodeterminazione della persona. La legge stabilisce anche che nessun trattamento sanitario può essere iniziato e proseguito senza il consenso libero e informato del malato.

 

Testamento biologico

Entrata in vigore il 31 gennaio 2018, la Legge 22 dicembre 2017 n.219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, regola sia il rapporto paziente-medico che la possibilità della persona o dei parenti della persona di dare indicazioni sulle volontà di cura del paziente stesso.

 

 

Consenso informato

Il primo articolo della legge sul testamento biologico, nel rispetto degli articoli della Costituzione 2, 13 e 32 e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona.

Viene così affermato che nessun trattamento sanitario può iniziare o continuare se non ha il consenso libero e informato della persona interessata.

Tranne che nei casi previsti espressamente dalla legge.

 

Terapia del dolore

Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente garantendo una appropriata terapia del dolore.

Viene garantita anche nel caso in cui il paziente abbia revocato il consenso al trattamento sanitario indicato dal medico stesso.

Nel caso di pazienti con prognosi infausta a breve termine o in imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni trattamento irragionevole nel somministrare cure o trattamenti inutili o sproporzionati.

 

Minori e incapaci

Il minore di età o persona incapace ha il diritto a ricevere informazioni sulla sua salute in maniera conforme alla capacità di comprensione.

Questo per essere messo nella condizione di esprimere le proprie volontà.

Il consenso del minore viene espresso dai genitori o tutore, tenendo conto della sua volontà in relazione alla età e al grado di maturità, nel totale rispetto della sua dignità.

 

Disposizioni anticipate di trattamento

Questo articolo della legge si occupa delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), cioè gli atti con i quali la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere esprime le proprie intenzioni in materia di trattamento sanitari.

Può anche nominare, con atto scritto, un persona di propria fiducia che lo rappresenti nel rapporto con il medico e gli ospedali.

 

Pianificazione condivisa delle cure

E’ prevista una pianificazione della cura tra paziente e medico, alla quale è tenuto ad attenersi nel caso che il malato si trovi successivamente nella condizione di non poter esprimere il suo consenso.

 

Volontà espressa prima dell’entrata in vigore della legge

Per tutti gli atti riguardanti le volontà in materia di trattamento sanitario, presentate prima dell’entrata in vigore della legge, si applicano le disposizioni della legge stessa.


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